Sentenza 1 febbraio 2001
Massime • 1
Posto che anche nell'arbitrato rituale la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri (i quali, non svolgendo una forma sostitutiva della giurisdizione, non sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato) costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che, rispetto a siffatta questione, è inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza, essendo il relativo mezzo esperibile con esclusivo riferimento alle questioni di competenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 38 cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso l'avvocato ETTORE PROSPERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE GIAMBÒ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO "ARS ET LABOR" IMPRESA DI SERVIZI, ROSSI DE MIO EZIO, GOBBATO CINZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 813/99 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 16/12/99;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio 1111/01/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le, quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. Fatto
Con atto di citazione del 7 novembre 1997 il Comune di Bolzano convenne in giudizio davanti al Tribunale il Consorzio Ars et Labor-Imprese di Servizi, e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni (in lire 61.103.475, oltre agli accessori), subiti per effetto del recesso del convenuto dal contratto di appalto per la pulizia degli impianti sportivi della città (affidata al Consorzio a seguito di aggiudicazione), e della conseguente riaggiudicazione ad altra impresa a prezzo maggiorato.
Il Consorzio si costituì e nella comparsa di risposta eccepì, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, dovendosi ritenere competente il collegio arbitrale ai sensi dell'art. 18 del capitolato d'appalto. Nel merito, chiese la chiamata in causa di due funzionari del Comune, i sig.ri Ezio Rossi De Mio e Cinzia Gobbato, per essere manlevato in caso di soccombenza. E propose domanda riconvenzionale di danni.
I chiamati si costituirono, contestando le pretese avanzate nei loro confronti.
Con sentenza depositata il 16 dicembre 1900 il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, dichiarò la propria incompetenza, in base alla clausola compromissoria per arbitrato rituale prevista dall'art. 18 del capitolato d'oneri relativo al servizio di pulizia, che rimetteva la soluzione delle controversie eventualmente insorte tra Amministrazione e aggiudicatario ad un collegio arbitrale.
Avverso questa sentenza il Comune di Bolzano ha proposto regolamento di competenza. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memorie. Diritto
Col primo motivo del ricorso il ricorrente sostiene che - nessuna richiesta di arbitrato essendo pervenuta al Comune di Bolzano, nel termine previsto dall'art. 19 del capitolato, dopo la diffida dell'Amministrazione in ordine alla richiesta di danni - la clausola arbitrale prevista dall'art. 18 non era più invocabile. Col secondo motivo deduce che, in ogni caso, l'onere della scelta tra collegio arbitrale e giudice ordinario spettava alla sola parte attrice.
Col terzo motivo sostiene che rimarrebbe comunque esclusa dalla cognizione arbitrale ogni pretesa occasionata da un rapporto contrattuale, come quello di specie, ormai esaurito. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte in materia di arbitrato rituale, la questione se una controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario o a quella degli arbitri, si configura come questione di competenza, in quanto, se è vero che questa attiene alla ripartizione della potestà giurisdizionale fra organi dell'autorità giudiziaria, la funzione dell'arbitro si pone accanto alla funzione del giudice come sostitutiva di essa. Per le stesse ragioni, integra una questione di giurisdizione stabilire se la controversia devoluta agli arbitri appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario (o a quella sostitutiva dell'arbitro) ovvero a quella del giudice amministrativo (cfr. Cass. 4 luglio 1981, n. 4360 e Cass. 20 maggio 1997, n. 4474).
Questo orientamento, basato sul convogliamento dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario mediante l'impugnazione del lodo (art. 827 c.p.c.) ed il suo controllo giurisdizionale in sede di omologazione (art. 825 c.p.c.) deve essere",: tuttavia, riconsiderato alla luce dei nuovi principi introdotti dalla legge 5 gennaio 1994,n. 25, che ha riformato l'arbitrato rituale.
Come hanno sottolineato, di recente, in tema di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite (Cass. 3 agosto 2000, n. 527), riprendendo tesi già espresse dalla stessa Corte (Cass. 26 aprile 1996, n. 377; Cass. 24 maggio 1995, n. 377; Cass. 14 gennaio 1999, n. 345), le modifiche apportate agli articoli 825, 826, 827, 828, 829, 830 e 831 c.p.c., con l'eliminazione anche del nomen di sentenza arbitrale, che nel testo originario del codice di rito era attribuito al lodo, portano a superare ogni dubbio sulla natura del dictum arbitrale quale atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ripete la fonte nell'investitura conferitagli dalle parti. Dalla natura privata dell'arbitrato rituale e dal dictum che lo definisce, discende, coerentemente, che gli arbitri non svolgono una forma sostitutiva della giurisdizione e che essi, pertanto, non sono configurabili come organi giurisdizionali dello Stato. La concezione della natura privata dell'arbitro porta, quindi, a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale e la devoluzione della controversia ad arbitri quale rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato. Correlativamente, il compromesso si pone quale patto di deroga della giurisdizione.
Gli enunciati principi escludono, in conclusione, che possa configurarsi una questione di competenza tra i giudici statali e quelli arbitrali, perché il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una determinata controversia è da considerare non già una questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.
È, dunque, escluso che la questione prospettata dalla ricorrente possa essere proposta col regolamento (necessario o facoltativo) di competenza, che è un mezzo processuale esperibile limitatamente alle questioni di competenza riconducibili allo schema di cui all'art. 38 del codice di rito.
Pertanto, in linea con le conclusioni adottate dal Pubblico Ministero, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 11 gennaio 2000. Depositato in Cassazione il 1 febbraio 2001