Sentenza 28 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2002, n. 18350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18350 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA I1 835 0 /02 IN NONE DEL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 7258/00 Dott. Salvatore SENESE Consigliere Cron. 43131 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud.05/06/02 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente 261 SENTENZA sul ricorso proposto da: OL CI, IB NA, ER RI, F domiciliate in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 2632 -1- avverso la sentenza n. 1196/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 30/03/99 R.G.N. 40617/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, confermando la decisione di primo grado, respingeva la domanda proposta da OZ IA, IB LE, RE MA nei confronti del Ministero dell'Interno per la condanna al pagamento di interessi monetaria sui ratei scaduti di rivalutazione prestazioni assistenziali. Il Tribunale, pur prendendo atto del diverso orientamento della Corte riteneva che, quanto al regime prescrizionale, degli accessori come del capitale, per le prestazioni assistenziali non trova applicazione la prescrizione decennale propria alle prestazioni pensionistiche, come affermato dalla Corte sul presupposto della mancanza della liquidità del credito;
trattandosi di prestazioni (assistenziali) M il cui ammontare è invece esattamente determinato edalla legge e da meccanismi di rivalutazione perequazione automatica previsti dalla legge stessa, i crediti in esame devono considerarsi eventualmente liquidi ed esigibili, quand' anche incerti nell'an, perché di facile e pronta ancora liquidazione, dal 120° giorno dalla domanda, ancorché non si sia provveduto sulla stessa, ex art. 7 della legge n. 533/73. Da qui il Tribunale 3 traeva la conseguenza che ai crediti in esame doveva applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 C.C. prevista in generale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno о in termini più brevi, essendo la ratio della norma quella di liberare il debitore dalle prestazioni richieste tempestivamente dalscadute non creditore, quando le prestazioni siano infra annuali e periodiche e riguardino una stessa causa debendi. Avverso questa decisione ricorrono per Cassazione OZ IA, IB LE, RE MA censurandola per violazione di legge. Resiste con controricorso l'intimato Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti violazione dell'art. 120 r.d.l. n. 1827/1935 e dell'art. 429 c.p.c., dell'art. 2946 e 2948 C.C., oltre а illogica motivazione, rilevando che pur essendo pacifico che nella fattispecie si trattava di accessori a ratei non ancora liquidati,di prestazioni assistenziali ovverosia per i quali non era stato completato il procedimento amministrativo di liquidazione con messa a disposizione delle somme relative agli ha ritenuto il Tribunale aventi diritto, applicabile la prescrizione quinquennale, 4 contrariamente all'orientamento di questa Corte che nell'ipotesi ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 129 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere accolto, condividendosi l'orientamento pregresso, di cui а Cass. n. 1804/2001, Cass. n. 9825/2000, p.a. Cass. n. 3437/1999, Cass. n. 6006/1998, per il quale 11 credito per la rivalutazione ed interessi legali, assistenziale, dovuti su ratei di prestazione spettante agli invalidi civili, corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal successivo alla centoventunesimo giorno presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che effetto interruttivo, possa attribuirsi al ai sensi dell'art. 2944 C.C., mero pagamento dei ratei arretrati corrisposti nella sola parte capitale, salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento con riserva di provvedere successivamente al versamento di ulteriori somme. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, con rinvio, anche per le spese, al giudice 5 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI designato in dispositivo. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
P.Q.M.
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 5 giugno 2002. Il Presidente: te fe es ancoch Il Cons. estensore: IL CANCER ERE Deposits ancelleria 28 DIC 2002 Ogal IL CANCELLIERE, the