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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 6729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6729 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL MA LI nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso". Penale Sent. Sez. 3 Num. 6729 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame, con ordinanza del 19 maggio 2022, in riforma dell'ordinanza impugnata (del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone del 30 aprile 2022) applicava a El MA AL la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato in accertamento di cui all'art. 73, primo e quarto comma, T.U. stup.; commesso il 27 aprile 2022. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 63 e 310, secondo comma, cod. proc. pen.); in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente al momento della perquisizione nell'immobile dove è stata rinvenuta la droga non si trovava nella casa (di sua proprietà). Egli abita in un altro immobile e non risulta provata la disponibilità dell'immobile in oggetto. Nell'abitazione vi erano altre due persone di cui il P.M. non ha saputo fornire elementi per individuare i rispettivi ruoli. Il giudice per le indagini preliminari aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza proprio per un mancato accertamento della disponibilità dell'immobile al ricorrente. Inoltre, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato anche l'assenza di prove sul possesso delle chiavi dell'immobile da parte del ricorrente. La droga era, del resto, in una struttura aperta (rimessa senza copertura) adiacente all'abitazione, accessibile a tutti. Il Tribunale del riesame accoglie l'appello del P.M. solo in considerazione delle dichiarazioni di IG, prodotte in appello. Queste dichiarazioni non erano state portate a conoscenza del giudice per le indagini preliminari in sede di convalida dell'arresto in flagranza. Ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen. tali dichiarazioni non potevano essere prodotte in sede di appello, non essendo elementi nuovi;
erano già nel fascicolo del P.M. al momento della convalida dell'arresto. Le dichiarazioni di IG provengono da un soggetto che inevitabilmente "doveva e dovrà assumere la veste di indagato per fatti connessi". Egli è stato trovato in possesso di una significativa quantità di droga e dichiarava di aver acquistato reiteratamente dal ricorrente droga per quantitativi che esulano il mero uso personale. Le sue dichiarazioni assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. non sono, quindi, utilizzabili nei confronti del ricorrente. Il Tribunale del riesame ha omesso ogni motivazione sulla richiesta della difesa di una misura non custodiale, in considerazione della lecita attività lavorativa del ricorrente e dell'assenza di precedenti penali significativi (tranne un unico e modesto precedente risalente nel tempo). Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sulla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie effettuate da IG (il quale dichiarava di aver reiteratamente acquistato dal ricorrente per un lungo periodo di tempo stupefacente) si deve confermare la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in merito: "Con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni erga alios rese 2 I da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197 bis, comma quinto cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese" (Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007 - dep. 28/01/2008, Ferraro, Rv. 23872001; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 39644 del 09/07/2004 Cc. (dep. 11/10/2004) Rv. 230364 - 0). 4. Anche l'ulteriore prospettazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni in oggetto in quanto prodotte dal P.M. in appello risulta manifestamente infondata. Lo stesso ricorrente non contesta la violazione del contraddittorio sulla produzione del P.M. delle dichiarazioni di IG;
egli ne era a conoscenza fin dalla proposizione dell'appello (allegate dal P.M. all'impugnazione). In assenza di violazione del contraddittorio, neanche prospettato con il ricorso in cassazione, l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni in oggetto deve ritenersi legittima: "Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, il Tribunale può, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario e compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, acquisire nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178, comma primo, cod. proc. pen." (Sez. 2, Sentenza n. 30313 del 11/05/2017 Cc. (dep. 16/06/2017) Rv. 270700 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 36125 del 26/06/2019 Cc. (dep. 14/08/2019) Rv. 277078 - 0). 5. Anche sulla scelta della misura la motivazione dell'ordinanza risulta adeguata, ritenendo idonei i domiciliari in relazione ai fatti di cui all'imputazione. Il Tribunale del riesame analizza la gravità dei fatti in considerazione del quantitativo di sostanza considerato (circa 4,5 kg di hashish) significativo di una 3 spiccata attività di spaccio a terzi, come quella riferita da IG, con canali di approvvigionamento importanti. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelar', della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). Conseguentemente, la valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla gravità dei fatti, implicitamente esclude la possibilità di tutela delle esigenze cautelari con altre misure meno afflittive.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/11/2022
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso". Penale Sent. Sez. 3 Num. 6729 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 10/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame, con ordinanza del 19 maggio 2022, in riforma dell'ordinanza impugnata (del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone del 30 aprile 2022) applicava a El MA AL la misura degli arresti domiciliari, in relazione al reato in accertamento di cui all'art. 73, primo e quarto comma, T.U. stup.; commesso il 27 aprile 2022. 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 63 e 310, secondo comma, cod. proc. pen.); in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente al momento della perquisizione nell'immobile dove è stata rinvenuta la droga non si trovava nella casa (di sua proprietà). Egli abita in un altro immobile e non risulta provata la disponibilità dell'immobile in oggetto. Nell'abitazione vi erano altre due persone di cui il P.M. non ha saputo fornire elementi per individuare i rispettivi ruoli. Il giudice per le indagini preliminari aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza proprio per un mancato accertamento della disponibilità dell'immobile al ricorrente. Inoltre, il giudice per le indagini preliminari aveva rilevato anche l'assenza di prove sul possesso delle chiavi dell'immobile da parte del ricorrente. La droga era, del resto, in una struttura aperta (rimessa senza copertura) adiacente all'abitazione, accessibile a tutti. Il Tribunale del riesame accoglie l'appello del P.M. solo in considerazione delle dichiarazioni di IG, prodotte in appello. Queste dichiarazioni non erano state portate a conoscenza del giudice per le indagini preliminari in sede di convalida dell'arresto in flagranza. Ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen. tali dichiarazioni non potevano essere prodotte in sede di appello, non essendo elementi nuovi;
erano già nel fascicolo del P.M. al momento della convalida dell'arresto. Le dichiarazioni di IG provengono da un soggetto che inevitabilmente "doveva e dovrà assumere la veste di indagato per fatti connessi". Egli è stato trovato in possesso di una significativa quantità di droga e dichiarava di aver acquistato reiteratamente dal ricorrente droga per quantitativi che esulano il mero uso personale. Le sue dichiarazioni assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. non sono, quindi, utilizzabili nei confronti del ricorrente. Il Tribunale del riesame ha omesso ogni motivazione sulla richiesta della difesa di una misura non custodiale, in considerazione della lecita attività lavorativa del ricorrente e dell'assenza di precedenti penali significativi (tranne un unico e modesto precedente risalente nel tempo). Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sulla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie effettuate da IG (il quale dichiarava di aver reiteratamente acquistato dal ricorrente per un lungo periodo di tempo stupefacente) si deve confermare la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in merito: "Con riferimento alla materia delle misure cautelari personali, sono utilizzabili le dichiarazioni erga alios rese 2 I da un coindagato senza l'assistenza del difensore, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità, a norma dell'art. 197 bis, comma quinto cod. proc. pen., è prevista solo nel caso in cui di tali dichiarazioni si faccia uso contro la persona che le ha rese" (Sez. 6, n. 4230 del 26/11/2007 - dep. 28/01/2008, Ferraro, Rv. 23872001; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 39644 del 09/07/2004 Cc. (dep. 11/10/2004) Rv. 230364 - 0). 4. Anche l'ulteriore prospettazione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni in oggetto in quanto prodotte dal P.M. in appello risulta manifestamente infondata. Lo stesso ricorrente non contesta la violazione del contraddittorio sulla produzione del P.M. delle dichiarazioni di IG;
egli ne era a conoscenza fin dalla proposizione dell'appello (allegate dal P.M. all'impugnazione). In assenza di violazione del contraddittorio, neanche prospettato con il ricorso in cassazione, l'acquisizione e la valutazione delle dichiarazioni in oggetto deve ritenersi legittima: "Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto dal P.M. contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, il Tribunale può, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario e compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, acquisire nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178, comma primo, cod. proc. pen." (Sez. 2, Sentenza n. 30313 del 11/05/2017 Cc. (dep. 16/06/2017) Rv. 270700 - 01; vedi anche Sez. 2 - , Sentenza n. 36125 del 26/06/2019 Cc. (dep. 14/08/2019) Rv. 277078 - 0). 5. Anche sulla scelta della misura la motivazione dell'ordinanza risulta adeguata, ritenendo idonei i domiciliari in relazione ai fatti di cui all'imputazione. Il Tribunale del riesame analizza la gravità dei fatti in considerazione del quantitativo di sostanza considerato (circa 4,5 kg di hashish) significativo di una 3 spiccata attività di spaccio a terzi, come quella riferita da IG, con canali di approvvigionamento importanti. Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelar', della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). Conseguentemente, la valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari, alla gravità dei fatti, implicitamente esclude la possibilità di tutela delle esigenze cautelari con altre misure meno afflittive.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/11/2022