Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'esperibilità del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione soltanto al condannato e non anche al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, essendo l'esclusione di quest'ultimo giustificata dalla diversità della sua situazione rispetto a quella del condannato ed appartenendo alla insindacabile discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2017, n. 46433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46433 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
46433-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 12/01/2017 Sentenza n. 94/2017 Registro generale n. 34459/2016 MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Consigliere Dott. PALMA TALERICO Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PELLE DOMENICO, n. il 15/10/1950; VOTTARI MARIA, n. il 13/07/1956; avverso la sentenza n. 10450/2016 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 13/01/2015; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
ли lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luigi Birritteri, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza della Sez. 5, n. 10450 del 13/01/2016, la Corte di cassazione rigettava i ricorsi proposti da LL CO e TA AR, proposti avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 25/05/2014 di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti del LL e di confisca dei beni appartenenti al LL o nella disponibilità del familiare TA AR.
2. LL CO e TA AR, a mezzo del proprio difensore, proponevano ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., altresì instando per la sospensione degli effetti del provvedimento.
2.1. Doveva ritenersi ammissibile il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. in relazione ai vizi preesistenti non deducibili col rimedio della revocazione. Emergevano un'irragionevole carenza di tutela non giustificabile ai sensi dell'art. 3 Cost. e la conseguente non - manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui limitava la possibilità di adottare tale rimedio per il solo condannato, escludendolo per il sottoposto a misura di prevenzione.
2.2. Nel merito, nel caso in esame, l'errore di fatto era consistito nell'omessa trattazione del motivo di ricorso riguardante la correlazione temporale tra insorgenza della pericolosità e data di acquisto dei beni assoggettati alla confisca, asseritamente non dedotto in appello, mentre in realtà tale questione era stata espressamente prospettata. иرسد л 3. I ricorsi sono inammissibili, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto le sentenze della Corte suprema di cassazione in materia di prevenzione sono assolutamente inoppugnabili: contro le medesime non è consentita neppure la proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto. In tal senso è consolidata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 26465801; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009, dep. 2010, Cacucci, Rv. 24577201; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, Romeo, Rv. 23462401; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002 - dep. 12/07/2002, Mazzaferro e altri, Rv. 22209501; e, da ultimo, per obiter dictum, Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 26979001). È appena il caso di aggiungere che appare manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale proposta, in via gradata, dai ricorrenti: difetta palesemente il tertium comparationis;
per vero la posizione dei soggetti gravati da una misura di prevenzione (personale o reale) è affatto diversa da quella del condannato;
né è assimilabile alla medesima. Laddove resta nell'orbita della insindacabile discrezionalità del legislatore, ragionevolmente esercitata, la previsione di strumenti di tutela differenziati in rapporto a situazioni diverse. Consegue la declaratoria della inammissibilità dei ricorsi.
4. La inammissibilità delle impugnazioni comporta, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché -in carenza di alcun apprezzabile motivo di esenzione alla luce di quanto stabilito dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 186 del 2000 -di ciascuna delle parti private al versamento della somma, congruamente liquidata in dispositivo, a favore della cassa delle ammende. رسد и л 4
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro millecinquecento in favo- re della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Sausis Vecchio Aldo Esposito Massimo Vecchio Aldo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA