Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 1
La disposizione prevista nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., secondo la quale al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore non è dovuto l'ulteriore risarcimento se è stata convenuta la misura degli interessi moratori, configura la determinazione convenzionale degli interessi come una clausola penale (sicché riguarda, come emerge dalla chiara formulazione della norma, solo gli interessi moratori, e quindi, nel caso di interessi convenzionali convenuti in misura maggiore prima della mora, il creditore avrà diritto alla liquidazione forfettaria del danno in misura corrispondente, e cioè a tasso superiore a quello legale), ed opera da preventiva e definitiva liquidazione convenzionale di ogni danno ulteriore che si sia verificato a seguito di svalutazione monetaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2001, n. 8481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8481 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 13129/98 proposto da:
AN AU, elettivamente domiciliato in Roma, via Cerveteri n. 8 presso l'avv. Francesco Lorenti, difeso dall'avv. Vincenzo Pedullà, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Comune di Locri;
USL n. 28 della Regione Calabria, con sede di Locri
- intimati -
nonché
sul ricorso (n. 18297/98) proposto da:
Comune di Locri, in persona del sindaco pro tempore Giuseppe Lombardo, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. Antonio Chirillo, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
AN AU
Unità Sanitaria Locale n. 9 ex USL 28 della Calabria
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria n. 22/98 del 18 febbraio - 9 marzo 1998 (R.G. 24/90). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 aprile 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Chirillo, per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 7 giugno 1984 il Presidente del tribunale di Locri ingiungeva al Comune di Locri e alla USL 28 (della stessa città) il pagamento, in favore di AN AU, della somma di lire 61.193.723, da costui pretesa a titolo di risarcimento danni per il ritardo nel pagamento delle fatture relative alla somministrazione di carni e polli macellati eseguita in favore dell'ex Ente Ospedaliero di Locri negli anni dal 1974 al 1980.
Avverso tale decreto proponevano distinte opposizioni, innanzi al tribunale di Locri, sia il Comune di Locri, sia la USL 28, deducendo, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva, dall'altro, la prescrizione dei diritti azionati nell'opposto decreto, da ultimo (da parte della sola USL 28) che le fatture non costituivano titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo e che la misura del 27% degli interessi moratori non era stata provata.
Riuniti i due giudizi e svoltasi l'istruttoria del caso, l'adito tribunale con sentenza 23 febbraio - 9 luglio 1989 accoglieva le opposizioni e revocava il decreto opposto, difettando la prova della avvenuta costituzione in mora del debitore.
Gravata tale pronunzia sia dal AN, in via principale, sia, in via incidentale, dal Comune di LOCRI, la corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 18 febbraio - 9 marzo 1998, in parziale riforma della sentenza gravata condannava il Comune di Locri a pagare a AN AU gli interessi legali per il ritardato pagamento delle fatture relative alla somministrazione di carni e polli macellati effettuata in favore dell'ex ente ospedaliero di Locri dal 7 gennaio 1974 al 31 dicembre 1998, nonché gli interessi sulle somme dovute, dalla data della domanda giudiziale, fino al soddisfo, compensate integralmente le spese di lite tra le parti. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, AN AU: resiste, con controricorso e ricorso incidentale il Comune di Locri. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la USL 28. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Rileva, in limine, la Corte che il ricorso incidentale è inammissibile, perché in violazione della regola di cui all'art. 366, n. 3 c.p.c. secondo cui "il ricorso [per cassazione] deve contenere, a pena di inammissibilità ... l'esposizione sommaria dei fatti di causa".
Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che trovare ulteriore conferma, ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c. [ed applicabile in forza del rinvio contenuto nel successivo art. 371, comma 3, c.p.c. anche al ricorso incidentale] è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa ,la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass., 17 aprile 2000, n. 4937). È indispensabile, in altri termini, che dal contesto del ricorso - ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata - sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass., 4 giugno 1999, n. 5492). Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere riconosciuti soltanto dal contenuto del ricorso medesimo senza necessità di attingere ad altre fonti (Cass., 22 maggio 1999, n. 4998; Cass., 21 maggio 1999, n. 4916; Cass., 25 marzo 1999, n. 2826, tra le tantissime). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il detto requisito è assolutamente carente, nel ricorso incidentale in esame. Dalla sua lettura, infatti, non è dato comprendere ne' quali siano i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, per la parte censurata specificamente dal comune di Locri, ne' quali le difese svolte dalle parti a sostegno delle rispettive, contrapposte, posizioni, ne' quale il decisum dei giudici di merito censurato in sede di legittimità con la sentenza in questa sede impugnata ne' - infine - quali le argomentazioni svolte dalla corte di appello per escludere l'obbligo della USL 28 di rispondere dei crediti vantati dal AN e per negare la prescrizione dei crediti di quest'ultimo.
Il ricorrente incidentale, in particolare, si limita a osservare "dato per premesso in fatto il contenuto dell'impugnata sentenza e dell'avverso ricorso" e la circostanza non è palesemente sufficiente a far ritenere rispettata la regola sopra richiamata di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. che, come anticipato, richiede che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (Cass., 17 aprile 2000, n. 4937, cit.).
3. Con il primo motivo il ricorrente principale censurando "violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c." denuncia la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha negato il diritto di esso concludente al "maggior danno" perché le parti lo avrebbero convenzionalmente escluso, pattuendo l'obbligo del debitore di pagare gli importi delle fatture entro 60 giorni dalla ricezione prevedendo che in mancanza il fornitore aveva il diritto di ripetere gli interessi legali.
Si osserva, in particolare, al riguardo:
- con la clausola che accorda al creditore di ripetere gli interessi legali da ritardo le parti non hanno inteso limitare il danno da ritardo nell'adempimento o da inadempimento nell'interesse legale, ma si sono dati conferma scritta che, a prescindere da ogni danno causato al creditore dal ritardato adempimento della obbligazione di pagare ad una certa data una somma di danaro, i crediti del fornitore avrebbero, di diritto, prodotto interessi ex art. 1282 c.c., nella misura di cui all'art. 1284 c.c. che all'ultimo comma pone l'obbligo della scrittura ad substantiam per la determinazione di interessi superiori a quelli legali;
- la sentenza gravata ha espresso un principio contra jus anche nel caso che le parti avessero inteso fissare l'interesse di mora nella misura legale: anche per tale ipotesi, infatti, il sistema normativo (artt. 1223, 1224, 1282 e 1284 c.c.) in tema di risarcimento del danno causato dall'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria impedisce la conclusione contestata, con affermato da questa Corte regolatrice in diverse occasioni (Cass. 29 gennaio 1982 n. 575, nonché Cass. 17 luglio 1991 n. 7955).
4. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
4.1. Quanto al primo, al fine di dimostrare l'errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nel rigettare la proposta domanda il ricorrente fa presente che in realtà con la clausola che accorda al creditore di ripetere gli interessi legali da ritardo certamente le parti non hanno inteso limitare il danno da ritardo nell'adempimento o di inadempimento all'interesse legale, ma si sono date conferma scritta che, a prescindere da ogni danno causato al creditore dal ritardato adempimento della obbligazione del debitore di pagare ad una certa data una somma di danaro, i crediti del fornitore avrebbero, di diritto prodotto interessi ex art. 1282 c.c., nella misura dell'art. 1284 c.c.
4.2. Il rilievo è inammissibile.
Si osserva, infatti, che il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto, riservato istituzionalmente al giudice di merito e il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. (cfr., recentemente, Cass. 25 gennaio 2001 n. 1054, specie in motivazione). Pacifico quanto precede è palese che nella specie il ricorrente lungi dal prospettare errori di diritto, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 1362 c.c. si limita ad opporre alla ricostruzione della comune volontà della parti, come accertata dai giudici di merito, la propria, soggettiva, ricostruzione della detta volontà. Si sollecita, cioè, contra legem e in violazione di quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, una nuova valutazione delle circostanze di fatto.
4.3. Precisato quanto sopra si osserva che nella specie - come insindacabilmente accertato dai giudici del merito - le parti avevano espressamente convenuto che ove l'amministrazione ospedaliera non avesse pagato l'importo delle fatture entro due mesi dalla data di presentazione delle stesse, il fornitore, con decorrenza dalla data di scadenza, aveva diritto a ripetere gli interessi legali. Le parti, hanno accertato in pratica i giudici del merito, hanno concordato in anticipo la misura degli interessi moratori, pari a quelli legali, per il caso di ritardo nel pagamento.
Come esattamente rilevato dai giudici del merito la clausola in parola [di determinazione convenzionale degli interessi] si configura come una clausola penale, con funzione liquidativa e al tempo stesso limitativa del risarcimento, sicché riguarda, come emerge dalla chiara formulazione della norma, solo gli interessi moratori (cfr. Cass. 17 marzo 1994, n. 2538).
4.4. Premesso quanto sopra si osserva che in tema di "danni nelle obbligazioni pecuniarie" l'art. 1224, comma 2, c.c. espressamente prevede che in caso di mora del debitore "al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore [rispetto alla misura degli interessi] spetta l'ulteriore risarcimento" e che "questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori". Certo quanto precede e non controverso che nella specie era stata espressamente convenuta, per il caso di ritardato pagamento delle fatture, la misura degli interessi moratori, in misura pari a quelli legali, è palese che esattamente i giudici del merito hanno negato il diritto del AN al "maggior danno subito" per effetto del tardivo pagamento delle fatture oggetto di controversia.
4.5. Irrilevante, al fine di pervenire ad una diversa conclusione appare quanto si afferma in ricorso, alla luce delle considerazioni che seguono.
A norma dell'art. 12, coma 1, preleggi, "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
È evidente, pertanto, da un lato, che a norma della ricordata disposizione quello letterale è un criterio ermeneutico di carattere prioritario (Cass. 3 luglio 1991, n. 7279), dall'altro, che in tanto il criterio di interpretazione teologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale in quanto, eccezionalmente, l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo (Cass. 13 aprile 1996, n. 3495). Non è - infatti - consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass. 13 aprile 1996, n. 3495). Certo quanto sopra, non controverso che la formulazione letterale dell'art. 1224, comma 2, c.c. non si presta in alcun modo ad essere intesa in un significato diverso da quella fatto proprio dai giudici di merito (cfr. Cass. 23 dicembre 1995 n. 13102; Cass., 27 febbraio 1995, n. 2230) è palese, già sotto tale profilo, l'insostenibilità dell'assunto di parte ricorrente.
4.6. L'interpretazione della disposizione in esame ora fatta propria dai giudici del merito trova conforto, altresi, oltre che nella chiara lettera della legge, come si è dimostrato, nella stessa Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile che, al riguardo (n. 570] precisa: "la mora del debitore riacquista caratteri autonomi nel caso di obbligazioni pecuniarie, perché il danno che produce l'inadempimento di queste consiste, di regola nel pagamento degli interessi (art. 1224, primo comma)".
"In tal caso - prosegue la ricordata Relazione - un maggior danno può essere risarcito (ad esempio, differenza di cambio nei debiti di moneta estera), ma solo quando non vi è convenzione sulla misura degli interessi moratori, perché se esiste tale convenzione, deve presumersi che le parti hanno inteso liquidare preventivamente ogni conseguenza patrimoniale dell'inadempimento (art. 1224, secondo comma)".
È palese, pertanto, anche sotto tale profilo, che ciò che rileva, al fine di escludere il diritto del creditore a conseguire "il maggior danno" di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., non è - come invoca il ricorrente - la previsione di interessi in misura superiore a quella legale (di cui non è alcuna menzione nella lettera della legge), ma nella semplice "convenzione" sulla misura degli interessi moratori.
Con l'ulteriore conseguenza che correttamente i giudice del merito esclude il diritto del creditore al detto maggior danno anche nell'ipotesi in cui i detti interessi moratori siano convenuti in misura "legale".
4.7. Sempre al riguardo non può tacersi che in molteplici occasioni questa Corte regolatrice ha enunciato un principio di diritto del tutto coincidente con quello fatto proprio nella specie dai giudici del merito, affermando, testualmente, che "il maggior danno [previsto dall'art. 1224 c.c.] non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori (in termini, ad esempio, Cass. 17 luglio 1991 n. 7955, specie in motivazione, senza che rilevi, in senso contrario, che in qualche occasione, come ad esempio in Cass. 29 gennaio 1982, n. 575, si sia fatto riferimento all'eventualità che i detti interessi siano di entità maggiore della misura legale). In altra occasione questa Corte ha osservato, altresì, che secondo l'art. 1224 cod. civ. l'inadempimento del debitore nelle obbligazioni pecuniarie dà luogo al risarcimento del danno, il quale è liquidato, o nella misura minima della corresponsione forfettaria degli interessi moratori al tasso legale, oppure attraverso il riconoscimento dell'ulteriore risarcimento, allorquando l'esistenza di questo sia stata dimostrata dal creditore".
"La possibile convenzione di interessi a tasso superiore a quello legale, pure prevista dalla norma, incide diversamente rispetto alle due forme di liquidazione ora indicate: nel caso di interessi convenzionali convenuti in misura maggiore prima della mora, il creditore avrà diritto alla liquidazione forfettaria del danno in misura corrispondente, e cioè al tasso superiore a quello legale:
primo comma, seconda parte".
"Invece, la determinazione convenzionale della misura degli interessi moratori 'preclude il riconoscimento dell'ulteriore risarcimento', nel senso che questa convenzione opera da preventiva e definitiva liquidazione convenzionale di ogni danno ulteriore che si fosse verificato a seguito di svalutazione monetaria: ultima parte del secondo comma" (In termini Cass., 5 novembre 1991 n. 11757, in motivazione).
4.8. Quanto precede trova ulteriore conforto, altresì, nella circostanza che la clausola penale con cui le parti, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione patrimoniale loro riconosciuta dall'ordinamento (art. 1322 c.c.), fissino la misura degli interessi moratori al di sotto di quella legale, non è affetta da nullità per contrarietà all'ordine pubblico economico, prevedendo l'art. 1284 c.c. la possibilità di stabilire in misura convenzionale il saggio degli interessi, salvo che per effetto di tale clausola il risarcimento del danno da inadempimento si riveli in ogni caso a tal punto irrisorio da escludere o limitare, in sostanza, la responsabilità del debitore in caso di dolo o di colpa grave (Cass., 2 giugno 1992 n. 6716).
4.9. Certo quanto precede è palese che sono irrilevanti, al fine del decidere e di pervenire a una lettura dell'art. 1224, comma 2, c.c. in contrasto con la sua formulazione letterale, le considerazioni svolte in ricorso circa la misura degli interessi moratori liberamente convenuta tra le parti.
5. Con il secondo motivo, denunziando "violazione delle norme dell'art. 91 e 92 c.p.c." e "omessa motivazione in punto e omessa decisione sul regolamento delle spese del primo grado del giudizio" il ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha disposto la totale compensazione delle spese di giudizio "ricorrendo giusti motivi in ragione della difficoltà della lite, sia del fatto che l'originaria pretesa dell'attore è stata notevolmente ridotta".
Si precisa, al riguardo:
- il riferimento alla difficoltà della lite è generico e non contiene nessuna specificazione che giustifichi l'esercizio del potere discrezionale di compensazione;
- la seconda enunciazione è vera, ma da sola non ha giuridica rilevanza, per giustificare la compensazione totale delle spese del giudizio monitorio, del primo grado e del grado d'appello.
6. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei due profili in cui si articola.
6.1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in tema di spese processuali sussiste violazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c. - denunciabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - solo nell'ipotesi le spese di causa siano state poste, da parte del giudice del merito, totalmente (o, eventualmente, anche parzialmente) a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa (cfr., ad esempio, Cass., Cass. 29 aprile 1999, n. 4347). Certo che nella specie il giudice del merito, lungi dal porre ~ anche solo parzialmente - le spese di lite a carico dell'attuale ricorrente, risultato parzialmente vincitore, si è limitato a disporre la compensazione delle spese stesse, tra le parti, è palese che la denunziata violazione di legge non sussiste.
6.2. Quanto, ancora, alla denunzia della sentenza gravata sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 la censura è infondata alla luce delle considerazioni che seguono.
Come noto, in particolare, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle spese di causa rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito.
Quest'ultimo, inoltre, può compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli e la relativa statuizione, assistita da una presunzione di conformità a diritto, non è censurabile in Cassazione (Cass., 12 marzo 1999, n. 2216). Nell'ipotesi in cui il provvedimento con cui è disposta la compensazione sia motivato con ragioni palesemente illogiche, inficianti il processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, infine, è consentita la denunzia dello stesso in sede di legittimità.
Certo quanto sopra, tenuto presente che le considerazioni svolte dal giudice a quo (le spese, come anticipato, sono state integralmente compensate in ragione sia della difficoltà della lite, sia del fatto che la originaria pretesa dell'attore è stata notevolmente ridotta) non appaiono in alcun modo incongrue, ne' irrazionali ne' tali da denunziare un vizio della motivazione della sentenza gravata. Specie considerato che lo stesso ricorrente riconosce che la propria pretesa è stata accolta solo parzialmente e la circostanza ex se giustifica un provvedimento di compensazione totale delle spese di causa, senza che rilevino eventuali altre, non pertinenti considerazioni, erroneamente svolte dal giudice del merito (trattandosi di mere enunciazioni ad abundantiam, come tali non rilevanti al fine del decidere).
7. Risultato infondato in ogni sua parte il ricorso principale deve, in conclusione, rigettarsi.
8. Atteso l'esito del giudizio (rigetto del ricorso principale, inammissibilità di quello incidentale) sussistono giusti motivi onde disporre la totale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile quello incidentale;
compensa, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2001