Sentenza 23 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2002, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO02651 02 LA CORTE S Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 10956/99 - Consigliere Cron.6375 Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IA TO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende BONAMICO CO, BORSOTTIunitamente agli avvocati GIAN PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA MERLO MASSIMILIANO, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la 2001 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO 4486 CUNEO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 273/98 del Tribunale di TORINO, depositata il 02/03/99 R.G.N. 184/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato BOURSIER per delega TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 9 settembre 1997, il sig. MI LO ricorreva al ET di Torino nei confronti della datrice di lavoro IA TO s.p.a. chiedendo fosse condannata a risarcirgli il danno da mancata fruizione di alcuni riposi settimanali. Deduceva che aveva prestato la propria attività lavorativa per 48 ore settimanali distribuite su tre turni avvicendati;
che, una o due volte al mese - nel passaggio da un gruppo di sei o più giorni lavorativi nel terzo turno, ad altro gruppo di giorni consecutivi di lavoro sul primo o sul secondo turno, con un intervallo apparente tra i due turni, rispettivamente di 24 o di 36 ore " era accaduto che in tale intervallo, pur concomitante col riposo settimanale di 24 ore, non fosse compreso per intero anche il riposo giornaliero di 16 ore. Con sentenza in data 19 dicembre 1997, il ET rigettava la domanda e compensava le spese. L'appello del LO veniva accolto dal Tribunale della stessa sede che, con sentenza in data 30 marzo 1999, condannava la IA TO a pagare al dipendente complessive £.1.048.070 (pari ad €.541,28), oltre accessori, compensava per un terzo le spese processuali del primo grado e condannava l'appellata al pagamento integrale di quelle di appello. Ha ritenuto pacifico il Tribunale che, nell'avvicendarsi dei turni descritto dal ricorrente, si era talvolta verificato un incompleto godimento del riposo settimanale, nel passaggio dal terzo al primo ovvero dal terzo al secondo turno, sicché non era stato osservato il principio secondo cui il riposo settimanale deve び 1095699.doc 3 essere attuato in modo da non compromettere l'autonomo godimento del riposo giornaliero, in modo cioè che i due riposi non vengano a sovrapporsi. Si era, infatti, determinata necessariamente una concentrazione dei due regimi di riposo (giornaliero e settimanale) nell'intervallo intercorrente tra le ultime otto ore di lavoro e l'inizio della nuova settimana lavorativa su altro turno. Doveva, quindi, presumersi un danno per il sacrificio che ne era derivato con riguardo al recupero fisico e alle possibilità di svolgimento di attività personali, familiari e ricreative alla cui realizzazione tende la tutela costituzionale del riposo. Tale danno poteva determinarsi, in via equitativa, in misura pari a due terzi della retribuzione giornaliera nei casi di passaggio dal terzo al primo turno e di un terzo nei casi di passaggio dal terzo al secondo turno. La ritenuta natura risarcitoria del credito ha indotto il Tribunale a considerarlo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché a quella quinquennale dei crediti di lavoro. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la IA TO s.p.a. con due motivi illustrati con memoria. Resiste il LO con controricorso col quale è eccepita altresì l'inammissibilità del ricorso in quanto coinvolgente accertamenti in fatto. Anche il controricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2109 c.c. nonché degli artt. 1 e 3 L. 22.2.1934, n.370, nonché 1095699.doc omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c. e sostiene che, se è vero che in occasione del cambio di turno vi era stato l'impossibilità per il lavoratore di godere interamente del riposo settimanale di 24 ore consecutive, non necessariamente doveva dedursene l'insorgenza automatica del diritto al risarcimento del danno. Rispetto all'epoca in cui era entrata in vigore la legge 22 febbraio 1934, n.370, quando il lavoro era distribuito su sei giorni e 48 ore settimanali, attualmente il lavoro era distribuito mediamente su cinque giorni e 40 ore settimanali;
inoltre, ulteriori riposi e permessi di varia natura erano stati introdotti dalla contrattazione collettiva, sicché, nell'applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n.370/1934 cit., avrebbe dovuto accertarsi, anche di ufficio, se la disciplina contrattuale e comunque quella di fatto applicata al rapporto prevedessero indennità o benefici di qualsiasi genere, destinati a compensare la mancata fruizione del riposo settimanale. Da siffatto accertamento sarebbe emerso, come ricorrente assume di avere costantemente eccepito, che il lavoratore aveva sempre goduto di riposi compensativi certamente idonei a rimuovere il disagio per la saltuaria riduzione del riposo settimanale. Tanto si sarebbe potuto desumere, anzitutto, dall'esame dello schema dei turni effettuati (distribuzione del lavoro su cinque giorni e su complessive 40 ore settimanali e godimento di ben tre giorni di riposo continuativi in caso di godimento di sole 24 ore di riposo settimanale). Il motivo è infondato. Aricorrente riconosce che, in effetti, il riposo settimanale era rimasto in qualche misura sacrificato in occasione dei cambi di turno e neppure contestata il principio che il riposo settimanale deve essere goduto senza che risulti 1095699.doc 5 compromesso l'autonomo godimento di quello giornaliero (cfr. Cass.21 settembre 2000, n.12518). L'ulteriore doglianza, attinente al mancato accertamento da parte del giudice in ordine a benefici riconosciuti dalla contrattazione collettiva o di fatto erogati, i quali avrebbero compensato anche la mancata fruizione del riposo settimanale, deve essere disattesa. Essa presenta, anzitutto, profili di inammissibilità in quanto si sostanzia in una censura di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, senza che, nel ricorso, siano specificamente indicati gli elementi di fatto sui quali il giudice di appello non avrebbe indagato, talché neppure è posta in luce la decisività di siffatta indagine e della stessa censura. Questa Corte ha costantemente ribadito il principio secondo cui chi denunci, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una prova documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il preciso tenore del documento di cui censura l'omesso esame, in osservanza della regola di autosufficienza del ricorso stesso, discendente dai principi regolatori del giudizio di cassazione i quali non consentono al giudice di legittimità di ricercare le prove e il loro contenuto direttamente negli atti dei precedenti gradi di merito (tra le più recenti, cfr. Cass. 10 novembre 2001, n.13963; 1° agosto 2001, n.10493; 19 luglio 2001, n.9777; 13 luglio 2001, n.9554; 12 giugno 2001, n.7938; 12 giugno 2001, n.7909). In particolare, il ricorso non riporta lo schema dei turni effettuati, dai quali avrebbe dovuto risultare che il mancato, integrale godimento del riposo settimanale sarebbe stato compensato da altri riposi continuativi di tre giorni. 1095699.doc 6 Inoltre, {ricorrente non indica gli atti processuali nei quali tali evenienze sarebbero state eccepite nei giudizi di merito. Deve aggiungersi che, in ogni caso, la prova non considerata dal Tribunale, nella estrema e insufficiente sintesi con cui il ricorso ne enuncia il contenuto, sarebbe comunque non decisiva in quanto non si estende alla ulteriore circostanza che gli eventuali benefici, i quali avrebbero dovuto compensare il sacrificio di parte del riposo settimanale, non fossero attribuiti anche ai lavoratori fruenti del normale riposo settimanale. Solo in tale ipotesi, infatti, gli stessi avrebbero potuto eventualmente considerarsi compensativi (cfr. Cass. 5 marzo 1993, n.2702). La IA AU cita, peraltro, un precedente di questa Corte (sentenza 17 aprile 1996, n.3634) che ha enunciato il principio secondo cui quando, in relazione a prestazioni lavorative comportanti turni di lavoro di sette giorni consecutivi con riposo compensativo, il lavoratore chieda compensi maggiori di quelli già corrisposti in conformità al contratto collettivo, facendo valere specificamente la maggiore gravosità della prestazione per lo spostamento del riposo settimanale, il giudice deve accertare, anche in difetto di una specifica eccezione in tal senso, se i compensi previsti dal contratto collettivo in relazione ad una siffatta distribuzione temporale abbiano anche la funzione di compensare tale tipo di gravosità, inerendo tale verifica alla fattispecie costitutiva della pretesa azionata. Rileva, però, la Corte che, nel caso di specie, non è chiesto dal lavoratore un elemento retributivo (rientrante nella generale previsione dell'art.36 della Costituzione, come dalla motivazione della sentenza ora citata risulta essere stato richiesto dal lavoratore in quel giudizio), ma il risarcimento del danno 1095699.doc 7 conseguente alla mancata fruizione del riposo, di talché la deduzione che tale danno avrebbe già trovato ristoro in altre concessioni, contrattuali o di fatto, non attiene a elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, ma si configura quale eccezione della quale l'eccipiente avrebbe dovuto fornire la prova (nell'analoga materia del danno da licenziamento illegittimo e di prova dell' aliunde perceptum, quale fattore di riduzione o eliminazione del danno medesimo, cfr. Cass., Sez. u., 3 febbraio 1998, n.1099 la quale, seppure ha affermato che l'eccezione stessa non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti, ha ritenuto necessario pur sempre che vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e che gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti affinché il giudice possa trarne tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno;
v., inoltre, Cass. 1° settembre 2000, n.11487; 29 agosto 2000, n.11341; 8 giguno 2000, n.5662; 20 ottobre 1998, n.10522; 27 marzo 1996, n.2756). Col secondo motivo di ricorso, la IA AU denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2946 e 2948 c.c., in relazione all'art. 360, terzo comma c.p.c. e sostiene che il fatto generatore del preteso diritto al risarcimento era pur sempre una prestazione lavorativa, per la quale era chiesta una vera e propria retribuzione;
in ogni caso si trattava di somme dovute nell'ambito di un rapporto di lavoro per una unica causa debendi, e rientranti nel coacervo di quanto dovuto, di mese in mese, in relazione allo svolgimento del rapporto, talché avrebbero dovuto condividere il tipico regime prescrizionale dei crediti di lavoro. Il motivo è infondato. Le argomentazioni appena svolte trattando del motivo che precede escludowanzitutto, che il contenuto della pretesa del lavoratore sia stato il 1095699.doc 8 pagamento di una voce retributiva, essendo stato chiesto, invece, il risarcimento del danno conseguito alla mancata concessione del riposo settimanale nell'intera misura spettante e, in tali confini, si è sviluppato il contraddittorio tra le parti nei giudizi di merito (cfr. in particolare le conclusioni rassegnate al Tribunale dall'appellante, riportate nella sentenza, e la stessa esposizione in fatto in questa e nel ricorso per cassazione). Da ciò consegue l'inapplicabilità del termine prescrizionale breve di cui all'art.2948, n.4 c.p.c., il quale concerne prestazioni periodiche derivanti da un'unica causa debendi, e l'applicabilità, per contro, del termine ordinario previsto dall'art.2946 c.civ. (cfr. Cass.27 aprile 1992, n.5015). Infine, alla luce delle considerazioni svolte non è decisiva la prospettazione della ricorrente secondo cui si tratterebbe pur sempre di somme dovute nel contesto di un rapporto di lavoro e quindi di una unica causa petendi: va tenuto anche presente che la pretesa risarcitoria si fonda su eventi di danno venuti in essere di volta in volta, non importa se con maggiore o minore sistematicità nel corso del rapporto. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura - ritenuta, altresì, l'infondatezza, per quanto risulta evidente dalle argomentazioni svolte sui motivi di gravame, dell'eccezione di inammissibilità dello stesso, proposta sotto il profilo che esso riguarderebbe solo valutazioni di fatto del Tribunale - il ricorso deve essere respinto. Consegue, a norma dell'art.385 c.p.c., la condanna della società ricorrente jimpo nelle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. 1095699.doc 9 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 32,54, oltre €.520# per onorari. Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2001. IL PRESIDENTE in IL CONSIGLIERE ESTENSORE. سلام St-Reде e 1095699.doc 10