Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
L'istituto della sospensione del processo per assenza dell'imputato, previsto dall'art. 420-quater cod. proc. pen., non è applicabile al procedimento relativo ad una misura cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari, riferendosi detta sospensione al processo e non al procedimento. (Fattispecie in tema di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2017, n. 24495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24495 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
n 24495-17 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 370 STEFANO PALLA -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.3790/2017 CARLO ZAZA EDUARDO DE GREGORIO ALFREDO GU IU RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ ZM nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/12/2016 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO ZAZA;
- lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Udit i difensor Avv.; Cr visti gli atti, provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. L'indagato NA HA ricorre avverso l'ordinanza del 28/12/2016 con la quale il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica in sede avverso l'ordinanza reiettiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 22/08/2016, applicava nei confronti dell'HA la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di furto aggravato. Con il provvedimento di cui sopra si confermava la sussistenza dei gravi indizi, già ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari, in ordine al reato di furto aggravato contestato all'indagato come materialmente commesso il 29/11/2015 dal coindagato LI AL con l'impossessamento in danno della cittadina pakistana Mona Bakshs, in partenza dall'aeroporto di Bologna, di una borsa contenente preziosi del valore di oltre € 90.000 ed effetti personali, sottratta dal carrello dei bagagli della Makshs approfittando dell'impegno della stessa presso un ufficio di cambio di valuta e della distrazione dei congiunti della persona offesa ad opera dell'HA e dell'altro coindagato UA UB;
indizi costituiti dalla comparazione fra le riprese del fatto nelle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto e le immagini relative all'identificazione dell'indagato come autore di altro furto analogo. Difformemente da quanto concluso nell'ordinanza appellata, si riteneva sussistente l'esigenza cautelare special preventiva in considerazione delle modalità organizzate della condotta e dei precedenti di polizia dell'indagato; ed adeguata, rispetto alle caratteristiche di tale esigenza, unicamente la misura carceraria.
2. Il ricorrente propone due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto dell'istanza difensiva di sospensione del procedimento per l'irreperibilità dell'indagato ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen.. La decisione, motivata con la ritenuta inapplicabilità della normativa di cui agli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen. ai procedimenti svolti nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., tenuta anche conto dell'urgenza propria di detta procedura in sede cautelare, 2 ог non avrebbe tenuto conto che la partecipazione dell'indagato all'udienza di discussione dell'appello è funzionale, nel sistema processuale, al bilanciamento della limitazione delle facoltà di impugnazione riconosciute all'indagato nei casi in cui la misura cautelare sia applicata a seguito di appello del pubblico ministero, e che l'indagato irreperibile si vedrebbe esclusa per un verso la possibilità di tale partecipazione e per altro la proponibilità di impugnazioni nel merito;
il ricorrente eccepisce in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'applicazione della normativa indicata.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sulla sussistenza delle esigenze cautelari. L'indagato non avrebbe commesso ulteriori reati dalla data del fatto, e sarebbe irrilevante in proposito la circostanza per la quale il predetto veniva ripreso in altre tre occasioni presso gli aeroporti di Venezia, Bologna e Milano;
sarebbe altresì immotivata l'affermazione del Tribunale sull'allarmante personalità dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto sul rigetto dell'istanza difensiva di sospensione del procedimento è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 420-quater cod. proc. pen., del quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione nel caso in esame, dispone che, ove l'imputato non sia presente e non ricorrano le condizioni per la celebrazione del procedimento in assenza del predetto, previste dall'art. 420-bis, e al di fuori dell'ipotesi dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore disciplinata dall'art. 420-ter, l'udienza sia rinviata e l'avviso di fissazione della stessa sia notificato personalmente all'imputato; e che, nel caso in cui tale notificazione risulti impossibile, il giudice ordini la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Orbene, già da quest'ultimo passaggio risulta evidente come l'istituto della sospensione per assenza sia previsto, nella formulazione testuale dell'art. 420- quater, con riguardo al «processo», e non genericamente al procedimento>>; espressione, la prima, che di per sé esclude l'applicabilità dell'istituto al procedimento cautelare che, come nel caso di specie, si svolga nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.. Ma tale precisa indicazione è ulteriormente supportata dalla circostanza per la quale non solo lo stesso art. 420-quater, ma anche i precedenti artt. 420-bis e 420-ter ed il successivo art. 420-quinquies, che compongono la disciplina del processo in assenza, riferiscono altrettanto esplicitamente tale disciplina all'«imputato»; e presuppongono, pertanto, che l'azione penale sia stata esercitata, condizione che non ricorre nel procedimento relativo all'applicazione di una misura cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari. Correttamente, quindi, l'istanza di sospensione del procedimento veniva rigettata dal Tribunale, in base a queste considerazioni, con l'ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza all'esito del quale veniva pronunciato il provvedimento impugnato. Il riferimento del ricorrente alla privazione della possibilità di impugnazione nel merito, che l'indagato subirebbe a seguito dell'applicazione della misura cautelare in esito al giudizio di appello avverso il contrario provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, attiene ad una problematica inconferente rispetto al tema della presenza dell'indagato al giudizio di cui sopra, nel quale lo stesso è comunque rappresentato dal difensore. Le relative argomentazioni non sono pertanto in grado di superare il preciso dato normativo che limita l'operatività dell'ipotesi della sospensione per assenza al giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale. Quanto alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento nella situazione in esame, la stessa è inammissibile in quanto proposta genericamente nell'intestazione del motivo di ricorso, omettendo altresì l'indicazione della norma costituzionale della quale si lamenta la violazione;
ed è comunque manifestamente infondata, ove ricondotta ad una denuncia di irragionevolezza della mancata previsione, in presenza di evidenti ragioni di urgenza che caratterizzano la procedura cautelare e la rendono inevitabilmente incompatibile con la prospettiva di una sospensione del procedimento a tempo indeterminato.
2. E' altresì inammissibile il motivo dedotto sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorso è generico laddove limita la critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato al riferimento dello stesso alla presenza dell'indagato registrata in altre occasioni presso gli aeroporti di Venezia, Bologna e Milano, trascurando le ben più articolate considerazioni del Tribunale in ordine alle modalità organizzate della condotta, alla denuncia dell'indagato per furti analoghi commessi il 23 agosto 2015 presso l'aeroporto di Venezia ed il 2 gennaio 2016 presso l'aeroporto di Milano-Linate, ai precedenti specifici dello stesso, alla mancanza di attività lavorativa e di fissa dimora dell'HA ed alla dimostrata insensibilità dello stesso all'effetto dissuasivo delle denunce riportate. Tanto evidenzia altresì la genericità dell'ulteriore censura di apoditticità dell'affermazione del provvedimento impugnato sull'allarmante personalità dell'indagato, viceversa ampiamente motivata in base agli elementi appena indicati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 2.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente digans take Carlo GazaBaza Stefano Palla add 17 MAG 2017 IL FUNZIONARUNZIONARIO Caro 24 u xe 5