Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2221
CASS
Sentenza 24 marzo 2000

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Nel procedimento di riesame delle misure di cautela personale, una volta perfezionatasi la ricezione degli atti da parte del tribunale nel termine di cinque giorni stabilito dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., la decisione deve intervenire comunque entro il decimo giorno, non essendo consentita, al di fuori dei casi tassativamente indicati dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., dilazione del termine per la sua assunzione, neanche al fine di soddisfare l'esigenza di acquisire copia del provvedimento impugnato, non compreso tra gli atti trasmessi dall'autorità procedente. (V. Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2221
    Data del deposito : 24 marzo 2000

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