Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 16226
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Erronea applicazione norme sul lavoro di pubblica utilità e inappellabilità

    La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata sia un mero atto di trasmissione e non sia autonomamente impugnabile. Si evidenzia che il principio di tassatività delle impugnazioni e la mancanza di interesse all'impugnazione escludono l'ammissibilità. La Corte sottolinea che la qualificazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione, anziché appello, potrà essere valutata nel giudizio di cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 16226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16226
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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