Sentenza 25 giugno 1998
Massime • 1
Il richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. contenuto nell'ottavo comma dell'art. 309 stesso codice implica che il procedimento del riesame si conformi al principio del contraddittorio, in forza del quale il giudice può pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli. (Fattispecie nella quale il tribunale, a seguito dell'udienza di riesame e delle osservazioni in essa svolte dalla difesa dell'indagato, aveva richiesto, dopo la chiusura dell'udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali e, una volta ottenutili, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1998, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 25/6/98
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " Antonio Marchese " N.3820
3. " Paolo Bardovagni " REGISTRO GENERALE
4. " Anna Mabellini " N.19385/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SELIS Gino, n. a San Giovanni Suergiu il 21/10/57
avverso l'ordinanza 2/5/98 del Tribunale di Cagliari Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Mabellini udite le conclusioni del P.M. con le quali questi chiede il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Ricci che chiede annullarsi l'ordinanza impugnata con scarcerazione dell'imputato.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 22.5.98 il Tribunale di Cagliari in sede di riesame confermava l'ordinanza 18.4.98 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto la misura della custodia in carcere a carico di Selis Gino, indagato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di kg. 80 di hashish. Rigettava la eccezione proposta dalla difesa, relativa alla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali richiamate nel provvedimento cautelare sollevata con riferimento alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, considerando:
- che la questione non rientrava tra ì casi previsti dall'art. 309 c.c. 5 e 10 c.p.p., non trattandosi di mancata trasmissione al tribunale di atti già posti a disposizione del g.i.p., poiché a quest'ultimo i decreti non erano stati inviati dal p.m. con la richiesta della misura;
- che il Tribunale,preso atto del rilievo della difesa e dell'assenza dei decreti, li aveva richiesti al P.M., che li aveva trasmessi;
- che dall'esame di essi era emersa la legittimità dei decreti stessi.
II- Ricorre il Selis, che deduce violazione degli artt. 309 c. 5 e 291 c.p.p. Rileva che i decreti non erano stati trasmessi dal P.M., e che il Tribunale, con provvedimento illegale, li aveva richiesti dopo la chiusura dell'udienza, decidendo poi senza che la parte avesse modo di controllare la legittimità delle intercettazioni attuate.
Sostiene che la mancata trasmissione dei decreti da parte del p.m. comporta applicazione dell'art. 309 c. 10 c.p.p. III- Il ricorso è infondato nella parte in cui invoca l'applicazione dell'art. 309 c. 10 c.p.p. in relazione alla mancata trasmissione dal P.m. al tribunale del riesame di atti dal primo non inviati neppure al g.i.p. al momento della richiesta della misura. La norma invocata dispone infatti la inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva soltanto con riferimento agli atti indicati nel quinto comma dello stesso articolo, vale a dire a quelli "presentati a norma dell'art. 291 c. 1", tra i quali non rientrano quelli la cui assenza ha formato oggetto della eccezione proposta dalla difesa.
Il ricorso è invece fondato nella parte in cui critica le modalità dell'acquisizione degli atti sui quali il tribunale si è espresso, avvenuta dopo la chiusura dell'udienza camerale. Il richiamo all'art. 127 attuato dall'ottavo comma dell'art. 309 c.p.p. implica infatti che il procedimento del riesame si conformi al principio del contraddittorio, per il quale il giudice può pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli.
L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al giudice che l'ha emessa al fine di consentire il contraddittorio tra le parti su tutti gli atti disponibili.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter N. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 1998