Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14842 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 484 2/03LA CORTE SUI Oggetto SEZONE LAVORO Lavoro -- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 4071/01 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 30026 Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. 1 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso 10 studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro | ED EA, elettivamente domiciliato in ROMA ! 108, VIA CASTELBOTTACCIO presso 10 studio dell'avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e difeso 2003 dall'avvocato FILIPPO GREGORIO, giusta delega in atti;
1720 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 151/00 della Corte d'Appello di -SALERNO, depositata il 21/11/00 R.G.N. 198/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha 1'accoglimento del ricorso. -- -2- Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe specificata, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto dalle RO DE ST s.p.a. avverso la decisione pretorile di accoglimento della domanda, proposta, di EA PE, di corresponsione di differenze retributive a titolo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, di quanto corrisposto per il c.d. premio di esercizio. I giudici del gravame hanno ritenuto che, in base alla disciplina di cui all'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, richiamata dalla contrattazione collettiva applicabile nella specie, il suddetto premio doveva considerarsi quale componente della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, che comprende solo l'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti, con esclusione, quindi, delle retribuzioni c.d. aggiuntive, quale appunto il premio in questione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società, deducendo un unico motivo di impugnazione, illustrato con memoria. L'intimato resiste con controricorso, Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano erronemamente riconosciuto la natura retributiva del premio di esercizio, alla stregua delle previsioni della fine contrattazione collettiva e dei caratteri di continuità, non occasionalità 3 e corrispettività, idonei - nell'ambito di un rapporto di lavoro orami -del tutto privatistico a caratterizzare tale emolumento come una mensilità aggiuntiva, da computare ai fini della buonuscita. Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri DE ST (OPAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". -L'assunzione dell'obbligo della buonuscita finanziata mediante l'utilizzazione delle entrate patrimoniali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) - rientrava tra le finalità dell'Opera, specificamente indicate dall'art. 2 della stessa legge n. 829 del 1973 ed aventi un carattere manifestamente previdenziale e assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenuti inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle RO DE ST (legge 17 maggio 1985 n. 210) e della estinzione dell'Opera, fissata al 1° giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. ROfur 4 DE ST (art. 1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537). Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'Opera (avente natura di retribuzione differita ma comunque con funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n. 829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 1° aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995 n. 204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Come recentemente rilevato da questa Corte con sentenza 10 maggio 2002 n. 6738, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, e quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risolta nel senso della esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art. 14 della legge n. 829 del 1973 e nelle successive modifiche legislative (art. 8 della legge 20 marzo 1980 n. 75 e art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì che, fino finalla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre form S soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Nella controversia in esame è incontestato che il dipendente ebbe a cessare dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995 (nella specie, il 30 dicembre 1993) secondo il relativo accertamento operato nella sentenza impugnata, sicchè la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art. 96, terzo comma, c.c.n.l. 1990/92), Alla stregua di tale disciplina, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n. 829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, come il termine di "ultimo stipendio mensile", indicato nella citata disposizione, non indichi una nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, com'è dimostrato dal fatto che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premio di esercizio: v. art. 33 del c.c.n.l. 1990/92), è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art. 8 della legge n. 75 del 1980 cit.), che non ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale appunto il premio di esercizio. fre 6 Appare del tutto ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che, come s'è visto, la disciplina legale applicabile alla fattispecie prescinde dalla natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata e non essendo necessaria alcuna ulteriore indagine di merito, l'originaria domanda del ricorrente va rigettata. Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di EA PE. Compensa le spese dell'intero giudizio. Il 20 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente 3 3 0 5 1 : A . S I T N S R D A A , 3 T ' , O 7 L - L L A 8 L S E - E O D IL CANCELLIERE 1 P B I 1 S I S I D N E N E G G A S T O G I S Depositate in Cancelleria E A A O L D P O E M A T , A I M Joggi OLL 2003 T L E O I R A L R R P D I E T U S D S D E I JL CANCELLIERE T G O E N T R E O S N E 7