Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20398
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011 in ordine all'appartenenza alla 'ndrangheta

    Il ricorso è inammissibile per non aver rispettato i confini del giudizio di legittimità, limitandosi a mere affermazioni sparse e non confrontandosi con la composizione unitaria degli accadimenti accertati dalla Corte di appello. Anche a voler considerare il merito, la Corte di appello si è attenuta agli insegnamenti giurisprudenziali sull'appartenenza, evidenziando la pluriennale collaborazione del proposto con le cosche e la strumentalizzazione delle sue imprese per soddisfare gli interessi economici della 'ndrangheta, non trattandosi di episodio isolato. La sproporzione patrimoniale è stata valorizzata come suggello di un giudizio già sostenuto da altri elementi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs 159 del 2011 in ordine all'attualità della pericolosità sociale

    Il motivo è infondato poiché la Corte distrettuale ha costruito una valutazione sull'attualità della pericolosità sociale basata sul grado di coinvolgimento del proposto, la perdurante vitalità della 'ndrangheta e la mancanza di segnali di allontanamento dal contesto criminale. La Corte ha valutato negativamente la compiacenza di dichiarazioni recenti come segnale di perduranti rapporti di condivisione e ha considerato le manovre societarie opache. Le osservazioni critiche del ricorrente sono generiche e non evidenziano errori di diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20398
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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