Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni, l'omessa notifica alla parte privata del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non produce alcun effetto processualmente rilevante e nemmeno alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che nei confronti di tale sentenza non è consentito l'appello in via principale né alcuna impugnazione incidentale, e il diritto alla piena conoscenza degli atti processuali è comunque assicurato dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/2016, n. 15752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15752 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
1 575 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE сп А Composta da .440 Sent. n. Silvio Amoresano Presidente - sez. Mauro Mocci CC 18/02/2016 - Vito Di Nicola R.G.N. 44925/2015 Relatore Giovanni Liberati Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino nei confronti di BI IN, nato ad [...] il [...] AN NA, nato a [...] il [...] NA EL, nato a [...] il [...] GL SE, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 16-06-2015 del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fulvio Baldi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi per gli imputati l'avv. Giovanni Iacobelli che l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero;
2 ha concluso per $ RITENUTO IN FATTO 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale, il non luogo a procedere nei confronti di IN BI, NA AN, EL NA e SE GL per il reato (capo a) previsto dagli articoli 110 codice penale e 44, comma 1, lettera b), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria edilizia ai sensi degli articoli 36 e 45 del d.p.r. n. 380 del 2001. Per quanto qui interessa, agli imputati era stato contestato di avere, in concorso tra loro, BI e AN, nella qualità di proprietario e committente, NA e GL, rispettivamente amministratore unico e direttore tecnico della "Studio Arkè Engineering S.r.l.", in qualità di progettisti delle opere, in forza di un permesso di costruire illegittimo rilasciato dal Comune di Avella in data 28 aprile 2010, realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia e riqualificazione architettonica di un fabbricato per civile abitazione e ven commerciale.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, il procuratore della Repubblica articola un unico complesso motivo con il quale denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). Premette il ricorrente che, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice nominava un perito al fine di verificare la conformità o meno delle opere ai permessi a costruire concessi ed agli strumenti urbanistici vigenti. La perizia, condividendo alcune illegittimità già riscontrate dal consulente tecnico del pubblico ministero, confermava l'esistenza di talune difformità che sancivano l'abusività delle opere. Le difese, intanto, depositavano in copia una richiesta di permesso di costruire in variante ed a sanatoria delle difformità indicate nella relazione peritale cosicché il giudice dell'udienza preliminare fissava una nuova udienza, incaricando il perito di valutare le nuove sopravvenienze documentali in maniera da rendere un giudizio complessivo sulla vicenda urbanistica sub iudice. La nuova relazione peritale concludeva per la legittimità del permesso di costruire in variante. Tale approdo veniva tuttavia motivatamente contestato dal consulente tecnico del pubblico ministero, il quale sollecitava una integrazione delle indagini peritali evidenziando l'illegittimità del permesso di costruire in variante. 3 A Assume il ricorrente che, nonostante ciò, il giudice, pur in presenza di un contrasto insanabile tra le conclusioni del perito nominato dal giudice stesso e le controdeduzioni del consulente del pubblico ministero, non avrebbe tenuto queste ultime in debito conto nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a rendere una motivazione meramente apparente su un punto decisivo per il giudizio ed incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.
3. E' pervenuta nota, con allegata documentazione, presentata nell'interesse di BI e AN con la quale si eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero per incompleta notifica dell'atto di impugnazione alle parti private domiciliate presso il difensore. * CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. van 2. Preliminare all'esame del merito della proposta impugnazione è la soluzione dell'eccezione formulata dai resistenti secondo la quale l'impugnazione del pubblico ministero sarebbe inammissibile perché l'atto di gravame è stato notificato in forma incompleta alle parti private e l'incompletezza avrebbe alle stesse impedito di conoscere il merito delle doglianze ed esercitare i conseguenti diritti di difesa.
3. L'eccezione non è fondata. L'art. 584 cod. proc. pen. stabilisce che, a cura della cancelleria del giudice : che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo. La giurisprudenza della Corte, anche sul rilievo che non è comminata alcuna sanzione in caso di violazione dell'obbligo, ha ritenuto, senza oscillazioni, che l'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata, o viceversa, non è causa di nullità di ordine generale, né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito (Sez. 3, n. 3266 del 10/12/2009, dep. 2010, Esposito, Rv. 245859; Sez. 2, n. 16891 del 11/04/2007, Paglino, Rv. 236657). Seppure limitatamente alle impugnazioni de libertate, le Sezioni Unite Penali della Corte hanno convalidato un tale approdo ribadendo che la ratio della 4 AA comunicazione o della notificazione alle altre parti dell'atto di gravame è funzionale, come chiarisce l'art. 595, comma 1, cod. proc. pen., alla proposizione : : dell'appello incidentale, con la conseguenza che l'omissione determina unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale gravame incidentale (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248868), con la conseguenza che quando la parte, che lamenti l'omessa comunicazione o l'omessa notifica dell'atto di gravame, non sia comunque legittimata alla proposizione dell'appello incidentale perché non consentito (come nelle impugnazioni cautelari) o perché neppure abilitata ad impugnare il provvedimento in via principale (ad esempio, per difetto di interesse), gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 584 cod. proc. pen. non determinano alcuna nullità, né tantomeno l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo i previsti incombenti funzionali rispetto allo scopo perseguito dall'art. 584 cod. proc. pen. che è solo quello di consentire il decorso del dies a quo per la proposizione del gravame incidentale, come testualmente si ricava dall'art. 595, comma 1, cod. proc. pen. Ne deriva che, siccome nei confronti della sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. non è consentito né l'appello in via va principale (potendo essere proposto il solo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen.) né alcuna impugnazione incidentale, l'omessa comunicazione o l'omessa notifica della proposizione dell'atto di gravame alle altre parti non produce alcun effetto processualmente rilevante, né alcuna lesione dei diritti della difesa, in considerazione dello scopo per il quale gli incombenti richiesti dall'art. 584 cod. proc. pen. sono previsti (Sez. 3, n. 5688 del 13/12/2013, dep. 2014, Bernardo, non mass. sul punto) ed essendo assicurata la conoscenza degli atti confezionati dalle parti processuali dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza che, consentendo la consultazione pleno iure del fascicolo processuale, permette agli interessati il completo esercizio dei diritti di difesa.
4. Passando al merito dell'impugnazione, va precisato come il giudice dell'udienza preliminare abbia compiutamente motivato circa gli aspetti che, attraverso l'enunciazione dell'accusa, erano stati posti a fondamento della contestazione (mancato rispetto della distanza di 10 metri dal fabbricato preesistente;
illegittima occupazione di una particella di terreno in contrasto con quanto precisato dalla legge regionale sul piano casa;
prevalente vocazione commerciale del fabbricato comportante uno stravolgimento della destinazione d'uso; assenso alla realizzazione del fabbricato in mancanza dell'approvazione dell'autorità di bacino ricadendo la costruzioni in area al rischio idraulico elevato;
A 5 mancanza di accatastamento del fabbricato rurale originariamente demolito e sua successiva ricostruzione con ampliamento di cubatura). Tuttavia, egli non ha, all'esito degli accertamenti peritali, dichiarato l'insussistenza del fatto, ma ha ritenuto, sulla base di un fatto nuovo (che ha determinato un'integrazione dell'incarico peritale), la sussistenza di una causa estintiva del reato, che è stata contestata dal pubblico ministero con le argomentazioni tecniche formulate dal suo consulente, in ordine alle quali il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione, anche al solo fine di disattenderle. In sostanza, il pubblico ministero deduce che il giudice dell'udienza preliminare non ha tenuto conto che il permesso di costruire in variante aveva comportato talune significative modificazioni, definite di piccolo rilievo da parte del perito d'ufficio, che avrebbero invece comportato ulteriori illegittimità in # relazione all'intervento urbanistico in questione (innalzamento della quota di calpestio del pianoterra di 50 cm;
maggiore lunghezza sul corpo centrale residenziale e quindi maggiore volume;
innalzamento della quota della sistemazione esterna di 0,85 metri lineari su tre lati rispetto alla quota delle strutture orizzontali del pianoterra al solo scopo di non computare in termini di van volume tale porzione di seminterrato "ad hoc"; maggiori altezze di interpiano tra le strutture per contenere lo spessore della coibentazione;
cambio di destinazione d'uso del pianoterra di alcuni locali da commerciale a residenziale;
innalzamento della struttura in cemento armato del patio-solarium e proseguimento di terrazzini dei due piani residenziali posti sul lato nord). A fronte di ciò, il giudice dell'udienza preliminare, pur avendo dato atto delle diverse conclusioni cui è giunto il consulente del pubblico ministero, segnalando lo "stridente contrasto" esistente tra le opposte tesi, ha affermato di condividere quelle del perito di ufficio non soltanto per maggiore valore giuridico - formale di una perizia (espletata nel contraddittorio processuale davanti al giudice-terzo), ma anche per la persuasività delle conclusioni formulate, in quanto sempre adeguatamente motivate e mai apodittiche, rinviando ad esse per relationem, in tal modo dimostrando di avere senz'altro valutato congruamente (anche per un succinto richiamo di esse in altre parti del provvedimento impugnato) le conclusioni del perito di ufficio ma non certo di essersi fatto carico, se non apparentemente come denuncia il ricorrente, delle diverse argomentazioni sostenute dal consulente del pubblico ministero e, di fatto, perciò ignorandole. Ne consegue che sul Gup incombeva l'onere motivazionale, nel caso di specie del tutto disatteso, di non ignorare, soprattutto in presenza di un segnalato e radicale contrasto, le argomentazioni del consulente (neppure minimamente enunciate nel provvedimento impugnato) in maniera da consentire il controllo circa la possibilità da parte del pubblico ministero di sostenere A 6 validamente l'accusa in dibattimento in base alle regole di giudizio che presiedono l'udienza preliminare.
5. A ciò dovrà porre riparo il giudice di rinvio al quale andranno trasmessi gli atti a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Avellino. Così deciso il 18/02/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Silvio Amoresano Apresen итодетача DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 APR 2016 AL CANC ULIERE AN AR NI E 7