Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 9250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9250 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
Testo completo
Composta da:
ANGELO AP UC LI
AN IA DE AN CO LO
AN SB
09250-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
- Presidente-
- Relatore
SENTENZA
Sent. 2073/20253ez. CC - 20/11/2025 R.G.N. 29985/2025
in caso di diffusione del presenie provvedimento omettere le generalità e gli altri dati ceticativi, a norma de art. 52 d.lgs 196/03 in quanto: Jasposte d'ufficio Denchiesta di parte imposto dalla legge
AG IU nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere UC LI;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
1. PP AG, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che il 22/7/2025 ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AG il 5/7/2025 ha disposto l'applicazione, nei suoi confronti, della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata estorsione posta in essere ai danni di VA AB, al fine di farlo desistere da una procedura di recupero del credito di 250.000 euro attivata nei suoi confronti con un pignoramento di numerosi beni a lui intestati. Il ricorso è affidato a quattro motivi di impugnazione:
1.1.
Violazione d legge ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione su specifiche eccezioni e deduzioni della difesa (poi riproposte nei motivi successivi);
1.2. Violazione di legge, con riferimento all'art. 291, comma 1 quater e all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., per essersi disposta la misura cautelare senza procedere al previo interrogatorio dell'indagato, valorizzando a tal fine il solo timore della persona offesa nei confronti del AG, senza considerare che il timore nei confronti dell'estorsore è elemento tipico del reato, e senza considerare la pluralità di elementi probatori già acquisiti ed insuscettibili di modifica, tali da indurre ad escludere un concreto pericolo di inquinamento probatorio;
1.3.
Violazione di legge, con riferimento agli artt. 64 comma 3 e 274 cod. proc. pen., per essere stato convocato il AG dalla P.G. il 4/7/2025 senza assistenza del difensore, quando già era chiaramente indiziato di reato, in virtù della denuncia sporta dalla persona offesa il 26/6/2025, in violazione del diritto di difesa, per di più poi utilizzando gli elementi così illegittimamente acquisiti;
1.4.
Violazione di legge, con riferimento all'errata applicazione degli artt. 56 e 629 cod. proc. pen., per essersi ritenuta l'idoneità degli atti senza considerare gli elementi dedotti con la memoria difensiva al fine di illustrare la concreta situazione ambientale nella quale si inserisce la condotta contestata, con riferimento alle singole parole utilizzate, al documentato stato depressivo del AG conseguente alla sua situazione debitoria ed al pignoramento subito dalla madre, ecc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti sono manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
2. E' manifestamente infondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione dell'art. 291, comma 1 quater e all'art. 274, lett. a) cod. proc. pen., per essersi disposta la misura cautelare nei confronti del AG senza procedere al previo interrogatorio
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dell'indagato, in quanto la predetta norma impone di procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di disporre la misura cautelare, "salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 comma 1 lett. a) e b)....": l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto del tentativo di inquinamento probatorio effettuato dal AG con una telefonata minatoria effettuata alla persona offesa appena venuto a conoscenza della denuncia, in tal modo implicitamente rafforzando la valutazione del giudice delle indagini preliminari che già aveva evidenziato come per il "timore che la persona offesa ha manifestato di provare nei confronti del AG, è concreto e attuale il rischio che l'indagato possa influire sulla genuinità della prova".
3. E' inammissibile, per aspecificità, anche il motivo di ricorso volto a prospettare la violazione di legge, con riferimento agli artt. 64 comma 3 e 274 cod. proc. pen., per essere stato convocato il AG dalla P.G. senza assistenza del difensore, pur a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa il 26/6/2025. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, infatti, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452-01; conf. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02). Nella fattispecie in esame il quadro indiziario valorizzato dal provvedimento impugnato si fonda innanzitutto sulla denuncia con la quale la persona offesa ha riferito delle minacce rivoltegli dal ricorrente al fine di indurlo a desistere dalla procedura intrapresa dallo stesso AB per recuperare il credito che vantava nei confronti del ricorrente, anche con il pignoramento di beni a questo intestati, ed altresì sulla trascrizione delle telefonate minacciose rivolte dal AG al suo creditore, dopo essere stato convocato presso gli uffici della polizia giudiziaria. A fronte di tali elementi, nel prospettare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria, peraltro nemmeno menzionate nell'ordinanza del Tribunale del riesame, il ricorso non ha in alcun modo assolto l'onere di illustrare l'eventuale decisività dichiarazioni rese dal AG alla polizia giudiziaria ai fini dell'adozione del provvedimento impugnato, nel quale, invece, tali dichiarazioni nemmeno sono menzionate.
4. E' inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche l'ultimo motivo di ricorso, volto a prospettare la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., in quanto la costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha avuto ripetutamente modo di affermare che la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione ben può assumere fome diverse ed il reato si configura anche quando la minaccia è finalizzata a paralizzare la tutela dei diritti ed interessi altrui, onde trarre dalla inazione o dalla rinuncia all'azione, conseguenti alla coartazione, il consolidamento di quel profitto che l'azione giudiziaria avrebbe potuto impedire (sez. 5, n. 18508
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del 16/02/2017, Fulco, rv. 270209-01; sez. 2, n. 43769 del 12/7/2013, Ventimiglia, rv. 257303- 01; sez. 2, 34900 del 10/07/2008, Quarti, rv. 241817; sez. 2, n. 5556 del 09/12/2022, Bergamini, non massimata). In alcun modo possono incidere sulla qualificazione giuridica del fatto, pertanto, gli argomenti implicitamente disattesi dal provvedimento impugnato che, avendo dato adeguatamente conto delle minacce profferite dal ricorrente e del vantaggio patrimoniale che a questo sarebbe derivato dall'eventuale a rinuncia all'azione da parte della persona offesa, ha evidenziato elementi idonei ad integrare gravi indizi del delitto di tentata estorsione contestato, a nulla rilevando la mancanza di esplicite argomentazioni in ordine ad elementi dedotti dalla difesa - quali il "livello culturale del AG", l'asserito "stato depressivo" di questo al momento del fatto e "l'evento scatenante" la condotta contestata da ritenersi indicativi, al più, di motivi dell'azione, ma per loro natura inidonei ad incidere sulla qualificazione del fatto.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
LU MP
Il Presidente
EL PU Apl · Coph
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 193/03, in quanto imposto dalla legge.
CORTE
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 MAR. 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIA
IA NE
Il Presidente