Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
L'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il cumulo dei periodi assicurativi maturati dai lavoratori autonomi in diverse gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, deve essere interpretato nel senso che, in applicazione dei criteri dettati dall'articolo stesso, si deve provvedere alla liquidazione di quote distinte di pensione anche con riferimento alle diverse contribuzioni presso gestioni dei lavoratori autonomi, concorrano o meno le stesse anche con contribuzioni presso l'assicurazione generale obbligatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2003, n. 15990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15990 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF TO SA VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, preso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 500/2000 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 12 dicembre 2000 R.G.N. 563/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO EI adiva il Tribunale di Torino lamentando che l'Inps aveva liquidato la sua pensione di anzianità facendo un'erronea applicazione dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, poiché, in presenza di contribuzione presso la gestione speciale artigiani e presso la gestione speciale commercianti, nonché presso l'assicurazione generale per i lavoratori dipendenti, invece di calcolare due sole quote di pensione, una sulla base delle contribuzioni come lavoratore autonomo e una della contribuzione presso l'a.g.o., aveva proceduto a determinare quote distinte anche relativamente ai due tipi di lavoro autonomo prestato. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza che veniva confermata in appello dalla Corte d'appello di Torino con sentenza depositata il 12 dicembre 2000. Il giudice di secondo grado ricordava che il secondo comma dell'art. 16 stabilisce che gli oneri delle quote di pensione sono a carico delle "rispettive gestioni assicurative" e la lettera a) del primo comma espressamente richiama per il calcolo gli artt. 5 e 8 della medesima legge n. 233 del 1990. In particolare l'art. 5, che detta i criteri per la liquidazione della pensione artigiani e di quella dei commercianti, fa riferimento, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2% del reddito annuo di impresa. Entrambe le disposizioni ribadiscono quindi che il calcolo va effettuato in base agli anni di iscrizione presso ogni gestione.
Contro questa sentenza il EI propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. L'Inps resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 8 e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e degli artt. 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Richiamato il tenore letterale dell'art. 16, primo comma, citata, rileva che il legislatore parla di sole due quote di pensione, una relativa ai contributi all'assicurazione per i lavoratori dipendenti e l'altra relativa alle gestioni autonome. Osserva anche che la considerazione unitaria delle contribuzioni relative al lavoro autonomo trova conferma negli artt. 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613 - concorrenti con l'art. 16 della legge n. 233 del 1990
a formare un coerente combinato disposto - i quali prevedono, ai fini della liquidazione della pensione dei lavoratori autonomi, il cumulo di tutti i contributi versati presse più forme di assicurazione obbligatoria (oltre che di quelli versati all'a.g.o.), al fine della liquidazione di un'unica pensione in quella tra le gestioni speciali in cui l'interessato o il dante causa risulta avere contribuito da ultimo.
Rileva infine che, in caso di una diversa interpretazione della disposizione in esame, si verificherebbe una violazione dell'art. 3 Cost., per il trattamento meno favorevole previsto per i lavoratori fruenti di contribuzione sia presso più gestioni dei lavoratori autonomi, sia presso l'a.g.o., rispetto a quello assicurato ai lavoratori con versamenti presso le sole gestioni per i lavoratori autonomi, che fruirebbero della disciplina di cui artt. 20 e 21 L. n. 613 del 1966. Il ricorso non è fondato.
È in questione l'interpretazione dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), che recita (sotto la rubrica "cumulo dei periodi assicurativi"): "1. Per i lavoratori che liquida o la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:
a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) dalla quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2) Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3) Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29". Dal complessivo tenore di tali disposizioni si evince che il legislatore, dopo avere introdotto, con gli artt. 5 e 8 della medesima legge, criteri di calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi analoghi a quelli in vigore per il computo su base retributiva delle pensioni dei lavoratori dipendenti (facendosi tuttavia riferimento alla media dei redditi di impresa o convenzionali degli ultimi dieci anni presi in considerazione ai fini della contribuzione), ha inteso dettare nuovi criteri di liquidazione della pensione per il caso in cui, con il versamento di contributi presso una gestione speciale per i lavoratori autonomi, concorra il versamento di contributi presso un'altra gestione dei lavoratori autonomi e/o presso l'assicurazione generale per i lavoratori dipendenti.
Come già rilevato da questa Corte (Cass. n. 3533/2001), il superamento del mero cumulo dei contributi - previsto dalla legge n. 613 del 1966 in riferimento a un sistema contributivo di liquidazione delle pensioni -, anche in caso di concorso di contribuzioni solo presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi, è evidenziato dall'impiego della disgiuntiva "o" nella parte iniziale del primo comma dell'art. 16 ("per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma ...").
L'art. 16 deve dunque essere interpretato nel senso che occorre provvedere alla liquidazione di quote distinte di pensione, in applicazione dei criteri dettati dall'articolo stesso, anche con riferimento alle diverse contribuzioni presso gestioni dei lavoratori autonomi, concorrano o meno le stesse anche con contribuzioni presso l'a.g.o. In senso contrario non può darsi rilievo al dato letterale costituito dal fatto che, mentre la lett. b) prende in considerazione la quota relativa alla contribuzione come lavoratore dipendente, la lett. a) menziona, al singolare, la "quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni". In realtà il riferimento ai criteri di calcolo dettati per le diverse gestioni e ai periodi di iscrizione alle "rispettive gestioni" conferma la necessità di tenere distinte le quote di pensione ricollegabili alle diverse gestioni. Ciò è imposto anche dal secondo comma dell'art. 16, secondo cui "gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative" (Cass. 18 febbraio 2000 n. 1891 e Cass. n. 3533/2001, cit.). Alla luce del precedente rilievo, secondo cui il criterio del calcolo per quote è applicabile anche in caso di concorso solo di contributi versati alle gestione speciali per i lavoratori autonomi, risulta non fondata - per l'erroneità dei suoi presupposti - la tesi del ricorrente, secondo cui l'interpretazione da lui contrastata comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza. Può aggiungersi che non appaiono prospettabili dubbi di legittimità costituzionale per il fatto che, in caso di prestazione di attività lavorative di tipo eterogeneo, non sia utilizzato l'unitario riferimento, ai fini della liquidazione della pensione, alla media delle retribuzione o dei redditi da lavoro dell'ultimo periodo di attività. Infatti le ipotesi regolate dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990 sono evidentemente caratterizzate da aspetti di disomogeneità rispetto a quelle prese a confronto. Al riguardo può anche rilevarsi che per gli assicurati che hanno prestato attività di diversa natura (autonoma e subordinata, oppure autonoma di diverso tipo) è maggiore la probabilità che i redditi da lavoro non abbiano, nel corso del tempo, un'evoluzione migliorativa sul piano dei valori reali (per l'applicabilità anche alle pensioni dei lavoratori autonomi della rivalutazione dei redditi pensionabili:
cfr. l'art. 5, comma 6, e l'art. 8, comma 4, della legge n. 233 del 1990): anche da questo punto di vista, quindi, è giustificata la considerazione separata dei vari tipi di contribuzione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese, stante la tardività del controricorso, in riferimento al termine previsto per la sua notificazione dall'art. 370, primo comma, c.p.c. (ricorso notificato il 12 marzo 2001;
controricorso notificato il 25 maggio 2001).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003