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Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/08/2023, n. 35623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35623 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO ZA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le note di trattazione scritta dell'avv. MARISA MARRAFINO, difensore di LI ZA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/02/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 03/05/2019 del Tribunale di Milano di condanna di ZA LI per i reati, accertati in Milano il 31 agosto 2016, di ricettazione di un motociclo proveniente dal delitto di furto ai danni di VI BI denunciato il 26 agosto 2016 (capo A dell'imputazione)) e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (capo B dell'imputazione). Penale Sent. Sez. 2 Num. 35623 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione ZA LI, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e degli artt. 192 e 521 cod. proc. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello di Milano avrebbe erroneamente qualificato il fatto di cui al capo A) dell'imputazione come ricettazione anziché come furto, atteso che «in atti [erano] riscontrabili diverse prove, concordi, univoche e decisive» che deponevano nel senso della propria responsabilità per il reato di furto, segnatamente: a) il verbale di rinvenimento di veicolo, dal quale risultava che il motociclo non presentava segni di effrazione ed era dotato di chiavi «per avviamento e/o apertura», sicché risultava provato sia che la persona offesa aveva lasciato sul veicolo le chiavi per l'avviamento sia che l'imputato ne era in possesso al momento del suo arresto;
b) le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2019, nelle quali il LI aveva affermato di avere sottratto il motociclo qualche giorno prima avendolo trovato con le chiavi attaccate, così confermando entrambe le menzionate circostanze che risultavano dal verbale di rinvenimento del veicolo;
c) il fatto che, il 31 agosto 2016, in occasione del suo arresto, egli era stato trovato in possesso di un cacciavite con punta della lunghezza di 28 cm., cioè di uno strumento atto a sforzare serrature per eseguire proprio furti di veicoli quali il motociclo de quo. 2.2. Con il secondo motivo - relativo sempre all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del predetto reato della consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo e ribadisce che i già richiamati atti del processo «hanno dimostrato che l'odierno ricorrente non solo è entrato in possesso del motociclo su cui erano inserite le chiavi, ma avesse piena coscienza di sottrarre, in tal modo, il bene al legittimo proprietario, rendendosi autore del reato presupposto di furto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di 2 elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01). La Corte d'appello di Milano, muovendosi pienamente nel solco di tale principio, ha negato che il LI si potesse ritenere responsabile del furto del motociclo (anziché della ricettazione di esso) in quanto ha reputato che non vi fossero elementi probatori univocamente indicativi della commissione, da parte sua, dello stesso furto. In effetti, gli elementi oggettivi valorizzati nel motivo di ricorso non appaiono univocamente indicativi della commissione del furto da parte del LI. In particolare, non si può ritenere tale la circostanza che il veicolo rubato sia stato rinvenuto con le chiavi di avviamento, di cui lo stesso LI aveva perciò il possesso, atteso che, in assenza di ulteriori elementi (quali, ad esempio, l'indicazione, da parte dell'imputato, del preciso luogo in cui egli avrebbe sottratto il motociclo), la stessa circostanza non depone univocamente nel senso auspicato dalla difesa, atteso che è ben possibile che altri abbia rubato il motociclo con le chiavi attaccate e che poi il LI lo abbia acquistato o ricevuto insieme con le stesse chiavi. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. Questa Corte ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. Rammentati tali principi, che sono stati puntualmente richiamati dalla sentenza impugnata, e ribadito quanto esposto in relazione al primo motivo di ricorso, si deve osservare come la Corte d'appello di Milano abbia evidenziato come il LI non avesse neppure indicato in nominativo del soggetto che, in ipotesi - secondo una delle prospettazioni dell'atto di appello (essendo, l'altra, quella della commissione del furto) - gli avrebbe consegnato, anche solo in comodato, il 3 motociclo provvisto delle chiavi. La stessa Corte d'appello ha quindi ritenuto - in modo, in vero, del tutto logico - la mancanza di attendibili indicazioni, da parte dell'imputato che ne aveva il possesso, della provenienza del ciclomotore, e ha quindi reputato, in linea con le ricordate indicazioni ermeneutiche della Corte di cassazione, la sussistenza, in capo al LI, dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le note di trattazione scritta dell'avv. MARISA MARRAFINO, difensore di LI ZA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/02/2022, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 03/05/2019 del Tribunale di Milano di condanna di ZA LI per i reati, accertati in Milano il 31 agosto 2016, di ricettazione di un motociclo proveniente dal delitto di furto ai danni di VI BI denunciato il 26 agosto 2016 (capo A dell'imputazione)) e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (capo B dell'imputazione). Penale Sent. Sez. 2 Num. 35623 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 20/01/2023 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione ZA LI, per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e degli artt. 192 e 521 cod. proc. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte d'appello di Milano avrebbe erroneamente qualificato il fatto di cui al capo A) dell'imputazione come ricettazione anziché come furto, atteso che «in atti [erano] riscontrabili diverse prove, concordi, univoche e decisive» che deponevano nel senso della propria responsabilità per il reato di furto, segnatamente: a) il verbale di rinvenimento di veicolo, dal quale risultava che il motociclo non presentava segni di effrazione ed era dotato di chiavi «per avviamento e/o apertura», sicché risultava provato sia che la persona offesa aveva lasciato sul veicolo le chiavi per l'avviamento sia che l'imputato ne era in possesso al momento del suo arresto;
b) le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nel corso dell'udienza del 13 febbraio 2019, nelle quali il LI aveva affermato di avere sottratto il motociclo qualche giorno prima avendolo trovato con le chiavi attaccate, così confermando entrambe le menzionate circostanze che risultavano dal verbale di rinvenimento del veicolo;
c) il fatto che, il 31 agosto 2016, in occasione del suo arresto, egli era stato trovato in possesso di un cacciavite con punta della lunghezza di 28 cm., cioè di uno strumento atto a sforzare serrature per eseguire proprio furti di veicoli quali il motociclo de quo. 2.2. Con il secondo motivo - relativo sempre all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del predetto reato della consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo e ribadisce che i già richiamati atti del processo «hanno dimostrato che l'odierno ricorrente non solo è entrato in possesso del motociclo su cui erano inserite le chiavi, ma avesse piena coscienza di sottrarre, in tal modo, il bene al legittimo proprietario, rendendosi autore del reato presupposto di furto». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, risponde di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di 2 elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969-01; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264-01). La Corte d'appello di Milano, muovendosi pienamente nel solco di tale principio, ha negato che il LI si potesse ritenere responsabile del furto del motociclo (anziché della ricettazione di esso) in quanto ha reputato che non vi fossero elementi probatori univocamente indicativi della commissione, da parte sua, dello stesso furto. In effetti, gli elementi oggettivi valorizzati nel motivo di ricorso non appaiono univocamente indicativi della commissione del furto da parte del LI. In particolare, non si può ritenere tale la circostanza che il veicolo rubato sia stato rinvenuto con le chiavi di avviamento, di cui lo stesso LI aveva perciò il possesso, atteso che, in assenza di ulteriori elementi (quali, ad esempio, l'indicazione, da parte dell'imputato, del preciso luogo in cui egli avrebbe sottratto il motociclo), la stessa circostanza non depone univocamente nel senso auspicato dalla difesa, atteso che è ben possibile che altri abbia rubato il motociclo con le chiavi attaccate e che poi il LI lo abbia acquistato o ricevuto insieme con le stesse chiavi. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione (per tutte, tra le moltissime: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione, da parte del soggetto che ne abbia il possesso, della provenienza della cosa ricevuta, ciò che costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza. Questa Corte ha altresì chiarito (Sez. 2, n. 20193 del 2017, cit.; Sez. 2, n. 53017 del 2016, cit.) che tale orientamento non costituisce una deroga ai principi in materia di onere della prova, e neppure un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice dell'art. 648 cod. pen. che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza della provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità di acquisizione della stessa. Rammentati tali principi, che sono stati puntualmente richiamati dalla sentenza impugnata, e ribadito quanto esposto in relazione al primo motivo di ricorso, si deve osservare come la Corte d'appello di Milano abbia evidenziato come il LI non avesse neppure indicato in nominativo del soggetto che, in ipotesi - secondo una delle prospettazioni dell'atto di appello (essendo, l'altra, quella della commissione del furto) - gli avrebbe consegnato, anche solo in comodato, il 3 motociclo provvisto delle chiavi. La stessa Corte d'appello ha quindi ritenuto - in modo, in vero, del tutto logico - la mancanza di attendibili indicazioni, da parte dell'imputato che ne aveva il possesso, della provenienza del ciclomotore, e ha quindi reputato, in linea con le ricordate indicazioni ermeneutiche della Corte di cassazione, la sussistenza, in capo al LI, dell'elemento psicologico del reato di ricettazione. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023.