Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Il giudice funzionalmente competente a revocare d'ufficio il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va individuato nel magistrato che procede nel momento in cui sono venuti meno i requisiti sostanziali per il godimento del beneficio. (Fattispecie in cui la revoca era stata giustificata dalla nomina di un secondo difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2013, n. 49420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49420 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 07/11/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 1536
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 42455/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA SA n. il 6.10.1967;
PO RA n. il 26.9.1974;
CE DO n. il 15.6.1956;
avverso l'ordinanza n. 1605/2011 pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina del 19.9.2012;
sentita nella camera di consiglio del 7.11.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. FRATICELLI M., che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto depositato in data 15.10.2012, a mezzo del proprio difensore, GL SA, LO RA e AC DO hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza in data 19.9.2012, con la quale il tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, avverso il provvedimento del 21.7.2011 con il quale il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti dell'ammissione del GL al beneficio del patrocinio a spese dello Stato alla data del 3.4.2009; data corrispondente a quella dell'avvenuta nomina, da parte dello stesso GL, di un secondo difensore Avv.to AC DO accanto al precedente avv.to LO RA) nel procedimento penale pendente a proprio carico, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91, lett. b).
Con il ricorso proposto, i ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando, da un lato, la nullità dell'originario provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio de quo, siccome emesso da un giudice funzionalmente incompetente e, dall'altro, l'illegittimità del provvedimento del giudice dell'opposizione, nella parte in cui ha omesso di rilevare l'erronea interpretazione delle norme di cui al c.d. testo unico sulle spese di giustizia richiamate dal giudice della revoca, senza tener conto della circostanza che la nomina del secondo difensore operata dal GL era stata legittimamente disposta ai soli fini del patrocinio dinanzi al giudice di legittimità, essendo il primo difensore privo dei requisiti professionali indispensabili per l'assoluzione di tale ministero;
circostanza (quella dell'obiettiva limitazione della procura ad litem) inequivocabilmente desumibile dal complesso delle circostanze in tal senso determinatesi nel corso del procedimento e analiticamente riproposte in ricorso.
Sulla base di tali argomentazioni, i ricorrenti hanno concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con l'eventuale adozione delle statuizioni consequenziali.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, stante l'incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari preso il tribunale di Messina. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è infondato.
Rileva preliminarmente la corte come, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 3, la competenza a disporre la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato spetti al magistrato che procede al momento della scadenza dei termini previsti per le comunicazioni relative alle eventuali variazioni di reddito dell'interessato (ovvero per la produzione delle certificazioni ivi richiamate), ovvero al momento in cui dette comunicazioni sono effettuate.
Tali "momenti" (determinativi della competenza funzionale del magistrato che contestualmente "procede") appaiono quindi identificati dal legislatore in corrispondenza dell'esatto momento in cui devono ritenersi eventualmente venuti meno (concorrendone i presupposti in fatto) i requisiti sostanziali per il godimento del beneficio cui l'interessato era stato precedentemente ammesso;
e tanto, in considerazione della piena idoneità della scadenza dei termini per le ridette comunicazioni, ovvero della relativa effettuazione, a cristallizzare il momento giuridicamente rilevante ai fini della definitiva perdita, da parte dell'interessato, dei requisiti sostanziali per l'ammissione al beneficio de quo. In breve, nel momento stesso in cui l'interessato risulta legalmente non più provvisto dei requisiti per il godimento del beneficio, viene a determinarsi in via automatica anche l'identificazione del magistrato competente a decidere sulla revoca della relativa ammissione, tale essendo il magistrato in tale specifico momento investito del procedimento in corso ("che procede"). Nel caso di specie, essendo venuta meno l'efficacia dell'ammissione del GL al beneficio de quo alla data della nomina del secondo difensore (dal giudice per le indagini preliminari fissata al 3.4.2009 e dal giudice dell'opposizione - correggendo il corrispondente errore del primo giudice - al 31.10.2008), deve ritenersi pienamente confermata la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Messina a provvedere sulla revoca dell'ammissione al beneficio del GL, stante l'avvenuta adozione del provvedimento di rinvio a giudizio di quest'ultimo (e dunque la cessazione della qualifica di "magistrato procedente" da parte del giudice per le indagini preliminari) alla successiva data del 9.4.2009 (cfr. la stessa pag. 3 dell'odierno ricorso per cassazione).
Nel merito, deve ritenersi del tutto priva di fondamento la censura illustrata dai ricorrenti in ordine al mancato rilievo, ad opera del giudice a quo, dell'obiettiva limitazione dell'oggetto della procura ad litem conferita al secondo difensore al solo giudizio di legittimità,
tanto risultando espressamente smentito (come correttamente rilevato dal giudice dell'opposizione) dal tenore dell'atto di formale investitura dell'avv.to AC allegato all'odierno ricorso, con il quale il GL ha genericamente nominato l'avvocato AC quale proprio "legale di fiducia" senza ulteriori specificazioni. È appena il caso di rilevare come l'eventuale avvenuta concreta limitazione dell'esercizio delle funzioni dell'avv.to AC al solo giudizio celebratosi dinanzi al giudice di legittimità non contraddice l'obiettiva efficacia giuridica della procura ad litem allo stesso conferita, di per sè idonea a legittimare lo stesso difensore all'eventuale compimento di qualunque altro atto del processo nell'interesse del proprio assistito anche nelle fasi di merito, si da integrare pienamente il presupposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 lett. b), (ai fini della cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio in esame), dovendo senz'altro ritenersi il GL, in quel momento, "assistito da più di un difensore".
Allo stesso modo, del tutto irrilevante deve ritenersi l'ipotesi, adombrata dai ricorrenti (cfr. pag. 4 del ricorso), relativa alla possibile erroneità della trascrizione delle dichiarazioni di volontà espresse dal GL ad opera dell'agente penitenziario ch'ebbe a riceverle, avendo gli stessi ricorrenti in questa sede prospettato detta circostanza in termini meramente ipotetici e congetturali.
Il complesso delle argomentazioni che precedono, nell'attestare l'integrale infondatezza di tutti i motivi d'impugnazione in questa sede avanzati dai ricorrenti, impone la pronuncia del conseguente rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013