Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1998, n. 3820
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Sentenza 25 giugno 1998

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Il richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. contenuto nell'ottavo comma dell'art. 309 stesso codice implica che il procedimento del riesame si conformi al principio del contraddittorio, in forza del quale il giudice può pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli. (Fattispecie nella quale il tribunale, a seguito dell'udienza di riesame e delle osservazioni in essa svolte dalla difesa dell'indagato, aveva richiesto, dopo la chiusura dell'udienza, i decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e ambientali e, una volta ottenutili, aveva deciso senza che la difesa avesse avuto modo di controllare la legittimità delle intercettazioni eseguite).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/1998, n. 3820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3820
    Data del deposito : 25 giugno 1998

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