Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 2
Il concorso esterno nel reato associativo è configurabile soltanto in rapporto a sporadiche e solo eventuali situazioni di emergenza, in cui sia necessario il contributo temporaneo, limitato anche a un unico intervento, di un soggetto esterno all'associazione stessa. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità del concorso esterno, ritenendo la sussistenza dell'associazione per delinquere, nel fatto di chi svolge attività continuativa e stabile di interprete - nella specie di lingua slava - per gli associati).
Poiché, in tema di giurisdizione, a norma dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, sussiste la giurisdizione italiana a conoscere di un'associazione per delinquere operante sia all'estero, sia in Italia, e quindi anche della partecipazione ad essa dei cittadini stranieri operanti all'estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 20.11.1998
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
Dott. CHIEFFI SEVERO " N.5777
Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
Dott. MABELLINI ANNA " N.25332/1998
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
il ricorso proposto da
1) VI RO n. il 30.03.1977
avverso ordinanza del 20.05.1998 TRIB. LIBERTÀ di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Viglietta, che chiede il rigetto del ricorso;
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 20.5.98 il Tribunale di Bari in sede di appello confermava l'ordinanza 21.4.98 del G.i.p. dello stesso Tribunale che aveva respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Crnovic Djuro per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., Considerava che la tesì dell'appellante, di essersi solo occupato di "traduzioni dall'italiano in montenegrino e viceversa", senza prendere parte all'associazione criminosa italiana operante anche all'estero, oggetto della contestazione, era smentita dalle intercettazioni telefoniche attuate, dalla costante collaborazione dell'indagato con il BA, in continuo contatto con l'esponente associativo Vantaggiato, dalla sua presenza ad una cerimonia d'iniziazione ad opera del Vantaggiato stesso, dall'ammissione da parte dello stesso indagato della sua continua presenza ai fatti interni del sodalizio criminoso.
In tema di esigenze cautelari rilevava la presunzione prevista dall'art. 275 c. 3 in relazione al titolo del reato, non superata da alcun elemento.
II- Ricorre il difensore del Crnojevic, il quale sostiene che mancano gravi indizi di colpevolezza, poiché nessun collaborante aveva parlato di una "legalizzazione" nell'associazione dell'indagato, che svolgeva mansioni di semplice traduttore dalla lingua "slava" e viceversa. Assume che anche la collaborazione del BA, capo della polizia di Bar, all'associazione criminosa, era solo sporadica. Considera che al limite nella fattispecie in esame, può individuarsi solo concorso esterno per delinquere, reato diverso da quello contestato e per il quale mancherebbe la giurisdizione del giudice italiano, e deduce difetto di motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata.
Deduce assenza di esigenze cautelari, sia in ordine alla reiterazione dei reati considerato lo smantellamento dell'organizzazione criminosa, sia in rapporto al pericolo di fuga. Rileva che l'indagato potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena accedendo al rito abbreviato. Lamenta assenza di motivazione sui temi predetti.
III- ricorso è infondato.
Vertendosi in tema di richiesta di revoca della misura, gli elementi necessari ad integrare una completa motivazione dell'ordinanza emessa in primo e secondo grado devono essere correlati a quelle circostanze nuove o comunque mai valutate che il richiedente abbia sottoposto al giudice a norma dell'art. 299 c.p.p. Nel caso di specie le doglianze addotte dalla difesa, concernenti l'assenza di indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari , sono in concreto rivolte nei confronti della misura originaria. L'ordinanza qui impugnata è compiutamente motivata, con annotazioni di riesame del complessivo quadro indiziario e di rivalutazione delle esigenze cautelari che vanno oltre il compiti del giudice d'appello ex art.310 c.p.p. al quale sia sottoposto il rigetto della richiesta di revoca della misura.
In particolare, il tema della giurisdizione italiana è affrontato e risolto dal Tribunale in osservanza dell'art. 6 c. 2 c.p. con riferimento all'attività criminosa dell'associazione svolta parzialmente in Italia.
La tesi della natura di concorrente esterno all'associazione per delinquere svolta dal Crnojevic non ha riscontro ne' nella impostazione dell'ordinanza, ne' nella descrizione del suo apporto ipotizzata dalla stessa difesa.
Il concorso esterno nel reato associativo è configurabile infatti solo in rapporto a sporadiche e solo eventuali situazioni di emergenza, in cui sia necessario il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un soggetto esterno all'associazione stessa (sulla definizione di concorso esterno. Cass. S.U., 28.12.94 n. 16, Demitry), e la situazione predetta è diversa da quella descritta persino nel ricorso, nella quale si fa riferimento ad una attività di "interprete" svolta continuativamente per gli associati. La tesi difensiva non ha in ogni caso fondamento neppure in linea di diritto. Il concorso "esterno" nel reato associativo si configura ad ogni effetto quale concorso nel reato disciplinato dall'art. 110 c.p. (in tema Cass. Sez. I, 10.7.97, Arfuso, RV. 208479), e per esso valgono le regole generali in tema di giurisdizione e competenza, dettate con riferimento al reato considerato in modo unitario pur in presenza di più concorrenti ex art. 12 lett. a).
Trova dunque applicazione il criterio generale per il quale la competenza territoriale a conoscere un reato associativo, che è reato di natura permanente, si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante (in questo senso Cass. Sez. I, 14.2.98, Rasovic, RV 209608;
Sez. I 19.2.96, Chierchia, RV 206261). In tema di giurisdizione, a norma dell'art. 6 c.2 il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte. Nel caso di specie l'associazione criminosa contestata anche al ricorrente è descritta come operante sia all'estero.
In tema di possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena, i rilievi difensivi circa le conseguenze di un accesso al rito abbreviato si fondano su eventualità presupposte come operative, alle quali non può collegarsi alcun effetto. Sulle esigenze cautelari è congrua la motivazione fondata sulla presunzione di esse dipendente dal titolo del reato e sull'assenza di elementi che la smentiscano. Tale non può essere considerato lo smantellamento dell'associazione criminosa, trattandosi di un dato solo asserito, e considerata la permanenza del reato in mancanza di dati di segno contrario.
Il ricorso proposto deve essere quindi respinto, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. che dispone il pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 co. 1 ter N. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999