Sentenza 25 giugno 2013
Massime • 1
In tema di furto, qualora l'agente, operando in un medesimo contesto temporale e spaziale, si impossessi di una parte dei beni e non riesca, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altri esistenti nello stesso luogo, si realizza un solo reato consumato, non potendosi ravvisare nel fatto nè l'ipotesi del tentativo nè quella di furto consumato in concorso con il tentativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2013, n. 32786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32786 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 25/06/2013
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1982
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 46250/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA TO N. IL 09/11/1962;
avverso la sentenza n. 187/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Tronchidei D.
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 14 luglio 2010 dal Tribunale di Trapani, appellata da RA LV, dichiarato responsabile del delitto di furto aggravato in concorso, commesso l'8 luglio 2010.
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non esser stato ritenuta l'ipotesi tentata, essendo egli stato colto dalla polizia giudiziaria mentre ancora stava tagliando con un seghetto la ringhiera, che buttava a terra.
Lamenta poi la mancata applicazione dell'attenuante ex. art. 62 c.p., n.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Come risulta dalle sentenze dei giudici del merito, fra loro conformi nel ritenere infondata la doglianza avanzata dal prevenuto sulla qualificazione giuridica del fatto, il RA ed il suo compli- ce erano stati colti dai carabinieri mentre stavano ancora segando una ringhiera situata nella cantina "Valle della Fastaia", quando già avevano sezionato i tubi delle ringhiere e rimosso diverse centinaia di kg. di ferro e correttamente hanno qualificato il fatto in termini di consumazione, atteso che, indipendentemente dalla circostanza che si trovassero ancora in loco per completare il lavoro, buona parte della refurtiva era stata rimossa ed accatastata a parte, pronta per essere asportata, così che bene è stato ritenuto che i due avevano avuto per un tempo apprezzabile su quel materiale un potere autonomo, al di fuori delle possibilità di controllo di colui che del materiale aveva il possesso. Questo in linea con la costante giurisprudenza che ritiene (Sez. 5, n. 1985 del 7/2/1997, Rv. 208667) che qualora la condotta dell'agente riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso possessore e il ladro operi in un medesimo contesto temporale e spaziale, impossessandosi di una parte di esse e non riuscendo, per cause indipendenti dalla sua volontà, ad impossessarsi di altre esistenti nello stesso luogo, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante già posta in essere assorbe quella "in itinere" e realizza quindi un solo reato consumato delle cose sottratte, non vertendosi ne' nell'ipotesi di tentativo di furto ne' in quella di furto consumato in concorso con il tentativo. Inoltre (Sez. 5, n. 837 del 3/11/1992, Rv. 193486) ai fini della distinzione tra il reato di furto consumata e quello tentato non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale ne' il criterio temporale, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e il correlativo impossessamento di essa da parte dell'agente, anche per breve lasso di tempo: si realizza pertanto l'ipotesi di furto consumato anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica. Solo se l'intervento di costoro, all'insaputa dell'agente, sia intervenuto, sotto forma di vigilanza, nel corso dell'azione delittuosa per modo che vi sarebbe stata la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per bloccarne l'attività, il furto non potrebbe considerarsi consumato;
ciò anche se l'agente si fosse impossessato della cosa, giacché non si sarebbe mai potuto realizzare in tali circostanze un autonomo effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e vigilanza dell'offeso.
In definitiva i giudici del merito hanno adeguatamente qualificato la situazione come in fatto ricostruita, con corretta applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza al proposito. Altrettanto correttamente è stata ritenuta inapplicabile l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 in relazione all'impossessamento di centinaia di kg. di materiale ferroso, situazione all'evidenza non tale da comportare per la persona offesa un danno qualificabile come di speciale tenuità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00=.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013