Sentenza 12 maggio 2004
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 20 bis della legge 18.4.1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele necessarie in presenza di una situazione di fatto tale da imporle, essendo estraneo alla struttura della fattispecie incriminatrice l'effettivo verificarsi dell'evento che la disposizione incriminatrice tende ad impedire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 31555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31555 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 12/05/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2263
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 007710/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO la CORTE di APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) NG AR N. IL 01/01/1934;
avverso SENTENZA del 22/10/2002 GIP TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favalli che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 ottobre 2002 il gip del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, richiesto di emissione di decreto penale di condanna, assolveva rectius proscioglieva ON AR dal reato di cui all'art. 20 bis, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, "perché, detenendo il fucile da caccia calibro 16 marca Franchi Falconet .... e quindici cartucce cal. 16 all'interno del ripostiglio sito dietro la porta della camera da letto, trascurava di adoperare, nella custodia di siffatta arma e delle relative cartucce, le cautele necessarie ad impedire che i componenti della famiglia giungessero ad impossessarsene agevolmente".
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli, deducendo che erroneamente il gip ha ritenuto che per la configurazione del reato contestato sia necessario l'effettivo impossessamento dell'arma da parte di taluno dei soggetti indicati dalla stessa disposizione incriminatrice e che non può, in ogni caso, ritenersi custodita con le necessarie cautele un'arma tenuta "dietro la porta della camera da letto" in quanto "non è ipotizzabile, come mostra di ritenere il gip, che l'imputato sia costantemente presente in tale ambiente ne discende che allorché egli non sia presente l'arma non si trova 'nella sua signoria' per cui la stessa può essere agevolmente portata via da chiunque entri nella stanza".
Ha presentato memoria difensiva in data 5 maggio 2004 il ON, sostenendo che non vi è stato impossessamento dell'arma e che, in ogni caso, la stessa era custodita con le necessarie cautele in quanto non era possibile avvicinarsi alla sua abitazione senza essere notati e non vi era alcuna delle persone indicate dall'art. 20-bis, comma 1 (minori degli anni diciotto, persone parzialmente incapaci, tossicodipendenti, imperite nel maneggio delle armi) perché la casa era abitata soltanto da lui e dalla moglie.
2. La sentenza impugnata ha prosciolto il ON in base ad una duplice motivazione: a) perché non vi è stato impossessamento del fucile e delle munizioni, b) perché le armi dovevano ritenersi custodite con le "cautele necessarie".
L'assunto secondo il quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 20-bis, comma 2, legge 110/1975 integrerebbe un reato di evento, ancorché confortato da alcune decisioni di questa corte (cass. 22 ottobre 1999, n. 13894, RV. 215787), non può condividersi. Il reato in esame consiste, infatti, nel trascurare di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni e esplosivi, le cautele necessarie "per impedire" che le persone indicate nel comma 1 dello stesso articolo "giungano ad impossessarsi agevolmente". Orbene, interpretando la disposizione di legge secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole (art. 12 prelegggi) risulta che la proposizione principale, che costituisce, peraltro, anche la condotta tipica, consiste nel "trascurare di adottare le necessarie cautele", mentre la proposizione subordinata finale retta dalla preposizione "per" sta ad indicare lo scopo per il quale le cautele debbono essere adottate. La circostanza, dunque, che si verifichi l'evento che la disposizione incriminatrice tende ad "impedire", e cioè che i soggetti protetti "giungano ad impossessarsi delle armi", è estranea alla fattispecie per la cui sussistenza è sufficiente la mancata adozione delle necessarie cautele in presenza di una situazione di fatto tale che le imporrebbe. E che tale debba essere la interpretazione è confermato dall'ulteriore elemento sintattico dell'uso del congiuntivo (giungano ad impossessarsi), modo del verbo che viene utilizzato quando l'azione viene rappresentata soltanto come possibile. Va d'altra parte considerato che la finalità che il legislatore si propone di conseguire con le contravvenzioni in materia di armi, è la prevenzione dei delitti contro la vita e la incolumità individuale (secondo il codice penale) o la sicurezza pubblica (secondo la legge in esame), per cui viene posto nei confronti del "possessore" di armi l'obbligo di tenere determinate condotte, come quella di denunziarle e di custodirle, con "ogni diligenza" o con "le necessarie cautele", indipendentemente dal fatto che la circolazione di tali strumenti, al di fuori del controllo della p.s. od il loro impossessamento da parte di determinate persone, produca o meno la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico che si intende tutelare. Il reato di cui all'art. 20-bis, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110 è, dunque, un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato "le cautele" che sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinanza diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma 1 dello stesso articolo "sia giunta o meno" ad impossessarsi dell'arma o delle munizioni. Nè per effetto di tale interpretazione può ritenersi che la contravvenzione di cui all'art. 20-bis, comma 2, sia una inutile ripetizione di quella di cui all'art. 20, comma 1, della stessa legge che prescrive che "la custodia delle armi ... deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza".
Entrambe le ipotesi contravvenzionali, infatti, sono dirette alla realizzazione dello stesso "scopo" (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'art. 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i "possessori" delle armi diretto ad impedire che "chiunque" possa impossessarsene;
la disposizione di cui all'art. 20-bis, comma 2, è diretta, invece, ad impedire che giungano ad impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede la adozione di "cautele necessarie", ovverosia di cautele dirette proprio ad evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento.
Deriva che, secondi i principi generali, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 20-bis, comma 2, legge 110/75 non è sufficiente il solo possesso dell'arma -al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza-, ma è necessario (tenuto, anche, conto della maggiore gravità nel massimo della sanzione) che sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi la esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua la adozione di "cautele" specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di "chiunque", ma da parte di una persona appartenente ad una delle categorie indicate dalla legge.
Con riferimento al caso di specie, in applicazione dei principi esposti, il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato. Al riguardo, come posto in evidenza nella memoria difensiva, dal capo di imputazione contestato non risulta (nè al riguardo nulla è stato dedotto dal procuratore generale ricorrente), che nella specie vi fosse una situazione di fatto tale da far ragionevolmente presumere che una delle persone indicate nel comma 1 dell'art. 20-bis, comma 1, potesse impossessarsi del fucile e delle munizioni custodite dal ON;
dall'altra il gip ha ritenuto - con valutazione di fatto, che rientrando nei poteri esclusivi del giudice di merito (cfr. cass. 8 novembre 1984, n. 2617, RV. 168368), si sottrae a censura in questa sede di legittimità, non evidenziandosi profili di manifesta illogicità-, che il fucile e le munizioni fossero custodite con le necessarie cautele.
Nè deve trarre in inganno la espressione della sentenza secondo la quale la adeguatezza della custodia doveva dedursi dalla circostanza che l'arma, custodita nel ripostiglio, era rimasta sotto la "signoria" del ON, in quanto è evidente che il gip con tale espressione non voleva affermare che l'imputato era sempre presente, come assume il p.m., ma più semplicemente che le modalità della custodia erano tali da escludere che fosse venuto meno il controllo e la vigilanza del ON sulle medesime. Va aggiunto, peraltro, che per l'esercizio della "signoria", intesa come relazione di fatto tra una persona ed una cosa, non è affatto necessario, "la presenza costante" dell'obbligato sul luogo dove la cosa è custodita. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004