CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2026, n. 16226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16226 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA IC nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/01/2026 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16226 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 24/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 5 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da IC UA avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna in data 15 settembre 2025, con la quale era stata applicata, in sostituzione della pena principale, la pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada. A fondamento della decisione, il giudice di secondo grado ha richiamato l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Pertanto, rilevata l'inappellabilità, ha disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo qualificato il gravame come ricorso per cassazione. 2. IC UA affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura, la ricorrente denuncia la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 186, comma 9 bis, cod. strada, 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 20 bis cod. pen. e 56 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la violazione delle norme processuali, in relazione al combinato disposto degli artt. 591 e 593, comma 3, cod. proc. pen. In via preliminare, la difesa osserva che, ricevuto un atto di impugnazione, il giudice adito avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, prendere atto della voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente, senza adottare ulteriori provvedimenti. Nel merito, la censura investe il nucleo essenziale della decisione. Per pervenire alla declaratoria di inammissibilità, il giudice di secondo grado ha aderito alla tesi secondo cui il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, cod. strada costituisce "pena sostitutiva" agli effetti dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del rinvio che quella norma opera all'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000. La ricorrente contesta questa impostazione come erronea e del tutto isolata. Il motivo si conclude con la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 3 4.1. Occorre muovere da un dato processuale che si pone come premessa dell'intera valutazione. Il provvedimento impugnato, nella sostanza, ha natura di mero atto di trasmissione. Invero, la Corte d'appello, avendo ritenuto la non appellabilità della sentenza, ha operato la conversione del gravame e ha trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, senza adottare una decisione definitiva sui diritti delle parti. Si tratta, in altri termini, di un atto meramente procedimentale, funzionale alla sola prosecuzione del processo dinanzi al giudice ritenuto competente. L’ordinanza in esame non è autonomamente impugnabile. Ad escludere l'impugnabilità dell'ordinanza in questione concorrono vari argomenti. In primo luogo, viene in rilievo il principio di tassatività delle impugnazioni, dal quale discende che l’impugnabilità dei provvedimenti e l’individuazione del relativo mezzo devono essere stabilite, di volta in volta, dalla legge;
nel caso di specie, tuttavia, l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza non è prevista da alcuna disposizione dell’ordinamento. Per altro verso, l’art. 568, commi 1 e 2, cod. proc. pen. esclude la generale impugnabilità delle ordinanze che non incidano sulla libertà personale. In secondo luogo, deve rilevarsi come manchi un interesse dell'imputato all'impugnazione; requisito fissato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. L'ordinanza in questione è, infatti, priva di carattere decisorio, né può vincolare la Corte di cassazione alla qualificazione dell'impugnazione quale ricorso per cassazione anziché quale appello. Tale qualificazione potrà, però, essere effettuata dalla Corte di cassazione nell'ambito del procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza e non nell'ambito di un sub-procedimento illegittimamente promosso dall'imputato ed avente ad oggetto un atto privo di lesività, quale l'ordinanza di trasmissione. In altri termini, sarebbe anomalo consentire un giudizio sulla qualificazione dell'impugnazione - che avrebbe il carattere della definitività, svolgendosi di fronte alla Corte di ultima istanza - precedente e indipendente rispetto al giudizio sull'impugnazione stessa (Sez. 3, n. 32047 del 05/06/2025, Rv. 288548 - 01; Sez. 3, n. 1205 del 13/03/1997, Rv. 207761 – 01). Va precisato, tuttavia, che la non impugnabilità autonoma del provvedimento di trasmissione non lascia la parte priva di tutela. L'insegnamento consolidato di questa Corte chiarisce che l'atto di trasmissione non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell'ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza (Sez. 3, n.32047 del 5/06/2025, cit.). 4 Conclusivamente, nessun pregiudizio deriva all'imputato dalla non impugnabilità dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, perché tale trasmissione, conseguente alla provvisoria riqualificazione dell'atto di impugnazione da parte della Corte di appello, potrà essere oggetto di discussione nel giudizio di cassazione aperto a seguito della trasmissione stessa. Invero, il giudice ricevente non è in alcun modo vincolato dalla qualificazione operata dal trasmittente. Spetta alla Corte di Cassazione, a cui è stato trasmesso l’atto di appello convertito, compiere una autonoma e piena verifica sulla corretta qualificazione del mezzo di gravame originariamente proposto dall'imputata, non essendo vincolata dall'ordinanza della Corte d'appello. Si tratta di un potere di qualificazione, con cui la Corte di legittimità decide, con cognizione propria, se il gravame pervenuto debba essere trattato come ricorso per cassazione ovvero come appello erroneamente trasmesso a giudice incompetente. Deve dunque darsi continuità al principio sopra richiamato, secondo cui non è prevista alcuna forma di impugnazione (e quindi nemmeno il ricorso per cassazione) contro il provvedimento con il quale il giudice di merito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualifica l'impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione e dispone conseguentemente la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Infatti, un provvedimento di tal tipo, in qualsiasi forma adottato, non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell'ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza. 5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Luigi Branda LU VI
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16226 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 24/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 5 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da IC UA avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Ravenna in data 15 settembre 2025, con la quale era stata applicata, in sostituzione della pena principale, la pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 bis, cod. strada. A fondamento della decisione, il giudice di secondo grado ha richiamato l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Pertanto, rilevata l'inappellabilità, ha disposto la trasmissione degli atti alla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo qualificato il gravame come ricorso per cassazione. 2. IC UA affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura, la ricorrente denuncia la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 186, comma 9 bis, cod. strada, 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 20 bis cod. pen. e 56 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la violazione delle norme processuali, in relazione al combinato disposto degli artt. 591 e 593, comma 3, cod. proc. pen. In via preliminare, la difesa osserva che, ricevuto un atto di impugnazione, il giudice adito avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, prendere atto della voluntas impugnationis e trasmettere gli atti al giudice competente, senza adottare ulteriori provvedimenti. Nel merito, la censura investe il nucleo essenziale della decisione. Per pervenire alla declaratoria di inammissibilità, il giudice di secondo grado ha aderito alla tesi secondo cui il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, cod. strada costituisce "pena sostitutiva" agli effetti dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del rinvio che quella norma opera all'art. 54 del d.lgs. n. 274/2000. La ricorrente contesta questa impostazione come erronea e del tutto isolata. Il motivo si conclude con la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 3 4.1. Occorre muovere da un dato processuale che si pone come premessa dell'intera valutazione. Il provvedimento impugnato, nella sostanza, ha natura di mero atto di trasmissione. Invero, la Corte d'appello, avendo ritenuto la non appellabilità della sentenza, ha operato la conversione del gravame e ha trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, senza adottare una decisione definitiva sui diritti delle parti. Si tratta, in altri termini, di un atto meramente procedimentale, funzionale alla sola prosecuzione del processo dinanzi al giudice ritenuto competente. L’ordinanza in esame non è autonomamente impugnabile. Ad escludere l'impugnabilità dell'ordinanza in questione concorrono vari argomenti. In primo luogo, viene in rilievo il principio di tassatività delle impugnazioni, dal quale discende che l’impugnabilità dei provvedimenti e l’individuazione del relativo mezzo devono essere stabilite, di volta in volta, dalla legge;
nel caso di specie, tuttavia, l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza non è prevista da alcuna disposizione dell’ordinamento. Per altro verso, l’art. 568, commi 1 e 2, cod. proc. pen. esclude la generale impugnabilità delle ordinanze che non incidano sulla libertà personale. In secondo luogo, deve rilevarsi come manchi un interesse dell'imputato all'impugnazione; requisito fissato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. L'ordinanza in questione è, infatti, priva di carattere decisorio, né può vincolare la Corte di cassazione alla qualificazione dell'impugnazione quale ricorso per cassazione anziché quale appello. Tale qualificazione potrà, però, essere effettuata dalla Corte di cassazione nell'ambito del procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza e non nell'ambito di un sub-procedimento illegittimamente promosso dall'imputato ed avente ad oggetto un atto privo di lesività, quale l'ordinanza di trasmissione. In altri termini, sarebbe anomalo consentire un giudizio sulla qualificazione dell'impugnazione - che avrebbe il carattere della definitività, svolgendosi di fronte alla Corte di ultima istanza - precedente e indipendente rispetto al giudizio sull'impugnazione stessa (Sez. 3, n. 32047 del 05/06/2025, Rv. 288548 - 01; Sez. 3, n. 1205 del 13/03/1997, Rv. 207761 – 01). Va precisato, tuttavia, che la non impugnabilità autonoma del provvedimento di trasmissione non lascia la parte priva di tutela. L'insegnamento consolidato di questa Corte chiarisce che l'atto di trasmissione non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell'ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza (Sez. 3, n.32047 del 5/06/2025, cit.). 4 Conclusivamente, nessun pregiudizio deriva all'imputato dalla non impugnabilità dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, perché tale trasmissione, conseguente alla provvisoria riqualificazione dell'atto di impugnazione da parte della Corte di appello, potrà essere oggetto di discussione nel giudizio di cassazione aperto a seguito della trasmissione stessa. Invero, il giudice ricevente non è in alcun modo vincolato dalla qualificazione operata dal trasmittente. Spetta alla Corte di Cassazione, a cui è stato trasmesso l’atto di appello convertito, compiere una autonoma e piena verifica sulla corretta qualificazione del mezzo di gravame originariamente proposto dall'imputata, non essendo vincolata dall'ordinanza della Corte d'appello. Si tratta di un potere di qualificazione, con cui la Corte di legittimità decide, con cognizione propria, se il gravame pervenuto debba essere trattato come ricorso per cassazione ovvero come appello erroneamente trasmesso a giudice incompetente. Deve dunque darsi continuità al principio sopra richiamato, secondo cui non è prevista alcuna forma di impugnazione (e quindi nemmeno il ricorso per cassazione) contro il provvedimento con il quale il giudice di merito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualifica l'impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione e dispone conseguentemente la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Infatti, un provvedimento di tal tipo, in qualsiasi forma adottato, non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell'ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza. 5. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Luigi Branda LU VI