Sentenza 24 marzo 2000
Massime • 1
Nel procedimento di riesame delle misure di cautela personale, una volta perfezionatasi la ricezione degli atti da parte del tribunale nel termine di cinque giorni stabilito dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., la decisione deve intervenire comunque entro il decimo giorno, non essendo consentita, al di fuori dei casi tassativamente indicati dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., dilazione del termine per la sua assunzione, neanche al fine di soddisfare l'esigenza di acquisire copia del provvedimento impugnato, non compreso tra gli atti trasmessi dall'autorità procedente. (V. Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 24/03/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.2221
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N.40581/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO MA n. il 26.10.1948
avverso ordinanza del 26.08.1999 TRIB. LIBERTÀ di ROMA sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Geraci, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la conseguente inefficacia del provvedimento coercitivo;
Udito il difensore avv. Mario Venditti;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - In data 3.8.1999 il difensore di ON CE, indagato per il delitto di omicidio aggravato in danno di EL ES, presentava nella cancelleria del tribunale di Roma richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, emesso il 31.7.1999 dal locale g.i.p. Trasmessi dal p.m. e ricevuti gli atti, il tribunale della libertà di Roma, con ordinanza allegata al verbale d'udienza 13.8.1999, sul rilievo della mancata trasmissione di copia integrale del provvedimento coercitivo ne disponeva l'acquisizione e, sull'assunto della rinnovata decorrenza del termine previsto per la decisione soltanto dalla data di effettiva acquisizione del provvedimento impugnato, rinviava la trattazione del riesame "a nuova data". Pervenuta in cancelleria copia integrale del suddetto atto e rifissata l'udienza camerale per il giorno 26.8.1999, nel corso di questa la difesa eccepiva - tra l'altro - l'inefficacia del provvedimento coercitivo sotto il profilo dell'inosservanza del termine decadale previsto per la decisione sulla richiesta di riesame.
Il tribunale di Roma, con ordinanza in data 26.8.1999, confermava l'ordinanza applicativa della misura cautelare - per entrambi i profili della gravita del quadro indiziano e delle esigenze cautelari -, respingendo preliminarmente l'eccezione d'inefficacia della stessa, sull'assunto che il provvedimento impugnato non rientrava nel novero degli atti presentati al g.i.p. e da questi posti a fondamento del provvedimento coercitivo o degli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato che il p.m., a norma dell'art. 309.5 c.p.p., deve trasmettere al tribunale non oltre il quinto giorno, di talché, essendo la sua presenza fisica comunque ineludibile per il controllo di legalità del titolo coercitivo, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309.9 c.p.p. per la decisione sulla richiesta di riesame iniziava a decorrere nuovamente dal momento dell'effettiva acquisizione di copia integrale del suddetto provvedimento, e perciò solo dal 18.8.1999. I difensori del ON hanno proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, ribadendo la tesi dell'inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, per non essere la decisione del riesame intervenuta nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti, hanno contestato altresì la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, attesa la configurabilità nella vicenda omicidiaria dell'eccesso colposo in legittima difesa.
2. - Dev'essere affrontata innanzi tutto la questione pregiudiziale della sopravvenuta perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, eccepita dalla difesa con il primo motivo di gravame sotto il profilo dell'asserita inosservanza del termine perentorio fissato dall'art. 309.9 e. p. p. per la decisione del riesame.
La censura è fondata.
Il ricorrente non si duole infatti - come ha erroneamente ritenuto il tribunale del riesame - della mancata trasmissione del provvedimento coercitivo impugnato nel termine decadenziale previsto dall'art. 309.5 c.p.p., essendo incontroverso che la sanzione d'inefficacia dell'ordinanza cautelare per l'omessa trasmissione degli atti, ivi compresi quelli sopravvenuti a favore dell'indagato, da parte dell'autorità giudiziaria procedente non "oltre il quinto giorno", non può non avere ad oggetto che le sole attività investigative originariamente presentate dal p.m. con la richiesta della misura e dal g.i.p. poste a fondamento dell'ordinanza applicativa, ovvero, se favorevoli all'indagato, espletate anche dopo l'adozione della misura ma prima della scadenza del termine perentorio di cui all'art. 309.5: all'omessa trasmissione dell'ordinanza coercitiva impugnata correttamente supplisce il potere di acquisizione anche ex officio del tribunale del riesame nel corso della procedura camerale.
La censura del ricorrente riguarda invece l'inosservanza del termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione sul riesame e la conseguente perenzione del titolo impugnato.
Mette conto di osservare che l'orientamento interpretativo favorevole alla possibilità di una trasmissione frazionata della documentazione, con conseguente dilazione del termine per la decisione a partire dal momento in cui si perfeziona l'arrivo in cancelleria di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente (Cass., Sez. Un., 5.7.1995, Parlati;
Sez. Un., 18.6.1993, Dell'Omo, quest'ultima citata nell'ordinanza interlocutoria del 13.8.1999) non può più essere seguito dopo l'entrata in vigore della l. n. 332 del 1995, che all'art. 16, sostituendo il 5^ e il 10^ comma dell'art. 309 c.p.p., ha trasformato in termine perentorio anche quello, già pacificamente qualificato come ordinatorio, previsto per la trasmissione degli atti da parte del p.m. La nuova disciplina, che subordina l'efficacia della misura anche all'osservanza di detto termine, precedente e condizionante essendo ad esso legato l'iniziale decorrenza dell'altro termine - parimenti perentorio - per la decisione previsto dal successivo nono comma, non consente ormai l'integrazione di eventuali atti mancanti al di là di esso, ne' la posticipazione del dies a quo, neppure ove il rinvio sia motivato con l'esigenza di acquisire ulteriori atti (Cass., Sez. Un., 27.3.1996, Monteleone). Nella fattispecie in esame, perfezionatasi regolarmente la ricezione degli atti nel termine di cinque giorni stabilito dall'art. 309.5, la decisione sulla richiesta di riesame, in forza del rinvio "a nuova data", disposto con l'ordinanza interlocutoria del 13.8.1999 e motivato con la giusta esigenza di acquisire copia integrale del provvedimento impugnato, è intervenuta solo in data 26.8.1999, oltre il termine perentorio di dieci giorni prescritto dall'art. 309.9 c.p.p. e a distanza di ben 23 giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame.
D'altra parte, il differimento del termine per la decisione sulla richiesta di riesame non e consentito al di fuori dei casi tassativamente indicati dall'art. 101 disp. att. c.p.p., trattandosi di termine perentorio, breve ma non irragionevole, posto a garanzia dell'imputato, cui s'intende assicurare una decisione tempestiva de libertate mediante la comminatoria della perdita di efficacia de jure dell'ordinanza coercitiva in caso di mancato rispetto del termine stesso a causa di inadempienze o ritardi dell'autorità giudiziaria:
nella sequenza procedimentale del riesame al massimo entro quindici giorni, cinque per la trasmissione degli atti e altri dieci per la decisione, deve intervenire quest'ultima (Corte cost., n. 216/96 e n. 232/98; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni;
Sez. Un., 15.1.1999, Caridi;
Sez. Un., 15-18.1.1999, Liddi). 3. - Alla stregua delle suesposte considerazioni, compete dunque alla Corte di cassazione dichiarare nella fattispecie concreta in esame l'inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, sancita dall'art. 309.10 c.p.p. in caso d'inosservanza del termine perentorio di cui al comma precedente.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e deve disporsi l'immediata cessazione della custodia cautelare in carcere nel confronti del ON ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia dell'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Roma in data 31.7.1999 che dispone la misura coercitiva nei confronti di CE ON, del quale ordina l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 24 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000