Sentenza 5 marzo 2001
Massime • 1
Fra giudici ordinari ed arbitri non possono configurarsi questioni di competenza, potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici, e gli arbitri non possono essere considerati tali. Cosicché in ogni caso il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una causa ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clausola compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Nè rileva che la sentenza impugnata abbia dichiarato la propria "incompetenza" per essere la causa "devoluta alla competenza arbitrale", risolvendosi tale "decisum" in una declaratoria d'improponibilità della domanda per ragioni di merito, come tale non impugnabile con regolamento, dovendosi tenere conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2001, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
ISTITUTO FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA - I.F.O., in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 6, presso l'avvocato GIUSEPPE BOLOGNINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO VAIANO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VIANINI LAVORI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAPINIANO 29, presso l'avvocato MARCO RAVAIOLI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1770/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
1 La IN RI s.p.a., con citazione notificata in data 8 ottobre 1997, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri deducendo che, in relazione alla esecuzione dei lavori di completamento del nuovo Ospedale S. Andrea, aggiudicatile a seguito di appalto concorso, aveva iscritto riserve sulle quali gli I.F.O. si erano pronunciati negativamente, cosicché, essa istante aveva proposto domanda di arbitrato, declinata dagli I.F.O. La società attrice chiedeva in via pregiudiziale la declaratoria della competenza arbitrale e in via subordinata la condanna della parte convenuta al pagamento di quanto dovutole in relazione a dette riserve.
Gli I.F.O. si costituivano chiedendo che il Tribunale, previa dichiarazione della propria competenza, avendo essi declinato l'arbitrato, respingessero la domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 25 gennaio 2000, dichiarava la propria competenza essendo la controversia devoluta a giudizio arbitrale.
Avverso la sentenza gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma hanno proposto regolamento di competenza dinanzi a questa Corte, con atto notificato alla controparte il 2 marzo 2000. Hanno dedotto in proposito che il Tribunale di Roma erroneamente avrebbe ravvisato, nel caso di specie, la previsione dell'arbitrato in specifiche clausole pattizie dei contratti di appalto (artt. 14 e 13), aventi valore negoziale ed escludenti la derogabilità unilaterale dell'arbitrato. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, infatti, che l'art. 20 del capitolato speciale - faceva specifico rinvio al Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), con la conseguente derogabilità unilaterale dell'arbitrato in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale. La IN RI ha depositato uno scritto difensivo, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto inammissibile o comunque infondato.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Gli I.F.O. hanno anche depositato una memoria.
Motivi della decisione
1 In conformità delle ragioni addotte dal Pubblico Ministero il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte in materia di arbitrato rituale, la questione se una controversia sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario o a quella degli arbitri, veniva configurata come questione di competenza, in quanto questa attiene alla ripartizione della potestà giurisdizionale fra gli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria e la funzione degli arbitri si poneva come sostitutiva di quella del giudice ordinario, tenuto anche conto della equiparazione del lodo omologato ad una sentenza e della sua impugnabilità dinanzi alla Corte di appello (da ultimo Cass. 11 ottobre 1999, n. 11383, 1 aprile 1999, n. 3145; 20 maggio 1997, n. 4474; 28 novembre 1996, n. 10617; 16 agosto 1990, n. 8309). Per le stesse ragioni si riteneva che costituisse questione di giurisdizione stabilire se la controversia fosse devoluta ad arbitri ovvero ai giudici amministrativi (Cass. SS.UU. 4 luglio 1981, n. 4360). Tale orientamento, peraltro, è mutato in conseguenza di una sua recente rimeditazione, alla stregua delle modifiche legislative introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n.
5. In proposito le SS. UU. di questa Corte, con sentenza 3 agosto 2000, n. 527, hanno rilevato che la nuova normativa sull'arbitrato - che ha eliminato, per il lodo, anche il nomen di sentenza, ad esso attribuito dal testo originario del codice dopo l'emanazione del decreto pretorile che lo dichiara esecutivo - ha cancellato ogni dubbio sulla natura, secondo la normativa vigente, del dictum arbitrale quale "atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell'investitura conferita dalle parti", con la conseguenza che deve escludersi, in ogni senso, che si possa parlare degli arbitri come di organi giurisdizionali e della loro funzione come analoga ed equiparabile all'esercizio della giurisdizione. Al riguardo le SS.UU. hanno richiamato, aderendovi, l'affermazione di questa sezione (Cass. 14 gennaio 1999, n. 345) secondo la quale la nuova normativa ha riconosciuto il c.d. diritto naturale dell'arbitrato, cioè una giustizia cognitiva privata, che si estrinseca in un dictum di uno o più privati, che non sono giudici, reso al termine di un procedimento, su richiesta delle parti, con il quale risolvono la controversia mediante una regolamentazione negoziale degli interessi in conflitto, avente natura del tutto diversa dalla sentenza, in quanto non basato su un ius imperii, ma unicamente sulla volontà negoziale delle parti, solo sulla quale l'arbitrato può legittimamente fondarsi, ancorché normativamente previsto (Corte cost. 9 maggio 1996, n. 152). Da tali considerazioni le SS.UU., in sede di regolamento di giurisdizione, nella citata sentenza n. 527 del 2000, hanno tratto la conseguenza che la natura dell'arbitrato, quale emerge dalla sua nuova disciplina, "esclude la configurabilità del processo arbitrale come affidamento agli arbitri di una frazione di quello stesso potere giurisdizionale che la legge attribuisce ai giudici dello Stato" e come forma sostitutiva della loro giurisdizione.
Hanno quindi tratto la ulteriore conseguenza che la natura privata dell'arbitrato porta a qualificare il procedimento arbitrale come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statuale cosicché esso deve ritenersi "antitetico a quello giurisdizionale". Correlativamente, la devoluzione della controversia ad arbitri si configura quale rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, nonché quale manifestazione di una opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, e il compromesso si pone quale patto di deroga della giurisdizione.
Conseguenza finale di tali considerazioni, secondo detta sentenza delle SS.UU., è che la questione della deferibilità ad arbitri di una controversia che l'ordinamento attribuisce ai giudici amministrativi, non determina l'insorgere di una questione di giurisdizione, attenendo queste - in senso tecnico - al riparto di giurisdizione fra giudici, mentre gli arbitri non possono essere considerati tali, dando luogo, invece, ad una questione di merito, direttamente attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria, cosicché il regolamento di giurisdizione esperito per risolvere tale questione è inammissibile. Le considerazioni che precedono, secondo quanto è già stato ritenuto da questa stessa sezione (Cass. 1 febbraio 2001, n. 1403; 2 febbraio 2001, n. 1492), come escludono che possa considerarsi questione di giurisdizione quella sopra indicata, escludono parimenti - in via generale - che possano configurarsi questioni di competenza fra giudici ordinari ed arbitri, potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici. Cosicché - in particolare - in ogni caso il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una causa ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clausola compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Nè rileva - contrariamente a quanto dedotto dagli I.F.O. in memoria - che il Tribunale, con la sentenza impugnata, abbia dichiarato la propria "incompetenza" per essere la causa "devoluta alla competenza arbitrale", risolvendosi tale decisum, alla stregua di quanto sopra esposto, in una declaratoria di improponibilità della domanda per ragioni di merito, come tale non impugnabile per regolamento di competenza, dovendosi tenere conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo.
Pertanto deve ritenersi escluso che la questione prospettata dalla parte ricorrente possa essere proposta con il regolamento di competenza, che è un mezzo processuale esperibile limitatamente alle questioni di competenza riconducibili allo schema di cui all'art. 38 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso, in conformità con le conclusioni del Pubblico Ministero, deve essere dichiarato inammissibile. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001