Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Dalla natura privata del giudizio arbitrale, quale riformato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 - con la quale è stata eliminata finanche la denominazione di sentenza già data al "dictum" che lo definisce, si desume il carattere del procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale, con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'efficacia o alla interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 0 1 7533 IN NOME DEL POPOLO ITALIA" AZIONE LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONI CHILE REGOLAMENTO COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10825/00 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.17329 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. 2791 Consigliere Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 30/04/2001 Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. per diritti L.3000 LIBROIA ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso l'avvocato FEDERICO VAGNONI, che lo rappresenta e difende unitamente CORTE SUPRENA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato GIAN PIERO VILLANI, giusta mandato a Richiesta copia studio margine del ricorso;
dal Sig. Fi - ricorrente per diritti L. 2,000 il GJU 2001 IL CANCELLE
contro
FALLIMENTO TECHNOGENOA SISTEMI Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BERTOLONI 41, presso l'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che Richiesta copia studio 2001 lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del dal Sig. 3000 per diritti GIU. 2001 .1161 controricorso;
il IL CANCELLIERE resistente avverso la sentenza n. 1488/00 del Tribunale di GENOVA, depositata 1'11/04/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le qualil si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. Fatto Con atto di citazione del 5 maggio 1998 il curatore del fallimento Technogenoa Sistemi s.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Genova il sig. AL RO, chiedendo la condanna del convenuto al paga- mento della somma di lire 25.000.000, versata all'amministratore della società dopo la dichiarazione di fallimento, nonché della somma di lire 73.615.652 ancora dovuta a titolo di corrispettivo per le opere effettuate dalla società fallita nell'ambito di un con- tratto di appalto. Costituitosi, il RO eccepì l'incompetenza del giudice adito, rilevando che il contratto di appalto conteneva una clausola compromissoria di arbitrato ri- 2 tuale per le controversie relative all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto stes- SO. Con sentenza non definitiva depositata il 22 marzo 2000 il Tribunale adito rigettò quest'ultima eccezione e dichiarò la propria competenza. Avverso tale pronunzia il RO ha proposto ri- corso per regolamento di competenza, chiedendo che sia es- Q dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Genova, sendo competente il collegio arbitrale. Il fallimento Technogenoa Sistemi ha resistito, de- positando scrittura difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissi- bilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memorie, sostenendo la infondatezza e comunque la irrilevanza delle conclusio- ni espresse dal requirente. Diritto Come sostiene il Pubblico Ministero, il ricorso è effettivamente inammissibile, alla stregua delle consi- derazioni seguenti. Secondo il tradizionale orientamento di questa Cor- -in materia di arbitrato rituale qual è quello di te cui si discute nella controversia de qua la questione se una controversia sia devoluta alla cognizione del 3 giudice ordinario o a quella degli arbitri, si configu- ra come questione di competenza, sein quanto, è vero che questa attiene alla ripartizione della potestà giu- risdizionale fra organi dell'autorità giudiziaria, la funzione dell'arbitro si pone accanto alla funzione del giudice come sostitutiva di essa. Per le stesse ragio- ni, integra una questione di giurisdizione stabilire se allacontroversia devoluta agli arbitri appartenga la compotenza giurisdizionale del giudice ordinario (0 a quella sostitutiva dell'arbitro) ovvero a quella del giudice amministrativo (cfr.Cass.4 luglio 1981, n.4360 e Cass.20 maggio 1997, n.4474). Questo orientamento, basato sul convogliamento dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario me- diante l'impugnazione del lodo (art.827 c.p.c.) ed il suo controllo giurisdizionale in sede di omologazione (art.825 c.p.c.), deve essere, tuttavia, riconsiderato alla luce dei nuovi principi introdotti dalla legge 5 gennaio 1994, n.25, che ha riformato l'arbitrato ritua- le. Come hanno sottolineato, di recente, in tema di re- golamento di giurisdizione, le Sezioni Unite (Cass.3 agosto 2000, n.527 e Cass.5 dicembre 2000, n.1251), ri- prendendo tesi già espresse dalla stessa Corte (Cass.26 aprile 1996, n.377; Cass.24 maggio 1995, n.377; Cass.14 4 gennaio 1999, n.345), le modifiche apportate agli arti- coli 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 c.p.c., con l'eliminazione anche del nomen di sentenza arbitrale, che nel testo originario del codice di rito era attri- buito al lodo, portano а superare ogni dubbio sulla natura del dictum arbitrale quale atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ripete la fonte nell'investitura conferitagli dalle parti. Dalla natura privata dell'arbitrato rituale e dal F dictum che lo definisce, discende, coerentemente, che sostitutiva dellagli arbitri non svolgono una forma giurisdizione e che essi, pertanto, non sono configura- bili come organi giurisdizionali dello Stato. La concezione della natura privata dell'arbitro porta, quindi, a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale e la devoluzione della controversia ad arbitri quale rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdi- zione dello Stato. Correlativamente, il compromesso si pone quale patto di deroga della giurisdizione. Gli enunciati principi escludono, in conclusione, che possa configurarsi una questione di competenza tra i giudici statali e quelli arbitrali, perché il contra- sto sulla non deferibilità agli arbitri di una determi- 5 nata controversia è da considerare non già una que- stione di competenza, bensì di merito, in quanto diret- tamente inerente alla validità (o all'efficacia) о alla interpretazione del compromesso della clausola com- promissoria. La questione prospettata dalla ricorrente non può, pertanto, essere proposta col regolamento (necessario o facoltativo) di competenza, che è un mezzo processua- le esperibile limitatamente alle questioni di competen- za riconducibili allo schema di cui all'art.38 del CO- dice di rito (cfr.Cass.1° febbraio 2001, n.1403). Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammis- sibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensa- zione tra le parti delle spese del giudizio di cassa- 40000 zione. 230000
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile il giorno 30 aprile 2001, in Roma. Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado Carnevale Vincenzo Proto Clar N ATIONE 4 6