Sentenza 29 settembre 1998
Massime • 1
La sanzione della decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio è prevista soltanto per l'ipotesi di sostituzione non autorizzata, da parte dell'interessato, del difensore nominato e non per quella di esercizio, da parte di costui, della facoltà di designare un proprio sostituto processuale direttamente ed esclusivamente riconosciutagli, per la funzione esercitata, dall'art. 102 cod. proc. pen. , in caso di impedimento e per tutta la durata di questo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta erronea la decisione di un tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato decaduto l'interessato dal beneficio del gratuito patrocinio, per la sostituzione del difensore non avvenuta a sua iniziativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/1998, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARLUCCI GIULIO Presidente del 29/09/1998
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere N. 4596
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere N. 00281/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) SI LU n. il 28.12.1962
avverso ordinanza del 18.11.1997 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dott. Bruno FRATICELLI, il quale chiede l'annullamento, senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 18 novembre 1997 il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di patrocinio a spese dello Stato proposta da SI IG, rilevando che costui era decaduto dal beneficio in questione in quanto all'udienza fissata per la discussione davanti al sunnominato giudice era stato difeso non dal difensore nominato, bensì da un sostituto del medesimo indicato fuori dalle condizioni e senza il rispetto delle forme di cui all'art. 4 co. 4 della legge 30.7.1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) e precisando che "la facoltà processuale di cui all'art. 102 c.p.p. non fa venir meno l'onere imposto per il beneficio dalla legge speciale", secondo la quale il difensore nominato può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede e non ad libitum dell'interessato.
2. Ricorre per cassazione l'SI, il quale deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 4 e 9 legge 30.7.1990 n. 217), affermando che la legge sul patrocinio dei non abbienti prevede la decadenza dell'interessato dal beneficio nella sola ipotesi di sostituzione da pane di costui, senza previa autorizzazione del giudice che procede, del difensore prescelto e non in quella di esercizio da parte del difensore della facoltà, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., di farsi rappresentare da un sostituto processuale.
3. Il ricorso è meritevole d'accoglimento.
L'interpretazione del disposto dell'art. 4 co. 4 della legge 217/1990 fatta propria dal tribunale di sorveglianza con il provvedimento impugnato risulta errata.
Invero, la lettura di tale disposizione orienta nel senso che, una volta nominato il difensore, chi sia stato ammesso al patrocinio legale a spese dello Stato non può, senza giustificato motivo ne' autorizzazione del giudice che procede, sostituire lo stesso difensore con un altro.
Con tale statuizione la legge non consente che, senza la prescritta autorizzazione, venga cambiato il difensore;
ipotesi, questa, che è diversa da quella in cui, senza che alcun cambio avvenga, il difensore nominato, in virtù della facoltà potestativa di designare un proprio sostituto processuale direttamente ed esclusivamente riconosciutagli, per la funzione esercitata, dall'art.102 c.p.p., si avvalga - come avvenuto nella fattispecie in esame -
della medesima, procedendo alla nomina di un sostituto per il caso di proprio impedimento e per tutta la durata di questo.
Infatti, nel caso di sostituzione ex art. 102 c.p.p. il relativo rapporto è tutto interno all'incarico fiduciario conferito al difensore nominato e permane per tutta la durata della situazione impeditiva che vi ha dato causa.
In tale ipotesi, alla stregua del principio di immutabilità dell'ufficio (cfr., Cass. SS. UU., 11.11.1994, ric. Nicoletti), titolare del ministero difensivo rimane sempre l'originario difensore, sicché nessuna sostituzione (id est"cambio") nel senso voluto dall'art. 4 co. 4 della legge 217/1990 può ritenersi verificata, non avendo l'interessato manifestato alcuna volontà di nominare altro difensore ovvero di sostituire, senza autorizzazione, quello prescelto.
Risulta, pertanto, erronea la contraria decisione del tribunale di sorveglianza che, ritenendo verificata la sostituzione del difensore, ha invece concluso per l'illegittimità della stessa a causa della sua mancata autorizzazione da parte del giudice competente.
Conseguentemente, in presenza della denunciata violazione di legge, l'ordinanza impugnata va annullata, ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p., senza rinvio, mentre deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, perché proceda all'esame della richiesta di patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'odierno ricorrente.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1998