CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21925 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DO OR TA SO nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/01/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, investito del riesame ex art. 309, cod. proc. pen., proposto da Cruzado LO TA LO, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all'indagato per il furto consumato di una collanina d'oro (capo 1) e il furto tentato del portafogli (capo 2) commessi ai danni della medesima persona offesa il 17 luglio 2022. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di Penale Sent. Sez. 5 Num. 21925 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 motivazione sulla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari. Lo stesso Tribunale del riesame avrebbe dato atto che il GIP ha ritrascritto quanto esposto nella richiesta del P.M., ma avrebbe poi ravvisato una "autonoma valutazione" nella correzione di alcuni refusi e di altri errori contenuti nella istanza cautelare. Sostiene il ricorrente che un intervento ortografico e grammaticale non sarebbe idoneo a soddisfare il requisito richiesto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Vanno svolte alcune notazioni preliminari. 2.1. Occorre chiarire che, seppure il capo di incolpazione provvisoria fa riferimento a due distinti reati, la condotta oggetto di addebito integra il reato unitario di furto consumato. Difatti vengono in rilievo il furto di una catena d'oro e il tentativo di furto di un portafogli, commessi nel medesimo contesto ai danni della stessa persona offesa. Opera, quindi, il consolidato principio per cui: «In tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256 - 01). 2.2. Il reato è divenuto procedibile a querela seguito del d.lgs. n. 150 del 2022. La persona offesa, che inizialmente aveva presentato solo una denuncia (cfr. verbale CC di Rimini Miramare del 17 luglio 2022), ha sporto querela in data 1 dicembre 2022 (cfr. verbale CC di Cerignola), nel rispetto del termine previsto dalla norma transitoria. 2 3. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. L'eccezione merita accoglimento. 3.1. A mente dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere (tra l'altro), a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: «l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato». L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. stabilisce che: «Il tribunale [del riesame] annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». La disciplina si inserisce in quella peculiare tendenza legislativa - inaugurata dalla legge n. 332 del 1995 e ulteriormente sviluppata dalla legge n. 47 del 2005 - che, nei provvedimenti de libertate, enuclea specifici vizi motivazionali configurandoli come violazioni di legge processuale sanzionate con la nullità. L'«autonoma valutazione» degli indizi e delle esigenze cautelari deve essere «contenuta» nell'ordinanza cautelare, pena la nullità del provvedimento. A tale lacuna non può porre rimedio il Tribunale del riesame che, rilevata l'omissione, dovrà annullare il provvedimento, senza possibilità di integrarlo. Deriva che la violazione dell'obbligo di "autonoma valutazione" costituisce error in procedendo, denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. c). cod. proc. pen., che permette alla Corte di cassazione, quale "giudice del fatto processuale", un accesso diretto agli atti (Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D'Arrigo, Rv. 274584). 3.2. Il concetto di "autonoma valutazione" è stato ampiamente scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità, che è pervenuta ad approdi ormai consolidati. La necessità di un'autonoma valutazione non impone una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari ed è compatibile con una tecnica redazionale per relationem, sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell'atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265983); devono ritenersi non rispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428) e più in generale tutte quelle 3 motivazioni in cui difetti un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi e rilevanti nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506). 3.3. Nel caso in esame, l'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari risulta priva del requisito di "autonoma valutazione". Il mero confronto letterale tra la richiesta del Pubblico ministero e l'ordinanza in rassegna rende palese che si tratta di atti dal contenuto identico e che il giudice si è limitato a riprodurre testualmente (finanche nella scelta dei lemmi introduttivi del discorso) l'esatto contenuto dell'istanza cautelare. Non si rinviene una sola frase che, in qualche modo, esprima una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise. Né, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, può sostenersi che la correzione di alcuni refusi sia indice sufficiente della formulazione di un giudizio autonomo e di una valutazione sufficientemente meditata. 4. Consegue che l'ordinanza impugnata e quella assunta dal giudice per le indagini preliminari devono essere annullate con rinvio a detto giudice per nuovo esame. La caducazione del titolo custodiale comporta che il ricorrente deve essere posto immediatamente in libertà, se non detenuto per altra causa. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e l'ordinanza dei giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 20 dicembre 2022 con rinvio a quest'ultimo tribunale, ufficio del giudice per le indagini preliminari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Ordina la liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Così deciso il 03/05/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, investito del riesame ex art. 309, cod. proc. pen., proposto da Cruzado LO TA LO, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata all'indagato per il furto consumato di una collanina d'oro (capo 1) e il furto tentato del portafogli (capo 2) commessi ai danni della medesima persona offesa il 17 luglio 2022. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'indagato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di Penale Sent. Sez. 5 Num. 21925 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 03/05/2023 motivazione sulla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari. Lo stesso Tribunale del riesame avrebbe dato atto che il GIP ha ritrascritto quanto esposto nella richiesta del P.M., ma avrebbe poi ravvisato una "autonoma valutazione" nella correzione di alcuni refusi e di altri errori contenuti nella istanza cautelare. Sostiene il ricorrente che un intervento ortografico e grammaticale non sarebbe idoneo a soddisfare il requisito richiesto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Vanno svolte alcune notazioni preliminari. 2.1. Occorre chiarire che, seppure il capo di incolpazione provvisoria fa riferimento a due distinti reati, la condotta oggetto di addebito integra il reato unitario di furto consumato. Difatti vengono in rilievo il furto di una catena d'oro e il tentativo di furto di un portafogli, commessi nel medesimo contesto ai danni della stessa persona offesa. Opera, quindi, il consolidato principio per cui: «In tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto né l'ipotesi del tentativo né quella di furto consumato in concorso con il tentativo» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 32786 del 25/06/2013, Craparotta, Rv. 257256 - 01). 2.2. Il reato è divenuto procedibile a querela seguito del d.lgs. n. 150 del 2022. La persona offesa, che inizialmente aveva presentato solo una denuncia (cfr. verbale CC di Rimini Miramare del 17 luglio 2022), ha sporto querela in data 1 dicembre 2022 (cfr. verbale CC di Cerignola), nel rispetto del termine previsto dalla norma transitoria. 2 3. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. L'eccezione merita accoglimento. 3.1. A mente dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. l'ordinanza che dispone la misura cautelare deve contenere (tra l'altro), a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio: «l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato». L'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. stabilisce che: «Il tribunale [del riesame] annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». La disciplina si inserisce in quella peculiare tendenza legislativa - inaugurata dalla legge n. 332 del 1995 e ulteriormente sviluppata dalla legge n. 47 del 2005 - che, nei provvedimenti de libertate, enuclea specifici vizi motivazionali configurandoli come violazioni di legge processuale sanzionate con la nullità. L'«autonoma valutazione» degli indizi e delle esigenze cautelari deve essere «contenuta» nell'ordinanza cautelare, pena la nullità del provvedimento. A tale lacuna non può porre rimedio il Tribunale del riesame che, rilevata l'omissione, dovrà annullare il provvedimento, senza possibilità di integrarlo. Deriva che la violazione dell'obbligo di "autonoma valutazione" costituisce error in procedendo, denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. c). cod. proc. pen., che permette alla Corte di cassazione, quale "giudice del fatto processuale", un accesso diretto agli atti (Sez. 6, n. 53940 del 19/09/2018, D'Arrigo, Rv. 274584). 3.2. Il concetto di "autonoma valutazione" è stato ampiamente scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità, che è pervenuta ad approdi ormai consolidati. La necessità di un'autonoma valutazione non impone una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari ed è compatibile con una tecnica redazionale per relationem, sempre che dal contenuto complessivo del provvedimento emerga in modo chiaro che si sia presa cognizione dei contenuti dimostrativi dell'atto richiamato o incorporato e li si abbia autonomamente rapportati ai parametri normativi di riferimento (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265983); devono ritenersi non rispondenti all'obbligo di "autonoma valutazione", oltre alle motivazioni "graficamente assenti", quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428) e più in generale tutte quelle 3 motivazioni in cui difetti un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi e rilevanti nel caso concreto (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). Il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l'insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 2, n. 43676 del 07/10/2021, Fierro, Rv. 282506). 3.3. Nel caso in esame, l'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari risulta priva del requisito di "autonoma valutazione". Il mero confronto letterale tra la richiesta del Pubblico ministero e l'ordinanza in rassegna rende palese che si tratta di atti dal contenuto identico e che il giudice si è limitato a riprodurre testualmente (finanche nella scelta dei lemmi introduttivi del discorso) l'esatto contenuto dell'istanza cautelare. Non si rinviene una sola frase che, in qualche modo, esprima una ragionata e consapevole rielaborazione di conclusioni condivise. Né, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, può sostenersi che la correzione di alcuni refusi sia indice sufficiente della formulazione di un giudizio autonomo e di una valutazione sufficientemente meditata. 4. Consegue che l'ordinanza impugnata e quella assunta dal giudice per le indagini preliminari devono essere annullate con rinvio a detto giudice per nuovo esame. La caducazione del titolo custodiale comporta che il ricorrente deve essere posto immediatamente in libertà, se non detenuto per altra causa. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e l'ordinanza dei giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 20 dicembre 2022 con rinvio a quest'ultimo tribunale, ufficio del giudice per le indagini preliminari. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Ordina la liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Così deciso il 03/05/2023