Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11965 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
сеCe 74986 E N O I 7 Z 8 9 A 1 / R 4 T 5 / PUBBLICA ITALIANA S . 6 I A 2 N I G . E R .R R A F NOME DEL POPOLO ITALIANO. . LA CORTE SUPREM1 19 65/02 T D A L U I L S E Oggetto : M SE ONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -- Dott. Giulio - Presidente R.G. N. 4465/01 GRAZIADEI - Rel. Consigliere Cron.79574 Dott. Nino FICO Dott. TO DI PALMA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 03/05/02 Dott. Paolo GIULIANI Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere C.C. COKIE S ha pronunciato la seguente CAMPION SE N TENZA N. 74986 sul ricorso proposto da: PERUGIA, elettivamente MIN FINANZE UFF ENTRATE domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NEVE SALVATORE;
intimato avverso la sentenza n. 287/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2002 21/12/99; M 1767 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 03/05/02 dal FICO;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte Generale Dott. Marco PIVETTI rigetto -2- Consigliere Dott. Nino dal Sostituto Procuratore che ha concluso perI Svolgimento del processo TO Neve, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, n.159, convertito in legge 24 luglio 1984, n.363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo illegittima la detrazione operata, ha rideterminato l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa. La Commissione Tributaria di primo grado di Perugia ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha confermato la decisione rigettando l'appello dell'Ufficio. Contro la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133; dell'art.3, comma due bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986, n.46 e dell'art.2 del D.P.R. n.597 del 1973. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l'art.3, comma due bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti M delle imposte dirette, sospese ai sensi dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione -dell'imponibile ai fini IRPEF e ILOR – in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. 18 aprile 2000, n.4945; 25 giugno 2001, n.8659; 24 agosto 2001, n.11248). L'amministrazione ricorrente non ha addotto elementi che inducano ad una diversa considerazione della questione e pertanto il ricorso proposto va rigettato per manifesta infondatezza. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 3.05.2002 ك il cons, est. il presidente سة fern DEPOSITAT IN CAMELLERIA ONבררוכ38 O 8 AGO. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 CE✓ EI Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio