Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
Ai fini della concessione di benefici penitenziari, la valutazione espressa dal Procuratore nazionale o distrettuale antimafia in ordine all'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata non vincola il giudice, che deve sottoporla a verifica sia per quanto concerne l'apprezzamento dei dati fattuali esposti, che non possono limitarsi a mere affermazioni di mancanza di elementi positivi, sia per quel che riguarda il giudizio di attualità dei predetti collegamenti. (Fattispecie in tema di liberazione anticipata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2016, n. 51878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51878 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
5 1 8 7 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 13.09.2016 Registro generale n. 36683/2015 Composta dai Consiglieri: N° Ruolo: 7 Presidente на енгеная 2718/16 Mariastefania Di Tomassi Antonella Patrizia Mazzei Giacomo Rocchi Gaetano Di Giuro IO Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Nei confronti di NT IN, nato il [...] Mr Avverso la ordinanza n° 1412/2015 emessa in data 08.07.2015 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. IO Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. IO Gialanella, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udit i difenser Avv. 1 RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 08.07.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli accoglieva il reclamo proposto da RA IO detenuto in espiazione di pena per il delitto - di cui all'art. 416 bis cod.pen. avverso il provvedimento di rigetto di una istanza di concessione della liberazione anticipata per il periodo 14.11.2013/14.05.2014, adottato dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli in data 04.12.2014: quel rigetto era fondato sulle informative di polizia e su quelle della DDA competente, dalle quali era emersa l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata (si riferiva che egli non aveva mai collaborato con l'Autorità Giudiziaria, non risultava avere reciso i collegamenti con la sua consorteria, era stato condannato per avere partecipato a "Cosa Nostra" sino al maggio 2009). Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che, ferma la correttezza della procedura seguita, occorreva valutare se realmente sussistesse ancora la perduranza dei legami con la cosca: e, a tal proposto, si notava che le informative negative di polizia e della DDA di Palermo richiamavano i fatti di cui alla condanna, senza indicare elementi oggettivi successivi ed attuali dai quali fosse possibile desumere con certezza la costante continuità del legame associativo: al contempo, si evidenziava che il detenuto aveva tenuto condotta carceraria regolare ed aveva partecipato alle attività trattamentali, frequentando un corso scolastico. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, sostenendo che la segnalazione del PNA circa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata creerebbe un divieto assoluto di concessione di benefici, considerando anche che la mera detenzione non sarebbe elemento atto a dimostrare la recisione dei collegamenti con la cosca;
nello specifico, si sostiene che gli atti contenevano elementi di segno contrario alla concessione del beneficio. Il P.G. chiede l'annullamento con rinvio, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza aveva omesso un doveroso scrutinio circa la comunicazione del PNA. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le doglianze sono infatti manifestamente infondate, sia sotto il profilo della affermata vincolatività per il giudice del parere della PNA o della DDA sia sotto il profilo dell'asserito mancato vaglio di detta informativa da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'orientamento che ritiene che la preclusione introdotta dall'art. 4 bis O.P., comma 3 bis (alla cui stregua le misure 2 alternative alla detenzione previste dal capo VI, e fra esse la liberazione anticipata, non possono essere concesse a chi si trovi detenuto per delitti dolosi, quando il procuratore nazionale o distrettuale antimafia abbia comunicato, d'iniziativa o su segnalazione del competente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblico, l'attualità dei collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata), presuppone che l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia accertata in concreto e che possa, cioè, ritenersi, sulla base di specifici elementi sintomatici, una perdurante e qualificata pericolosità del detenuto, capace di giustificare a prescindere dall'entità della pena da scontare e dalla natura o gravità del reato commesso, purché si tratti di delitto doloso - la sua sottrazione sia alle misure alternative sia ai benefici penitenziari premiali. Di conseguenza si ritiene che anche la valutazione espressa dal procuratore nazionale o distrettuale antimafia, che deve fondarsi su dettagliati, e non generici, elementi, non sia vincolante per il giudice, che deve sottoporla a controllo sia in ordine all'apprezzamento dei dati fattuali esposti sia in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, avendo riguardo agli ulteriori elementi di valutazione tratti da altre fonti (tra le altre, Sez. 1, n. 4195 del 09/01/2009, Calcagnile, Rv. 242843; Sez. 1, n. 11661 del 27/02/2008, Gagliardi, Rv. 239719; Sez. 1, n. 143 del 13/01/1994, Ricciardi, Rv. 196392; Sez. 1, n° 49130 del 16.05.2013, Spiritoso, Rv 258413). Parimenti, esclusa dunque la vincolatività della comunicazione del procuratore distrettuale o del procuratore nazionale antimafia (prescritta dall'art.
4-bis ord. pen., comma 3- bis), essa, deve, tuttavia, formare oggetto di specifico vaglio del Tribunale di Sorveglianza: l'esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata ovvero l'assenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza dei ridetti collegamenti costituiscono, infatti, nei casi rispettivamente stabiliti nei commi 1-bis e 1-ter del citato articolo, requisito imprescindibile per la applicazione delle misure alternative. La omissione del doveroso scrutinio in proposito comporta la nullità del provvedimento. Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata si è adeguata a tali principi, condivisi dal Collegio. Il Tribunale di Sorveglianza, infatti, con motivazione impeccabile, è partito dal corretto rilievo della non vincolatività della valutazione della competente DDA per il giudice, cui è demandato di vagliarla criticamente prima di trarne il convincimento circa l'attualità dei collegamenti, da essa espressa, del condannato con la criminalità organizzata. Nel suo percorso argomentativo, poi, il medesimo Tribunale, che ha richiamato i dati fattuali tratti dalle note informative poste a fondamento del decreto di rigetto del Magistrato di sorveglianza, ha invece valorizzato i dati conoscitivi attuali, evidenziando che le informative prima precisate si limitavano a riportare gli elementi di cui alle 3 condanne inflitte al RA, ma non erano in grado di riportare alcun fattore valutativo di carattere concreto da cui fosse possibile ricavare il dato della perduranza dei collegamenti con la criminalità organizzata. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che, a fronte di informative che si limitavano a dire che non risultava una recisione dei legami con ambiti criminali, le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità offrivano dati attuali di tenore positivo. La motivazione non è erronea né manifestamente illogica: anzi, essa correttamente, pur nel solco del principio non contestabile che lo stato di detenzione carceraria non comporta di per sè la cessazione della permanenza del vincolo associativo, ha analizzato le informative di segno opposto ed ha rilevato che l'affermazione secondo la quale, nel corso del periodo in valutazione, il condannato avesse mantenuto contatti con la criminalità organizzata era sostenuta soltanto dai riferimenti contenuti nella nota della DDA, espressamente indicati come non pienamente esplicativi di circostanze di fatto o di elementi comunque oggettivi e recenti capaci di verificare quella certezza e attualità di contatti controindicati. In tal modo, il Tribunale di Sorveglianza, che ha argomentato in merito alla verifica e alla collocazione temporale dei dati di fatto richiamati dagli organismi giudiziari - specializzati in materia di criminalità organizzata - nonché in merito al loro riferimento al condannato e al suo stato detentivo, ha proceduto alla rappresentazione ed analisi di elementi concreti e specifici circa la effettiva attualità dei collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, pervenendo alla conclusione di una risalenza di dati negativi sovrastata dall'attualità di un percorso rieducativo condotto in modo regolare dal detenuto nel periodo di osservazione e della meritevolezza del beneficio penitenziario premiale. Il vaglio delle informative della DDA vi è stato ed è stato pieno ed accurato: ha spiegato il giudice che soltanto la gravità del reato in espiazione sosteneva l'illazione per cui nel periodo in esame il condannato avesse mantenuto contatti con la criminalità organizzata, pur nella oggettiva assenza di dati sintomatici in tal senso. La > conclusione è corretta: il comma 3 bis dell'art. 4 bis O.P. richiede che le comunicazioni della DDA o del PNA contengano elementi oggettivi di valutazione attuale e non anche mere affermazioni di mancanza di elementi positivi. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, fondato sull'affermazione di un divieto assoluto di concessione di benefici in ipotesi di segnalazione della PNA affermante l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata: preclusione che, nei termini così espressi, non si ravvisa nella normativa.
P.Q.M
4 Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016. Il Consigliere relatore (IO Minchella) DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5 Il Presidente (Mariastefania Di Tomassi) rm