Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/1998, n. 4596
CASS
Sentenza 29 settembre 1998

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La sanzione della decadenza dal beneficio del gratuito patrocinio è prevista soltanto per l'ipotesi di sostituzione non autorizzata, da parte dell'interessato, del difensore nominato e non per quella di esercizio, da parte di costui, della facoltà di designare un proprio sostituto processuale direttamente ed esclusivamente riconosciutagli, per la funzione esercitata, dall'art. 102 cod. proc. pen. , in caso di impedimento e per tutta la durata di questo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta erronea la decisione di un tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato decaduto l'interessato dal beneficio del gratuito patrocinio, per la sostituzione del difensore non avvenuta a sua iniziativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/1998, n. 4596
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4596
    Data del deposito : 29 settembre 1998

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