Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2017, n. 25739
CASS
Sentenza 9 maggio 2017

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Nel giudizio di appello, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto (nella specie, da rapina consumata a rapina tentata) comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2017, n. 25739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25739
    Data del deposito : 9 maggio 2017

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