Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice non è violato quando l'istruzione dibattimentale sia stata condotta e portata a termine da un collegio giudicante che, in una composizione parzialmente diversa, abbia precedentemente ammesso le prove e nominato dei periti, senza che nessuna delle parti abbia sollevato obiezioni o formulato richiesta di rinnovazione degli atti anteriormente assunti sino alla deliberazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2009, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
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. 29281
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale udienza pubblica del 21.10.2009 composta dai signori magistrati: n. 10 ruolo Dott. Nicola Milo presidente Sentenza Dott. Arturo Cortese consigliere consigliere N. 1743 Conti Dott. Giovanni
Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Giorgio consigliere Fidelbo REG. GEN. n.
14154 / 2009 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza emessa il 16/10/2008 dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di
1. IC ER, nato a [...] il [...];
2. RI EN UC, nato a [...] il [...]; letti il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in udienza pubblica la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio degli atti al giudice di appello;
uditi i difensori dell'imputato CO, avv. Patrizio Spinelli (in sostituzione dell'avv. Marini), e dell'imputato CC, avv. Pietro Cesare Iametti, che hanno entrambi concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1.- All'esito di giudizio svoltosi con rito ordinario il Tribunale di Roma con sentenza in data 10.6.2005 ha dichiarato ER CO e EN UC CC colpevoli del reato di concorso in illecita importazione aggravata nel territorio nazionale di 338 chili di cocaina, quantità ingente di sostanza stupefacente con percentuale di purezza dell'83% (pari a 246 chili di sostanza pura, idonea alla formazione di 1.640.000 dosi medie droganti). Per l'effetto, concesse ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, il Tribunale li ha condannati alla pena di quindici anni di reclusione ed euro 150.000,00 di multa ciascuno, dichiarandoli altresì interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. Lo
2.- Adìta dalle impugnazioni dei due imputati, con la sentenza pronunciata il 16.10.2008 la Corte di Appello di Roma, accogliendo un pregiudiziale e assorbente motivo di gravame comune dei due appellanti, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale per ritenuta violazione del principio di immutabilità del giudice collegiale deliberante la sentenza, sancito a pena di nullità dall'art. 525 co. 2 cpp. La Corte territoriale ha rilevato che la composizione del collegio giudicante di primo grado è mutata tre volte in uno dei suoi componenti (uno dei giudici a latere). All'udienza del 31.3.2003 il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento, le parti hanno formulato le rispettive richieste di prove e il Tribunale ha ammesso le prove ai sensi dell'art. 495 cpp, altresì nominando un perito trascrittore delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini. Alla successiva udienza del
4.7.2003 il collegio, composto con un giudice a latere non presente nella prima udienza, ha nominato un perito interprete per la traduzione dei dialoghi captati svoltisi in lingua spagnola. Nell'udienza di differimento del 5.11.2003, infine, intervenuta la presenza nel collegio di un terzo giudice a latere non presente nella prima e nella seconda udienza, il collegio giudicante ha dato inizio all'istruttoria dibattimentale, non subendo più in prosieguo alcun altro mutamento di composizione fino alla deliberazione della sentenza del 10.6.2005.
Non essendosi proceduto da parte del collegio che ha definitivamente giudicato i due imputati alla rinnovazione del dibattimento per gli incombenti già svolti innanzi a collegi parzialmente diversi nelle prime due udienze, la Corte ha valutato fondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dai due appellanti (eccezione di cui si trova conferma nei verbali delle udienze del dibattimento, "nei quali, nonostante l'avvenuto mutamento del collegio, non si dà atto della conseguente rinnovazione degli atti precedentemente compiuti e in particolare, per quanto qui interessa, dell'ordinanza ammissiva delle prove richieste dalle parti"). Nel dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale i giudici di appello si sono espressamente richiamati alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice 15.1.1999 n. 2 ric. Iannasso (rv. 212395), osservando come -in conformità alle considerazioni delle S.U.- nel caso in esame si sia innanzi ad un totale difetti di rinnovazione del dibattimento, svoltosi "in assenza di una decisione del Tribunale in ordine alla ammissione dei mezzi di prova", che non risulta in nessun modo adottata dal collegio giudicante, neppure attraverso il mero richiamo a quella precedentemente presa da diverso collegio.
3.- Avverso l'illustrata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, denunciandone l'illegittimità per violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 495 co. 1 e 525 co. 2 cpp. Osserva il ricorrente che l'assunto dei giudici di appello, secondo cui il Tribunale (nella composizione con la quale è stata svolta l'istruttoria e deliberata la sentenza) avrebbe dovuto rinnovare la fase dell'ammissione dei mezzi di prova, sentendo le parti e disponendo con ordinanza la (nuova) ammissione delle prove ovvero facendo proprio, richiamandolo, l'anteriore provvedimento ammissivo delle prove (adottato da
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collegio diversamente composto per due terzi delle sue unità), non può essere condiviso, alla luce dell'evoluzione attuale della giurisprudenza di legittimità maturata dopo la sentenza Iannasso delle Sezioni Unite del 1999. Se la mancata rinnovazione degli atti dibattimentali per intervenuti mutamenti nella composizione del collegio incide sulla legittimità della decisione per il dettato dell'art. 525 cpp, non è men vero -adduce il ricorrente P.G.- che il principio di immutabilità del giudice deve ritenersi fatto salvo anche allorché si sia in presenza di una rinnovazione tacita del dibattimento, cioè di un implicito assenso delle parti espresso dall'assenza di iniziative di segno contrario rispetto alla validità e utilizzabilità in senso lato delle anteriori assunzioni dibattimentali e dalla mancata reiterazione delle pregresse o di diverse richieste istruttorie (sostanziale acquiescenza). Il ricorrente al riguardo evoca una recente decisione di questa S.C. che accredita l'esposta tesi censoria dell'impugnata sentenza di appello (Cass. Sez. 2, 4.6.2008 n. 34723, Rotondi, rv. 241000).
4.- L'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma è assistita da fondamento.
Giova precisare che la sentenza delle Sezioni Unite menzionata dai giudici di appello (Cass. S.U., 15.1.1999 n. 2, Iannasso, rv. 212395) affronta ex professo una tematica parzialmente diversa da quella emergente dal caso per cui è processo e che investe in modo specifico la utilizzabilità o meno (e le eventuali modalità acquisitive del relativo dato probatorio: mediante lettura ex art. 511 cpp o mediante rinnovazione dell'esame se richiesto dalle parti) di una testimonianza, cioè di uno specifico mezzo di prova, che sia stata già assunta nel medesimo processo da un giudice diverso (collegio diversamente composto in tutto o in parte). Nell'escludere nel caso sottoposto al suo esame la violazione dell'art. 525 cpp, le Sezioni Unite hanno ritenuto di ribadire, in via generale, come il principio di immutabilità del giudice implichi, ex art. 525 co. 2 cpp, che in caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale il dibattimento debba essere rinnovato con la ripetizione della sequenza procedimentale scandita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dalle richieste di ammissione delle prove, dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove (se già iniziata o esaurita).
Ma, messi da canto i problemi di utilizzabilità di prove eventualmente già acquisite, tema estraneo al caso oggetto di ricorso (tutte le prove essendo state assunte, come detto, da un giudice collegiale in composizione immutata fino alla decisione conclusiva del giudizio di primo grado), l'indicata affermazione di principio delle Sezioni Unite certamente non esclude la piena legittimità, ai fini della valida definizione del giudizio di primo grado, di una mancata formale rinnovazione di atti assunti e/o di provvedimenti adottati da giudice collegiale poi divenuto parzialmente diverso nella sua composizione personale, se tale rinnovazione non è sollecitata dalle parti o non diviene indiretta fonte di contrasto per effetto della eventuale formulazione di richieste di natura istruttoria che si pongano in dissonanza con gli atti o i provvedimenti già in precedenza assunti dal giudice persona fisica diversa (monocratico o collegiale). In altri termini quando, non essendovi motivo dal punto di vista delle parti processuali di introdurre elementi di novità o ulteriori rispetto alle anteriori assunzioni, queste vengono considerate come ormai acquisite al compendio
3 dei dati processuali e -quindi- tacitamente assentite, come ritenuto da questa stessa S.C. con la decisione richiamata dal ricorrente P.G.
Il principio di immutabilità del giudice, la cui violazione è sanzionata dall'art. 525 co. 2 cpp con la nullità della “deliberazione" (cioè delle determinazioni decisorie sulla regiudicanda) adottata da giudici diversi da quelli che hanno "partecipato al dibattimento", non può assumere un mero e statico carattere formale, ove non sia rapportata alla nozione di "dibattimento" sussunta nella norma in parola. Una nozione che si mostra, in rapporto all'indiscussa centralità del dibattimento quale indispensabile mezzo attraverso il quale si modula il convincimento dell'organo giudicante, strettamente coesa alla fase più importante e decisiva del dibattimento medesimo, che è quella afferente alla assunzione delle prove necessarie per la decisione secondo le indicazioni delle parti e le eventuali integrazioni ritenute necessarie dallo stesso giudice (art. 507 cpp). Una nozione diacronica imperniata sugli specifici profili funzionali del dibattimento rispetto alla decisione e che, dunque, segnatamente investe l'assunzione delle prove e le decisioni del giudice sulla assunzione delle prove. La qual cosa è in linea con le ragioni ispiratrici del principio di immutabilità del giudice da ravvisarsi, in una visione dinamica del dibattimento, nella ineludibile esigenza di assicurare l'unitarietà e omogeneità del processo di formazione della volontà decisoria del giudice. Esigenza che sarebbe frustrata dalla eventuale valutazione per la decisione di prove che non siano state raccolte sotto la diretta percezione di un medesimo giudice persona fisica (monocratico o collegiale).
Ne discende che le situazioni applicative dell'art. 525 co 2 cpp non possono che essere valutate volta per volta nella loro specificità.
Sicché, per un verso, se l'attività dibattimentale si sia manifestata nella già compiuta attività istruttoria unicamente, come accaduto nelle prime due udienze del dibattimento del processo per cui è ricorso, attraverso la nomina di due periti per trascrivere e interpretare il compendio delle conversazioni intercettate in corso di indagini, appare chiaro come alcun vulnus sia prefigurabile rispetto all'anzidetto canone di unicità o unitarietà del percorso valutativo del giudice, ove il conferimento dell'incarico agli ausiliari del giudice od anche l'acquisizione dei risultati della loro opera siano realizzati da un giudice successivamente diverso (cfr. Cass. Sez. 1, 28.6.1999
n. 9151, Capitani, rv. 213921: “Qualora, successivamente al provvedimento con il quale è stata disposta l'effettuazione di una perizia ed è stata effettuata la designazione dei periti, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, l'incombente venga poi espletato, senza che alcuna delle parti sollevi obiezioni o formuli richiesta di rinnovazione dell'incarico peritale, l'utilizzazione, ai fini del decidere, delle risultanze di detta perizia non può in alcun modo dar luogo alla nullità prevista dall'art.525 co. 2 cpp per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento").
In non diversa misura, se -per altro verso- si pone riguardo al differente e più significativo (in proiezione decisoria) momento contrassegnato dall'ammissione delle prove da parte del giudice con la pronuncia della relativa ordinanza ex art. 495 cpp, vengono in rilievo le pertinenti osservazioni del ricorrente P.G. mutuate, del resto, dalla giurisprudenza di questa S.C. Nel caso che interessa il ricorso l'acquisizione delle prove è avvenuta, per tutta la sua articolata estensione innanzi al medesimo collegio del Tribunale, senza che le parti pubblica e private (assistite da difensori di fiducia)
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abbiano chiesto una rinnovata ammissione delle prove. Prove assunte, del resto, a fronte di tale acquiescenza delle parti, secondo l'evoluzione diacronica delineata dalla anteriore ordinanza ammissiva (udienza del 31.3.2003) senza alcuna particolare variante. Di tal che da un lato non si è verificata nessuna eventuale compromissione, astratta e concreta, del diritto alla prova delle parti (implicitamente riportatesi con il descritto contegno processuale concludente, alla già disposta ammissione delle prove) e
-d'altro lato- non si è verificata nessuna alterazione dell'unitarietà del percorso formativo delle valutazioni decisorie del collegio giudicante.
Come rilevato da questa S.C., non si rinvengono nell'ordinamento processuale disposizioni che in modo specifico disciplinino forme e modi della rinnovazione degli atti dibattimentali che non siano consistiti in acquisizioni dichiarative (in senso lato testimoniali), in guisa che tale rinnovazione ben consente una sua manifestazione in forma implicita o tacita, allorché le parti -occorre ripetere- non enuncino il proprio dissenso per prospettare ragioni che inducano una modifica o un nuovo modulo delle acquisizioni probatorie rispetto a quello già in precedenza delineato da collegio in composizione parzialmente diversa (cfr.: Cass. Sez. 6, 6.7.2007 n. 39067, De Maio, rv. 238398; Cass. Sez. 2, 4.6.2008 n. 34723, Rotondi, rv. 241000: "Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase -e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime- equivale a consenso espresso").
Deduzioni, tutte, che mostrano in pieno il loro valore nel processo svoltosi nei confronti degli imputati CO e CC, sol che si consideri che il segmento del dibattimento che nelle due udienze iniziali ha visto la partecipazione di due giudici diversi (in ciascuna udienza) dal presidente e da un membro del collegio mai mutati fino alla decisione finale non è stato caratterizzato dall'assunzione di alcuna prova né
l'ammissione delle prove compiuta in quella circoscritta fase prodromica ha poi subito modificazioni di sorta. Deve convenirsi, allora, che il principio di immutabilità del giudice presuppone uno svolgimento effettivo di attività dibattimentale, che sia scandito -in sintesi- da acquisizioni probatorie, da risoluzione di questioni incidentali, da decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio o di analoga natura e non già dal mero ordinario incedere del dibattimento che non implichi alcuna decisione o provvedimento dotati di valenza sul giudizio, ma si mostri destinata solo all'attuazione dell'ordinato e completo svolgimento del processo dibattimentale (arg. ex Cass. Sez. 5, 28.9.2005 n. 44017, De Stefano, rv. 232809). Con l'ulteriore conclusiva inferenza che il principio di immutabilità del giudice del dibattimento si coniuga inscindibilmente alla finalità di assicurare, come già chiarito, l'identità tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto e partecipato alla raccolta delle prove e alla relativa discussione (v. Cass. S.U., 26.9.2000 n. 26, Scarci, rv. 216768: "...Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cpp è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove").
Alla luce delle esposte osservazioni la decisione di annullamento della sentenza del Tribunale deliberata dalla Corte di Appello di Roma deve considerarsi giuridicamente erronea.
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L'impugnata sentenza, per tanto, va cassata senza rinvio, ordinandosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma perché proceda, con sezione diversamente composta, al rituale giudizio di appello.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per il giudizio di appello.
Roma, 21 ottobre 2009
Il consigliere estensore Presidente
- Giacomo Paoloni Nicola Milo-
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 GEN 2010
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