Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1403
CASS
Sentenza 1 febbraio 2001

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Posto che anche nell'arbitrato rituale la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri (i quali, non svolgendo una forma sostitutiva della giurisdizione, non sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato) costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che, rispetto a siffatta questione, è inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza, essendo il relativo mezzo esperibile con esclusivo riferimento alle questioni di competenza riconducibili al paradigma di cui all'art. 38 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/2001, n. 1403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1403
    Data del deposito : 1 febbraio 2001

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