Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
La consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2013, n. 6344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6344 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/01/2013
Dott. CAIAZZO Luigi RO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 277
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 38047/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RO N. IL 09/12/1943;
avverso l'ordinanza n. 819/2012 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 26/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. TARANINI Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26.2.2012 il Tribunale del riesame di Bologna, adito a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia che aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere, disponeva gli arresti domiciliari nei confronti di NT RO, indagato per il reato previsto dall'art. 61 c.p., n. 5, dell'art. 575 c.p., dell'art. 577 c.p., n. 4 (omicidio volontario di
LD RL, medico chirurgo e vicino di casa dell'indagato, contro il quale esplodeva sei colpi di rivoltella cal. 38, con le aggravanti di aver commesso il fatto per futili motivi e di aver agito nottetempo in luogo isolato.) In Reggio in data 8.5.1992. Il Giudice delle indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, aveva ritenuto la sussistenza di un quadro indiziario grave desunto dall'accertamento tecnico balistico svolto in data 11.5.2012 dal Servizio Centrale di Balistica della Polizia Scientifica (a seguito del rinvenimento, dopo lunghe ricerche, dei reperti contenenti i proiettili sequestrati la notte dell'omicidio sul luogo del fatto) da cui risultava che i colpi letali erano stati esplosi dalla rivoltella cal. 38 in possesso dell'indagato all'epoca dei fatti, e dalla falsità e contraddittorietà degli alibi dichiarati;
tuttavia aveva escluso la sussistenza di esigenze cautelari.
Il Tribunale del riesame argomentava in ordine alla piena affidabilità delle conclusioni alle quali era pervenuta la relazione 11.5.2012 della Polizia Scientifica integrata da ulteriori chiarimenti richiesti dal pubblico ministero e trasmessi al Tribunale del riesame;
riteneva la sussistenza della contestata aggravante dei futili motivi desunta dalle testimonianze assunte da cui non emergeva alcun motivo di seria inimicizia tra la vittima e l'uccisore e dal carattere iracondo dell'imputato che unitamente alla depressione di cui soffriva costituivano "elementi congiuranti nella direzione del non improbabile innesco di forme di aggressività anche cruente pur in assenza di motivi scatenanti di significativa solidità"; riteneva la sussistenza dell'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
Avverso l'ordinanza il difensore ricorre deducendo violazione della legge penale e procedurale articolando le seguenti censure: 1) la constatazione da parte del Tribunale della mancanza del movente diventa per esso elemento utile alla contestazione dell'aggravante dei futili motivi;
2) nullità dell'accertamento compiuto dalla Sezione Balistica del Gabinetto Centrale della Polizia Scientifica senza il previo avviso, all'indagato e al suo difensore, inderogabilmente necessario ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen. trattandosi di accertamenti a rischio di irripetibilità; 3)mancata declaratoria di estinzione del reato di omicidio volontario per intervenuta prescrizione: dovendosi escludere la sussistenza delle aggravanti contestate il termine di prescrizione per l'omicidio volontario semplice corrisponde, secondo il ricorrente, ad anni 15 di reclusione, decorsi prima del compimento del primo atto interruttivo costituito dall'interrogatorio dell'indagato svoltosi in data 16.4.2012; 4) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine agli elementi di accusa dedotti dal ritenuto fallimento degli alibi offerti dall'indagato; la dichiarazione di avere ceduto tutte le armi in suo possesso prima della data di commissione dell'omicidio era frutto di un cattivo ricordo e deponeva per la buona fede del ricorrente, mentre le diverse dichiarazioni rese in ordine a come aveva trascorso la sera in cui avvenne l'omicidio erano da ascrivere ad errore giustificabile per il lungo tempo trascorso dal fatto;
erronea e contraddittoria motivazione su deduzioni in relazione ad argomentazioni tratte da risultanze di dichiarazioni rese da persone informate dei fatti e illogicità manifesta nella loro valutazione, con richiamo al contenuto delle dichiarazioni rese da AU HI, NT IM, coniugi TI AB e IN LA, RI CA, BB ND, dalle quali emergeva, secondo il ricorrente, lacunosità ed incompletezza delle indagini;
5) contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione nonché violazione di legge circa il ritenuto pericolo di reiterazione specifica, considerato che, nei venti anni successivi all'omicidio di cui è accusato, l'indagato non ha commesso alcun reato;
6) illogicità manifesta della motivazione in ordine alle risultanze balistiche nonché violazione di legge: la polizia scientifica non ha individuato un solco di rigatura ed ha effettuato la comparazione rispetto ad uno soltanto dei proiettili in sequestro;
i consulente tecnici del pubblico ministero in una precedente consulenza del 18.10.2011 avevano concluso che non erano stati acquisiti elementi sufficienti per dimostrare che i colpi erano stati esplosi dalla rivoltella in sequestro;
richiama le diverse conclusioni alle quali sono arrivati i consulenti della difesa che avevano rilevato difetti di impostazione della metodologia di analisi seguita dalla Polizia scientifica.
In data 15.1.2013 sono stati trasmessi motivi nuovi ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. che riprendono le censure proposte con i motivi svolti nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In riferimento alla circostanza aggravante dei futili motivi ritenuta nell'ordinanza impugnata, occorre rilevare che sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di riesame che abbia confermato l'esistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale in quanto dal riconoscimento di essa consegua una più lunga durata dei termini della misura, (in tal senso Sez. 1, n. 30531 del 30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320). Tale effetto non si verifica nel caso in esame, atteso che, sia per il reato di omicidio volontario non aggravato punito con la reclusione superiore a venti anni, sia per il reato di omicidio volontario aggravato punito con l'ergastolo, l'art.303 cod. proc. pen. prevede i medesimi termini di durata massima della custodia cautelare.
2. La consulenza balistica, svolta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., di comparazione tra le striatura presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti, non presenta alcun profilo di irripetibilità, essendo evidente che la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consente in ogni fase del procedimento la eventuale ripetizione dell'accertamento.
3. Non sussiste la dedotta estinzione del reato per prescrizione. Il Tribunale del riesame, con motivazione priva di vizi logici e incensurabile nel merito, ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi prevista dall'art. 61 c.p., n. 1, con conseguente imprescrittibilità del reato di omicidio volontario aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p.p., comma 1, n.
4. Come ha correttamente rilevato il Tribunale del riesame, anche ipotizzando il caso di omicidio volontario semplice la prescrizione non si è verificata, poiché, dovendosi avere riguardo alla pena massima prevista di anni 24 di reclusione (e non alla pena minima come sostenuto nel ricorso), il termine di prescrizione pari ad anni 20 non è decorso essendo previamente intervenuto l'interrogatorio dell'indagato effettuato in data 16.4.2012.
4. Premesso che il Tribunale del riesame (come in precedenza il Giudice delle indagini preliminari) ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza essenzialmente in base all'esito della consulenza balistica effettuata sulla rivoltella in possesso dell'indagato all'epoca del fatto, le censure mosse dal ricorrente avverso gli apprezzamento compiuto dal Tribunale del riesame in merito alle divergenti dichiarazioni rese dall'indagato sulle modalità con cui trascorse la sera del fatto, attengono a profili fattuali insuscettibili di rivalutazione nel giudizio di legittimità.
5. il Tribunale del riesame ha svolto una motivazione dettagliata e particolarmente ampia in ordine alla ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva specifica così individuate:
incontenibile carica di aggressività mostrata dall'indagato che esplodeva contro la vittima l'intero caricatore dell'arma, raccordata con la causale riconducibile ad un modesto screzio sorto nell'ambito della comune frequentazione delle autorimesse condominiali, rivelatore di impressionante discontrollo degli impulsi;
personalità disturbata di NT emergente in particolare dalle testimonianze degli ex colleghi di lavoro in servizio presso la Polizia Locale del Comune di Reggio Emilia che ne sottolineavano la "doppia personalità" e le escursioni temperamentali;
banalità delle ragioni che hanno condotto al gesto omicida che possono concretamente ripresentarsi anche in altri contesti, pervenendo alla finale conclusione che, in tale contesto, il ventennio trascorso dal fatto non era sufficientemente tranquillizzante. Ciò premesso, si deve rilevare che le argomentazioni svolte non presentano vizi logici di grado manifesto, mentre l'apprezzamento della pericolosità, di intensità contenibile con la misura degli arresti domiciliari, risulta fondata su considerazioni di merito la cui condivisibilità non è valutabile nel giudizio di legittimità.
6. L'apprezzamento delle conclusioni della consulenza tecnica balistica, integrata dal supplemento di accertamento richiesto a chiarimenti, non presenta alcun vizio logico. Il Tribunale del riesame ha evidenziato la completezza dell'accertamento comparativo effettuato secondo i criteri generalmente utilizzati nell'ambito degli accertamenti di polizia scientifica;
atteso l'esito positivo dell'accertamento balistico, ha ritenuto l'ininfluenza del fatto che esso sia stato compiuto sul solo proiettile ritenuto più idoneo alla comparazione e non esteso ai restanti proiettili in sequestro;
ha giustificato le diverse conclusioni della precedente perizia svolta il 18.10.2011 con la circostanza che il consulente tecnico allora nominato dal pubblico ministero (come i consulenti tecnici della difesa) aveva effettuato la comparazione utilizzando le immagini fotografiche dei proiettili sequestrati (i cui reperti furono rinvenuti solo successivamente).
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente NT RO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale distrettuale del riesame di Bologna perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. cod. proc. pen.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013