Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2004, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IO, TE PI, CA LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANSONI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI ONESTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. (già METRO SELF SERVICE ALL'INGROSSO PIEMONTE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliato in ROMA CSO VITT. EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRÒ, STEFANO BERETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1760/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 06/05/00 R.G.N. 343/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi successivamente riuniti ER AR, EN FU, IL FR, PI ER, LU AR e NA IA IO convenivano in giudizio davanti al Pretore di Torino la società Metro Self Service Prealpi e la società Metro Self Service Piemonte, successivamente fusesi nella s.p.a. Metro Italia Cash And Carry.
I lavoratori sopra indicati esponevano di avere fruito sin dal maggio 1982 di alcuni emolumenti a titolo di assegni ad personam e che tali aumenti non avevano subito variazioni con gli aumenti contrattuali di paga base disposti con i vari CCNL succedutisi nel tempo fino al giugno 1992.
A partire dal luglio 1992, però, tali assegni ad personam erano stati via via ridotti in coincidenza con gli aumenti contrattuali, nonostante che tale assorbimento non potesse essere disposto sulla base delle vigenti clausole contrattuali perché era stato concesso ai dipendenti di grado medio-alto per ragioni di merito. Con sentenza in data 14 gennaio 1998 il Pretore adito rigettava le domande. Con sentenza in data 28 febbraio 2000 il Tribunale di Torino rigettava gli appelli dei lavoratori osservando che la materia era regolata dall'art. 113 e dall'art. 117 del CCNL del settore sottoscritto il 14 dicembre 1990 in modo apparentemente contrastante e che tale contrasto in effetti non vi era perché l'art. 113 disponeva per il passato ossia per gli assegni ad personam già corrisposti prevedendone esplicitamente l'assorbibilità mentre l'art. 117 disponeva per il futuro prevedendo per tali assegni ad personam la non assorbibilità in quanto aumenti stipendiali collegati al merito.
I lavoratori ricorrono per Cassazione con unico articolato motivo. Resiste la società datrice di lavoro con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo i ricorrenti si dolgono che il Tribunale di Torino, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. e con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto, abbia interpretato gli artt. 113 e 117 del CCNL del settore applicabile alla fattispecie nel senso che il primo si riferisse agli emolumenti già corrisposti in eccedenza ai minimi tabellari (cosiddetto superminimo) e il secondo agli emolumenti futuri (o assegni ad personam corrisposti a titolo di superminimo), con la differente disciplina costituita dall'assorbimento previsto dalla disciplina collettiva per gli assegni ad personam già corrisposti e il mancato assorbimento per gli assegni ad personam futuri, in quanto concessi ai dipendenti per merito.
Secondo i ricorrenti, invece, non era da risolvere alcun contrasto tra le due norme collettive, in quanto la prima (ossia l'art. 113) prevedeva soltanto la regola generale dell'assorbimento dei detti assegni ad personam nei futuri aumenti contrattuali mentre la seconda (ossia l'art. 117) prevedeva la non assorbibilità di tali assegni se corrisposti per merito o per scatti di anzianità.
La censura proposta si concretizza non già in una denunzia di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o di un vizio di motivazione a sostegno della rassegnata interpretazione bensì in una richiesta di adozione, tra le due opzioni interpretative delle indicate clausole contrattuali, di quella più favorevole agli interessi delle parti ricorrenti.
Nei termini prospettati la doglianza non è devolubile a questo giudice della legittimità.
Va, infatti, premesso che, come più volte ha precisato questa Corte, l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari (cosiddetto superminimo), pattuita tra datori di lavoro e lavoratori sia collettivamente che individualmente, è soggetta all'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, a meno che non abbia natura di compenso aggiuntivo collegato ai meriti o all'anzianità del dipendente o a meno che la disciplina collettiva o individuale che ha previsto la corresponsione dell'eccedenza retributiva non abbia escluso esplicitamente tale assorbimento (v. pronunce di questa Corte: n. 2984 del 20 marzo 1998; n. 8498 del 7 agosto 1999; ecc.). Attenendosi ai sopra esposti principi il Tribunale di Torino, con motivazione esauriente e immune da vizi logici e, peraltro, riportando testualmente con corretta metodologia motivazionale le norme collettive interpretate, ha risolto l'apparente antinomia tra le due clausole del contratto collettivo in questione con un dato temporale, ossia attribuendo al citato art. 113 la prevista assorbibilità per gli emolumenti retributivi già corrisposti e al citato art. 117, che non aveva disposto esplicitamente tale assorbibilità, la natura di un emolumento corrisposto per meriti o per anzianità in quanto tale non assorbibile e da valere soltanto per i futuri aumenti retributivi.
Nei termini prospettati l'interpretazione offerta in una delle due opzioni interpretative egualmente ipotizzatali non appare censurabile.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio in euro 15,00= oltre euro 3000,00 (tremila,00) per onorati di avvocato.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004