Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10406 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
TAI 1 04 06 / 0 2 BBLICA „ENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI › DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 107. TAS OGNI SPESA, ED 53 N. E DA 11-8-73 EGISTRO, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Conversione in SEZIONE TERZA CIVILE affitto di contratto di mezzadria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6903/99 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.28008 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Rel. Consigliere Ud. 28/11/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DE ON AD CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, difeso dall'avvocato ARMANDO CIOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EV RI, TO EV IL, 71elettivamente domiciliati in ROMA VLE G CESARE presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO NETTI, difesi dall'avvocato ANGELO GATTAFONI, giusta delega in atti;
2001 - controricorrenti 2046 avversO la sentenza n. 2/98 della Corte d'Appello di 1 ANCONA, emessa 1'08/04/98 e depositata il 05/06/98 (R.G. 47/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.11.1997 il Tribunale di Macera- ta Sezione specializzata agraria -accogliendo la doman- da di GL AZ GA AD TO, che ave- va concesSO a mezzadria un fondo rustico esteso На 13 in località “Beldiletto" di Montefano ai coniugi E- NI IE e AT NA, i quali con racco- Mr mandata 2.5.1985 avevano manifestato la volontà di con- vertire il rapporto in affitto per effetto della legge n. 293/1982 a partire dall'11.11.1985 e subito dopo, nonostante la formale opposizione del concedente, ave- vano intrapreso a comportarsi da affittuari- dichiarava "non convertito" il contratto di mezzadria de quo e re- spingeva le altre richieste del ricorrente. impugnazione dei predetti coniugi, la Corte Su d'appello di Ancona Sezione specializzata agraria con sentenza dell'8.4.1998, in riforma della decisione im- 2 pugnata, dichiarava 'convertito in affitto" il contrat- to di mezzadria a far data dall'11.11.1985, difettando la qualifica nel concedente di imprenditore agricolo a titolo principale e, comunque, non sussistendo le con- dizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 1. n. dell'operatività 29/1990, impeditive [con le altre] della conversione. Avverso tale sentenza GL AZ GA Carra- dori TO ha proposto ricorso per cassazione artico- lato in cinque motivi, cui resistono SeveNI IE e AT NA con controricorso Ar MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza impugnata si sostanzia in una pluralità di autonome ragioni decisorie, avendo i giudici di me- rito ritenuto che la domanda del GL AZ non pote- Va essere accolta sia perché lo stesso non era impren- ditore agricolo a titolo principale con riferimento al fondo di cui è causa al fine della operatività in suo favore della presunzione di adeguato apporto con ri- guardo al fondo stesso sia perché vi era agli atti comunque la prova del mancato adeguato apporto, con ri- ferimento alle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 4 1. n. 29/1990, così che non era impedita la conversione in affitto del rapporto di mezzadria cor- rente con i coniugi SeveNI e AT. 3 Con precedenza, dunque, per la loro priorità logi- vanno esaminati gli ultimi tre motivi del ricorso ca, (terzo, quarto e quinto motivo). Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la viola- zione о falsa applicazione dell'art. 4 lett. b) 1. 29/90 per avere la Corte d'appello ritenuto non sussi- stente la condizione relativa alla abitabilità e digni- tà della casa colonica;
con il quarto motivo lamenta la mancata valutazione della consulenza d'ufficio sul pun- to. I detti motivi, da esaminare in un unico contesto per la loro connessione, non sono fondati. Argomenta la Corte territoriale marchigiana che so- no provate, perché [proprio] indicate dal ctu anche all'esito del supplemento di consulenza ed altresì per- ché ammesse dalla sentenza che era stata impugnata e non contestate dall'appellato, la mancanza la mancanza della fo-dell'impianto di riscaldamento, gnatura separata per acque, che vengono convogliate unitamente alle altre (comprese le deiezioni liquide conduttura a cielo aperto indella stalla) attraverso una cisterna posta nel retro dell'abitazione che perio- dicamente doveva essere svuotata, e lo stato dell'impianto elettrico che non è sotto traccia e а norma di legge. A queste deficienze, connaturali 4 all'abitazione colonica sin dall'epoca della sua CO- struzione, altre, poi, se ne aggiungevano inerenti alla struttura della casa (muri e copertura), presenti già all'epoca della richiesta di conversione. Da tali elementi, ed in particolare dai primi, il giudice del merito, cui compete la valutazione delle condizioni integranti l'adeguato apporto, ha dunque ri- tenuto, con incensurabile apprezzamento, di non giudi- care adeguata e dignitosa l'abitabilità della casa CO- lonica. Ciò anche perché -si reputa dallo stesso giudi- ce- un'abitazione con simili caratteristiche sarebbe giudicata inadeguata secondo la disciplina che regola l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per vero tale ultima considerazione è criticata dal ricorrente, sul rilievo che la casa in oggetto non è un alloggio facente parte dell'edilizia residenziale pub- blica, ma la critica non coglie nel segno, giacchè il richiamo alla disciplina che regolamenta gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non è fatto in applica- zione di norme di legge, bensì con riferimento a crite- ri di base, ovvero -come si arguisce dal ragionamento svolto dal giudice d'appello- a condizioni imprescindi- bili per consentire l'utilizzazione abitativa di qual- siasi costruzione a prescindere dall'estrazione sociale 5 degli occupanti. Irrilevante è anche l'ulteriore assunto del ricor- rente che la casa colonica in oggetto è una casa colo- nica uguale a tutte le altre case coloniche delle cam- pagne marchigiane costruite tra la fine e l'inizio dei secoli scorsi, in quanto un conto sono i caratteri ar- chitettonici о formali dei fabbricati delle campagne marchigiane ed altro è lo stato degradato degli stessi e la mancanza dei principali servizi di un'abitazione, certamente po-peraltro ovviabili nel tempo senza che tessero far venire meno le caratteristiche peculiarmen- te rilevanti delle costruzioni stesse. Con il quinto motivo, per violazione o falsa appli- cazione dell'art. 4 lett. c) 1. 29/90, si censura, а sua volta, la sentenza impugnata per avere ritenuto il mancato conferimento da parte del concedente di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario. Anche questa censura va disattesa. Ancorchè sarebbe stata da sola sufficiente -come rileva lo stesso giudice d'appello- l'assenza della condizione di cui alla lett. b) posto che, dovendo congiuntamente ricorrere tutte le condizioni stabilite, la mancanza anche di una sola di essere esclude l'adeguato apporto e perciò impedisce di riconoscere la 6 presenza del relativo ostacolo alla conversione (Cass. n. 6869/1996), la Corte di merito anconetana ha ritenu- to mancante anche la condizione contenuta nella succes- siva lett. c), mettendo in evidenza che l'attrezzatura meccanica di cui il podere in oggetto disponeva era esclusivamente di proprietà del SeveNI. Ha, d'altro canto, escluso, detta Corte, che il concedente potesse pretendere di ovviare a tale mancanza sul duplice ri- lievo che corrispondeva al coltivatore la quota di com- penso per l'utilizzo delle sue macchine e che comunque provvedeva alle principali lavorazioni direttamente con i macchinari in dotazione all'azienda di cui era tito- lare, atteso che la legge stabilisce l'obbligo del con- cedente di conferire anche queste scorte "e conferire è cosa evidentemente ben diversa dal compensare in denaro l'utilizzo delle macchine di proprietà del solo conces- sionario". Né può, peraltro, ritenersi, come vuole il ricor rente, che vi è stata errata interpretazione della nor- ma in argomento per avere il giudice a quo detto anche che la possibilità di disporre di tutte le attrezzature necessarie, anche grazie al concorso in misura almeno paritaria del concedente, consente al coltivatore di "organizzare convenientemente ed autonomamente le ope- razioni colturali", intendendo invero il giudice rife- 7 rirsi ad un "minimo" di attività imprenditoriale autono- ma, legata ad operazioni colturali che concorrono all'efficacia dell'impresa, che nulla hanno a che fare con il potere di direzione dell'impresa stessa. All'ulteriore argomento poi del ricorrente, di ave- re cioè fornito di volta in volta macchinari e persona- le dell'azienda per l'aratura profonda, per lavori di precisione e pesanti, secondo le esigenze del fondo congiuntamente concordate, ha, in sostanza, già rispo- sto, in precedenza, il giudice di merito. Ritenuta dunque la infondatezza di detti tre ultimi motivi del ricorso, restano privi di interesse i primi Alr due motivi (relativi alla sussistenza -anche con rife- rimento al fondo condotto dal SeveNI- della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale in capo al GL AZ in base alla documentazione prodotta [pri- mo motivo] e in base alle risultanze della prova testi- moniale [secondo motivo], poiché, anche se eventualmen- te fondati, mai potrebbe giungersi alla cassazione del- la sentenza impugnata, che rimarrebbe ferma sulla base delle altre ragioni decisorie [relative al terzo, quar- to e quinto motivo], di cui si è dimostrata la corret- tezza. La stessa Corte di merito -d'altronde- ha con- clusivamente evidenziato che l'esito processuale della controversia -per la ritenuta insussistenza, riguardo 8 al podere in questione, di due (quelle sub b) e c) dell'art. 4 1. n. 29/1990) delle condizioni alla cui presenza congiunta la legge subordina il requisito dell'adeguato apporto del concedente- non sarebbe stato differente anche in presenza della qualifica di impren- ditore agricolo a titolo principale del GL AZ (con riferimento al podere in oggetto), ciò comportando in questo caso soltanto una inversione sopra i mezzadri SeveNI e AT dell'onere di fornire la prova della mancanza dell'adeguato apporto, prova dalla stes- con ri- sa -come visto- ritenuta positivamente fornita, guardo alle dette due condizioni. In definitiva il ricorso va rigettato, compensando- si le spese del giudizio di legittimità per giusti mo- tivi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 28.11.2001, nella Camera di Consi- ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D) glio. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 53° fonato Calatere DELLA LEGGE 11-8-73 NVivo BRITTO Depositata in Cancelleria CANCELLIERE 01 18.07.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello