Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N ZIO 26/4/198UBBLICA ITALIANA 017 1 0 /02 5 се RA IST . REG N - B A D L R . L P. E A D. T . EL ESEN B T D A U SI T IB AI SEN 1 R 3 1 T . LA CORTE SUPRE AD CASSAZIONE N Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA CONTENZIOSO CARENZA DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INTERESSE R.G.N. 10795/98 Presidente Dott. Pasquale REALE Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron.4289 Dott. Mario CICALA Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Rep. Ud. 27/11/01 Rel. ConsigliereDott. Antonio MERONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLI CAMPOSARCUNO PAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF PROV IVA MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
2396 controricorrente 1 avversO la sentenza n. 119/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 28/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ANTONELLI che ha chiesto l'accoglimento delCAMPOSARCUNO, ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Fatto e diritto TR LA ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Il Ministero si è costituito con controricorso. In fatto, la ricorrente lamenta che erroneamente è stata chiamata a rispondere del pagamento delle sanzio- ni dovute dalla società SU srl, nella veste di am- ministratrice della stessa, in forza dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. 2 In realtà, i giudici di appello hanno statuito che la TR ha provato, "con sentenza passata in giudi- cato la propria estraneità alla reale gestione della società". Quindi, in punto di fatto, secondo i giudici di appello, è escluso che la ricorrente possa essere chiamata a rispondere, sul piano sanzionatorio, degli illeciti societari. Pertanto, la ricorrente risulta priva di interesse ad impugnare e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. D'altra parte, anche in punto di diritto la ricor- rente non potrebbe essere chiamata a rispondere del pa- gamento delle sanzioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n.
4. Infatti, secondo l'indirizzo consolidato digiurisprudenziale oramai questa Corte, "l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comporta- no soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsa- bilità solidale dell'ente, in aggiunta a quella del- l'autore dell'illecito, mentre non contempla l'ipote- si inversa, con la conseguenza che, alla stregua della predetta disposizione, in caso di infrazioni diretta- mente imputabili all'ente quale soggetto passivo del 3 rapporto tributario, sia pure in forza di atti ○ com- portamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato. Il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l'autore materiale della violazione risulta, invece, accolto piu' di recente dal legislatore con il D.Lgs n. 472 del 1997, abroga- tivo, tra l'altro, della descritta normativa, che, al- l'art. 2, comma secondo, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro d'imputazione della sanzione, e, al- l'art. 11, ha poi esteso la responsabilità dell'auto- re della violazione, in via solidale, al contribuen- te, che ben può essere un ente, con ○ senza personalità giuridica. Tale disciplina, peraltro, non e ap- in virtù del principio plicabile retroattivamente, legislativo, fissato dall'art. 3 dello stesso decreto che, al -comma primo, esclude analogamente a quanto previsto per le sanzioni penali e per quelle ammini- strative rispettivamente dagli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen., e dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, la retroattività della norma che introduce nuove san- zioni о aggrava quelle già previste" (Cass. 13998/2001; conf. 5169/1999, SS.UU. 2018/1984). Nella 4 citata sentenza, questa Corte ha ribadito che può rav- visarsi responsabilità a carico dell'amministratore di una società, secondo la legislazione previgente al d.lgs. citato, solo se siano a lui direttamente ascri- vibili omissioni colpose o attività tali che ne faccia- no l'autore materiale della trasgressione, circostanza questa espressamente esclusa nel caso di specie. Sussistono giusti motivi per compensare le spese, tenuto conto del fatto che il tenore della sentenza im- pugnata poteva prestarsi ad equivoci.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e com- pensa le spese. Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr Antetonio Merone) (dr. Pasquale Real imple IL CANCELLIERE C1 EN TI DEPOSITATO AGRIA 7 FEB. 2002" Oggi IL CANCELLIERE C1 EN TI ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 5 N. 131 TAB. ALL B TRIBUTARIA MATERIA 5