Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
In tema di contratti di locazione non abitativa venuti a cessare alle scadenze legali fissate negli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, se il rapporto successivamente prosegue anche tacitamente fra le parti, viene a nascita un rapporto del tutto nuovo, soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla suddetta legge, e pertanto anche a quella di cui all'art. 34 circa i criteri di determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/09/1999, n. 9195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9195 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CE AR AUTO OT RICAMBI di LL ST e C., in persona della Socia accomandataria LL ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 95, presso lo studio dell'avvocato CE ESPOSITO, che la difende unitamente all'Avvocato BALLERINI PUVIANI GIAN PAOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN DI LÒ IA ES & C SAS, AN DI NI CH & C SAS, BO ADRIANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ENRICO CICCOTTI, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO VICINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EA DI EA IS FM & C SAS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 661/96 del Tribunale di BOLOGNA, emessa il 16/04/96, depositata il 08/05/96; RG.680/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/99 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato ENRICO CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Pretura di Bologna in data 5/8/92, la s.a.s. AN di LÒ IA ER & C., la s.a.s. DA.NI.GI. di NI SS & C., la ditta A.B. di AN OL e la s.a.s. EA di DR IS MA & C., dopo aver premesso di avere acquistato dalla CATTOLICA ASSICURAZIONI due porzioni immobiliari site in Bologna, via Zanardi n. 29 e via Bovi Campeggi nn. 3-7, già concesse in locazione alla ditta ON AR di Francesco ST con contratto di locazione dell'8/12/70, esponevano che con disdetta inviata il 29/11/90 era stata comunicata alla società conduttrice l'intenzione di recedere dal rapporto contrattuale alla scadenza del 7/12/91 e lamentavano che, successivamente alla detta scadenza contrattuale, la conduttrice non aveva proceduto al rilascio degli immobili perché era insorta questione sulla misura dell'indennità per l'avviamento, pretesa dalla conduttrice in 21 mensilità del canone determinato secondo le valutazioni commerciali, anziché nelle 18 mensilità del canone corrisposto ai sensi dell'art. 34 L. n. 392/1978; d'altra parte le ricorrenti ponevano in dubbio che la conduttrice avesse esercitato attività comportante contatti diretti con il pubblico nei locali detenuti per tutta la loro estensione. Ciò premesso, le ricorrenti chiedevano che fosse accertata la spettanza e la misura dell'indennità di avviamento.
Si costituiva la s.a.s. CE AR & C. eccependo preliminarmente che l'originaria ditta ON AR si era estinta (essendo stata conferita in essa società) e che nel 1981 era stata costituita la s.r.l. DI EM AR, allo scopo di realizzare una diversificazione nella struttura operativa societaria e che, pertanto, con separati contratti, erano stati affittati alla DI EM AR i due rami d'azienda di via Bovi Campeggi e di via Zanardi, ove peraltro l'attività commerciale era proseguita sempre con contatti diretti con il pubblico (donde la spettanza dell'indennità). Ciò premesso, chiedeva che il ricorso, così come proposto, fosse dichiarato improcedibile e, nel merito, che l'indennità, da determinarsi ai sensi dell'art. 69 L. n. 392 del 1978 nella misura di 21 mensilità del canone corrente di mercato, fosse ripartita fra essa e la DI EM AR.
Quest'ultima interveniva volontariamente, aderendo alle domande della convenuta.
Espletata istruttoria testimoniale e documentale l'adito Pretore, con sentenza non definitiva 10 marzo 1994 n. 103, dichiarava che l'indennità di avviamento spettava alla convenuta ai sensi dell'art. 34 L. n. 392 del 1978 e dopo un'ulteriore fase istruttoria con espletamento di C.T.U., con sentenza definitiva 30 maggio 1995 n. 1586, indicava i criteri per la determinazione e la ripartizione delle indennità dovute dalle ricorrenti.
Proponevano appello la s.a.s. CE AR e la DI EM AR ed in via incidentale le ditte appellate (con eccezione della s.a.s. EA rimasta contumace) ed il Tribunale di Bologna, con sentenza 8 maggio 1996, li rigettava entrambi (dichiarando inammissibile quello della DI EM AR), con compensazione parziale delle spese processuali, affermando, tra l'altro, che la DI EM AR non aveva proposto tempestivo appello avverso la sentenza pretorile n. 103/94; che l'erronea indicazione della convenuta non aveva avuto incidenza sulla regolare instaurazione del rapporto processuale;
che l'indennità andava calcolata secondo i criteri ordinari di cui all'art. 34 L. n. 392 del 1978; che il canone mensile effettivamente corrisposto ammontava a L. 9.196.300 (e non 6.63 2. 200); infine, che il calcolo dell'indennità non andava esteso ai locali già occupati dalla DIMENSIONE OT (subaffittuaria della DI EM AR), in quanto quest'ultima era fallita, ma doveva comprendere il seminterrato, poiché l'indennità era dovuta ancorché l'attività tutelata non fosse svolta in tutte le porzioni immobiliari locate. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.a.s. CE AR, affidandolo a tre motivi. Hanno resistito la s.a.s. AN e DA.NI.GI. e la ditta A.B. con unico controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla citazione in giudizio, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che le acquirenti locatrici abbiano convenuto la ditta ON AR di CE AR, cioè una ditta individuale non più esistente dal 1985, essendo stata conferita nella s.a.s. CE AR, effettiva conduttrice degli immobili.
La censura è infondata. Da un lato, infatti, non esiste alcuna incertezza sull'identità del soggetto citato in giudizio, dal momento che la detenzione delle porzioni locate è stata proseguita senza soluzione di continuità dalla s.a.s. sostituitasi all'originaria ditta individuale, con denominazione assai simile;
dall'altro, deve dirsi che la notificazione del ricorso introduttivo ha raggiunto lo scopo, evitando qualsiasi eventuale sanzione di nullità alla luce del principio generale di cui all'art. 156, 3^ co., c.p.c., atteso che l'effettivo conduttore è stato posto in grado di avere conoscenza della causa e di costituirsi nel giudizio, ove infatti ha potuto fare valere tutte le sue istanze di rito e di merito.
Il primo mezzo va, pertanto, rigettato.
Nè sorte migliore merita il secondo motivo con il quale la ricorrente, denunciando specificamente la violazione e la falsa applicazione degli artt. 27, 69 e 71 L. n. 392 del 1978 nonché, genericamente, di tutte le precedenti disposizioni relative alla proroga legale delle locazioni non abitative, anche sotto il profilo del vizio di motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che il contratto locativo dè quo non sia stato considerato non soggetto a proroga legale, in quanto rinnovatosi convenzionalmente prima dell'eventuale operatività del regime vincolistico, con conseguente erronea applicazione dell'art. 34 invece dell'art. 69 L. n. 392 del 1978 cit. A questa doglianza è agevole replicare, in primo luogo, che quanto meno ai sensi della legge 22 maggio 1976 n. 849 (che stabiliva la proroga incondizionata fino al 31/12/76), il contratto de, quo è entrato nel regime vincolistico e, quindi, deve ritenersi soggetto a proroga legale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, come esattamente ritenuto dal Tribunale bolognese, che ha ravvisato la scadenza del regime transitorio a dicembre 1985. Ma, soprattutto, che ove fosse fondata la tesi della ricorrente, non si avrebbe mai la conseguenza invocata, perché in tema di contratti di locazione non abitativa, venuti a cessare alle scadenze legali di cui agli artt. 67 e 71 L. n. 392 del 1978, se il rapporto prosegue anche tacitamente tra le parti (come nel caso di specie), si tratta di un rapporto nuovo, soggetto all'ordinaria disciplina della suddetta legge e, quindi, ai criteri di cui all'art. 34 per la liquidazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale (Cass. n. 6416/91 e 12948/93, citate nella sentenza impugnata, ambedue relative a contratti non soggetti a proroga).
Anche il secondo motivo va, pertanto, rigettato.
Resta da esaminare l'ultimo motivo con cui la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36 L. n. 392 del 1978 e 1615 ss. c.c., nonché il vizio della motivazione su un ulteriore punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella sostanza lamenta che il giudice di appello abbia statuito che non era "da accogliere la pretesa di estendere il calcolo dell'indennità di avviamento ai locali già occupati dalla DIMENSIONE OT, in quanto l'avvenuto fallimento di questa ha reciso la sussistenza dell'avviamento commerciale instauratosi".
La censura è fondata. L'esposta motivazione, nella sua laconica apoditticità, risulta erronea e, comunque, insufficiente, poiché non ha considerato: che, per costante insegnamento di questa Corte, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegue automaticamente alla cessazione del contratto di locazione, senza che sia necessaria la dimostrazione della sussistenza di quella perdita e, quindi, indipendentemente dalla sussistenza in concreto dell'avviamento; che nel caso di sublocazione, secondo l'indirizzo prevalente e preferibile, tale indennità compete al conduttore- sublocatore nei confronti del locatore ed al subconduttore nei confronti del sublocatore medesimo;
che, nella specie, il fallimento aveva riguardato la DIMENSIONE OT (cioè la subaffittuaria della DI EM AR) che non aveva avanzato alcuna pretesa sull'indennità; che, peraltro, non è stata valutata la data in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento, in relazione alla data di risoluzione del contratto di subaffitto;
che l'affermata spettanza dell'indennità al conduttore anche nel caso di sublocazione sottende l'imputabilità al conduttore dell'attività del subconduttore, nel senso di ritenere che il primo svolga l'attività tutelata per il tramite del secondo;
che, pertanto, il calcolo dell'indennità deve comprendere tutte le porzioni immobiliari ove possa e debba ritenersi esercitata l'attività a contatto diretto con il pubblico. Si tratta di principi e di elementi, rilevanti ai fini decisionali, che sono stati del tutto pretermessi dal giudice di appello e che dovranno essere valutati in sede di rinvio. Ciò premesso, il terzo motivo va accolto, con correlata cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad una diversa Sezione dello stesso Tribunale a quo, che provvederà ad un nuovo esame secondo i rilievi suesposti, oltre alle spese del presente grado.
P. Q. M.
la Corte rigetta il primo e secondo motivo ed accoglie il terzo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezione del Tribunale di Bologna, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999