Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 15752
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Sentenza 18 febbraio 2016

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In tema di impugnazioni, l'omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non è consentito l'appello in via principale né alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 15752
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15752
    Data del deposito : 18 febbraio 2016

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