Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 si radica nel luogo d'ingresso della sostanza psicotropa entro il confine di Stato, ove tale luogo sia accertato, ed altrimenti appartiene alle autorità giudiziarie dei luoghi in cui le condotte penalmente rilevanti successive all'importazione (detenzione e trasporto) sono poste in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/2003, n. 17426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17426 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO PRESIDENTE
1. Dott. COSTANZO ENZO CONSIGLIERE
2. Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO "
3. Dott. DE BIASE ARCANGELO "
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OU ME N. IL 18/08/1970;
2) RI ED N. IL 01/01/1974;
avverso SENTENZA del 15/01/2001 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vittorio Martuscello che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. LA CORTE OSSERVA:
OU ME e RI ED hanno proposto distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso la sentenza 15 novembre 2001 della Corte d'Appello di Milano che ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza 15 maggio 2001, pronunziata in giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima Città, che li aveva condannati alla pena di anni otto di reclusione e lire 40.000.000 di multa ciascuno per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309 (detenzione, trasporto e importazione nello Stato di kg. 14,853 di eroina con grado di 54 %) con le aggravanti previste dal comma 6 dell'art. 73 indicato e dall'art. 80 comma 2 del medesimo d.p.r..
La Corte di merito ha condiviso la valutazione del primo giudice sulla partecipazione dei due imputati all'importazione e all'illecita detenzione della sostanza stupefacente sequestrata rilevando che i due imputati si erano posti in contatto con il corriere che aveva trasportato in Italia l'eroina.
In particolare la Corte ha rilevato che i due imputati avevano accompagnato il medesimo corriere (che ha ammesso di avere avuto un appuntamento con i due ricorrenti) seguendo l'auto da lui condotta con un diverso veicolo per un percorso verosimilmente prestabilito fino a che erano stati fermati dalla polizia giudiziaria che aveva rinvenuto a bordo dell'auto del corriere la sostanza sequestrata. La conferma della partecipazione degli odierni ricorrenti all'illecito traffico è stata tratta dal contenuto di conversazioni intercettate dalle quali emerge che i due avevano il compito di porre il corriere in contatto con gli acquirenti e anche di provare la qualità della sostanza.
A fondamento delle impugnazioni vengono dedotte le seguenti comuni censure :
- la violazione dell'art. 8 c.p.p. (incompetenza per territorio);
erroneamente la Corte di merito avrebbe individuato il luogo di consumazione del reato in quello dove la sostanza era stata sequestrata. Dagli accertamenti svolti era emerso che l'importazione e l'inizio della detenzione erano avvenuti a Venezia per cui la competenza per territorio apparteneva all'a.g. di questa Città;
- omessa e illogica motivazione sull'affermazione di responsabilità degli imputati che mai avrebbero avuto la disponibilità della sostanza anche perché la medesima, come risulterebbe dalle conversazioni intercettate, era stata già venduta a tale JD ER detto ER e non ai ricorrenti;
inoltre la Corte avrebbe travisato il contenuto di una conversazione intercettata dalla quale emergeva che OU neppure aveva raggiunto l'accordo con il venditore per l'acquisto della sostanza (e tanto meno RI che in questa conversazione non compare) per cui si verterebbe nella fattispecie del reato impossibile;
- il medesimo vizio in relazione all'omessa configurazione del tentativo e alla ravvisata esistenza delle aggravanti contestate. Per quanto riguarda il numero di persone (art. 73 comma 6), escluso che possa tenersi conto del venditore, possono essere considerati esclusivamente i due presunti acquirenti. Per quanto riguarda l'aggravante dell'ingente quantità i ricorrenti sottolineano come la gran parte della sostanza sequestrata fosse destinata ad un terzo ed eventualmente solo una piccola parte ai ricorrenti. Escluse le aggravanti le attenuanti generiche concesse dal primo giudice avrebbero dovuto essere concesse nella massima estensione;
- omessa motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato con particolare riferimento all'omesso accertamento della pericolosità sociale degli imputati.
L'eccezione di incompetenza territoriale, formulata da entrambi i ricorrenti, è infondata e deve conseguentemente essere rigettata. Corretta è la premessa su cui si fonda il motivo di ricorso: le diverse condotte descritte nell'art. 73 citato, quando si riferiscano alla medesima sostanza e siano indirizzate ad un medesimo fine, perdono la loro individualità e costituiscono, in una sorta di progressione criminosa del reato, condotte plurime di un unico reato (v. Cass., sez. VI, 30 giugno 1998 n. 2411, Contini;
sez. IV, 10 gennaio 1996 n. 1952, Tassi). Ne consegue che il reato deve già ritenersi consumato con l'importazione e il luogo del passaggio della linea del confine di Stato individua l'autorità giudiziaria territorialmente competente. Ma questo criterio presuppone che sia individuato il luogo attraverso il quale la sostanza stupefacente ha attraversato il confine mentre, se questo luogo non è accertato, divengono successivamente competenti le autorità giudiziarie dei luoghi nei quali le condotte penalmente rilevanti vengono consumate. Nel caso in esame i giudici di appello hanno ritenuto che il percorso del corriere non fosse stato esattamente accertato e quindi hanno correttamente individuato come luogo certo di consumazione delle condotte successivamente poste in essere (detenzione e trasporto) quello dove il corriere e gli odierni ricorrenti sono stati osservati nel corso delle condotte rilevate e dove successivamente la sostanza è stata sequestrata.
E a fronte di un accertamento di fatto incensurabilmente compiuto dal giudice di merito non potrebbe il giudice di legittimità effettuare una diversa ricostruzione dei fatti sovrapponendola a quella contenuta nella sentenza impugnata.
Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso perché, con le argomentazioni riportate, i ricorrenti, anche in questo caso, svolgono censure con le quali chiedono che la Corte di cassazione rivaluti il compendio probatorio preso in considerazione dai giudici di merito onde trarne conseguenze diverse da quelle della sentenza impugnata. In particolare, quanto al perfezionamento dell'accordo tra venditori e acquirenti e alla disponibilità della sostanza, la Corte di merito ha accertato che i due ricorrenti hanno svolto opera di intermediazione tra il fornitore e gli acquirenti e sono stati incaricati da questi ultimi di ricevere il corriere, di provare la qualità della droga e di accompagnarlo presso gli acquirenti. Correttamente quindi la Corte di merito ha ritenuto il perfezionamento dell'accordo e la partecipazione (confermata tra l'altro dal contenuto delle telefonate intercettate) di entrambi gli imputati al medesimo accordo criminoso ed ha, altresì, escluso l'ipotesi del tentativo atteso che la sostanza, allorchè fu sequestrata, si trovava già nella loro disponibilità anche se ancora caricata sull'autovettura del corriere.
Quanto alla ravvisata sussistenza delle aggravanti i motivi di ricorso sono parimenti infondati. Sulla prima delle aggravanti (partecipazione di tre o più persone: art. 73 comma 6) la Corte di merito non ha espressamente motivato ma i dati di fatto riferiti nella sentenza, che questa Corte non può rivalutare, sono inequivoci nel senso della partecipazione alla condotta criminosa di un numero di persone ben superiore a tre (il corriere, i due ricorrenti, gli acquirenti) . Quanto alla seconda aggravante (relativa all'ingente quantità) la valutazione dei giudici di merito - che hanno fatto riferimento all'elevata percentuale di principio attivo e alle numerosissime dosi che sarebbe stato possibile confezionare con la sostanza sequestrata saturando il mercato - si sottrae, essendo esente da vizi logici e giuridici, al controllo di legittimità. È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso con il quale si lamenta che sia stata disposta, a pena espiata, l'espulsione dal territorio dello Stato senza una previa valutazione della pericolosità sociale degli imputati. Risulta infatti dagli atti del processo che il primo giudice aveva applicato agli imputati la misura di sicurezza in Questione, prevista dall'art. 86 d.p.r. 309/1990 per coloro che siano stati condannati, tra l'altro, per il delitto previsto dall'art. 73 del medesimo d.p.r.; l'applicazione della misura di sicurezza in questione era stata peraltro disposta immotivatamente e senza alcuna valutazione sulla pericolosità sociale degli imputati in contrasto con quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 febbraio 1995 n. 58 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui obbligava il giudice a disporre l'espulsione senza l'accertamento in concreto della pericolosità sociale). Investita dell'appello anche su questo punto la Corte di merito ha ignorato il relativo motivo di doglianza, pur avendone dato atto nelle premesse, e, confermando integralmente la sentenza impugnata, ha confermato anche l'applicazione della misura di sicurezza omettendo quindi di procedere alla valutazione di pericolosità che era tenuta a fare non essendo più, l'applicazione della misura di sicurezza, una conseguenza automatica della condanna (in questo senso v. Cass., sez. IV, 2 ottobre 2002 n. 39648, Lamhioui;
4 luglio 2002 n. 35953. Saldiva;
21 febbraio 1996 n. 2544, Elopaid). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui ha omesso di motivare sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo esame.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura,--di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, Il 19 marzo 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 2003.