Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
L'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato previsto dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (precedentemente previsto dal comma secondo dell'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985) ha natura di sanzione amministrativa che deve essere disposta dal giudice anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 23212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23212 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo S. - Presidente - del 10/02/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 177
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 36366/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari;
avverso la sentenza 28/05/2003 pronunciata del Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Andria;
nei confronti di:
NO US, n. ad Andria il 27/2/1966;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale. Lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento del rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.5.2003 il Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Andria ha applicato a GN US, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di euro 300, 00 di ammenda per il reato di cui:
"all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 (costruzione di una recinzione in pietra e malta e di due pilastri, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la prescritta autorizzazione - acc. in contrada Pozzacchera di Andria, il 9.10.2001).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, lamentando violazione di legge per avere il Tribunale omesso di disporre l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, a spese del condannato, ai sensi dell'art. 163, 2 comma, del D.Lgs. n. 490/1999. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, già previsto dal 2 comma dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1935 ed attualmente dal 2 comma dell'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999, è sanzione amministrativa che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata. A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1 comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza).
A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso si pone come atto dovuto per il giudice, non suscettibile di vantazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento.
In relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice ~ imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per fa salvaguardia del valore ambientale presidiato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle vantazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale (Corte Cost., sent. 20.7.1994, n. 318). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. 1), c.p.p., limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino, poiché questa Corte può riparare alla omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, a spese del condannato, che dispone.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004