Sentenza 30 ottobre 2007
Massime • 1
Il reato di omessa custodia di armi (art. 20 bis L. n. 110 del 1975) è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati.
Commentario • 1
- 1. Condannato per omessa custodia il proprietario dell'arma usata per un suicidio (Cass. 29849/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2007, n. 45964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45964 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 30/10/2007
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1621
Dott. BONITO FR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 025956/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA LO RA, N. IL 06/04/1950;
avverso ORDINANZA del 26/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di COSENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO RA MARIA SILVIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO FR, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
In data 7.07.07 FR AO IS ricorreva alla Corte di legittimità impugnando l'ordinanza con la quale, il precedente 26.06, il Tribunale di Cosenza, in sede di riesame, nell'ambito del procedimento penale a suo carico per i reati di cui all'art. 612 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, aveva parzialmente accolto il proposto gravame, ordinando il dissequestro dei beni oggetto della misura (una pistola giocattolo ed un pugnale ed alcune munizioni) confermando il sequestro del fucile da caccia di sua proprietà, sequestro probatorio convalidato dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cosenza con decreto del 17 maggio 2007. Lamentava il ricorrente la violazione di legge prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e la mancanza di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., coma 1, lett. e), in relazione all'art. 324 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, nonché in relazione all'art. 240 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 20 bis. Esponeva, in particolare,
l'istante, che il decreto di convalida del sequestro probatorio, decreto adottato dal P.M. in data 17.05.07, si appalesava all'evidenza del tutto privo di motivazione, giacché attraverso un modulo prestampato esso si limitava all'indicazione delle fattispecie incriminatici (art. 612 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 20 bis senza indicare in quest'ultimo caso neppure l'ipotesi del caso concreto rispetto alle tre contemplate dalla norma) ed al richiamo dell'atto di sequestro operato dalla P.G..
Il Tribunale del riesame, denunciava l'istante, nonostante la diffusa censura della difesa sul punto, aveva del tutto ignorato la questione. Anzi, sempre secondo l'illustrata censura, il giudice di prima istanza avrebbe ritenuto sussistenti i reati contestati, quanto meno in ordine al fumus delicti, in quanto desumibili esse figure di reato dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M., atti, denunciava con forza la difesa istante, ignoti all'indagato, destinatario della misura impugnata.
Con successiva doglianza censurava il ricorrente la motivazione di prime cure laddove il Giudice "a quo" aveva negato la restituzione del fucile sequestrato, pur in presenza dell'eventuale vizio di motivazione del provvedimento impugnato, giacché si configurerebbe nel caso in esame una ipotesi di confisca obbligatoria. Di qui una sorta di "autolegittimazione" del sequestro, secondo felice sintesi argomentativa della difesa.
Ha illustrato sul punto la diligente difesa ricorrente che l'affermazione del Tribunale integrerebbe un chiaro errore di diritto, giacché il fucile era detenuto legittimamente e non ricorreva alcuna delle ipotesi prevista dalla legge per l'applicazione necessaria della confisca.
Ha infine lamentato il ricorrente la insussistenza nel caso di specie della ipotesi delittuosa contestata di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, che non ricorrerebbe al di fuori delle ipotesi di effettivo impossessamento dell'oggetto da parte di taluno. Anzi, sul punto, atteso - secondo affermazione difensiva - il contrasto di giurisprudenza in ordine al requisito dell'effettivo impossessamento o meno dell'oggetto pericoloso, si ravviserebbe l'ipotesi di un necessario intervento delle sezioni unite che veniva richiesto esplicitamente.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Giova osservare, infatti, con argomento di ogni altra considerazione assorbente, che il provvedimento impugnato è del tutto privo di motivazione, sia in relazione alle esigenze probatorie, sia in relazione alla sussistenza del "fumus delicti".
Sotto tale ultimo profilo, inoltre, ancorché estranea alle funzioni di questa Corte nel contesto in esame la delibazione in ordine alla sussistenza o meno del reato giustificativo della misura impugnata, giova rammentare che il ricorrente dovrebbe rispondere del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis (giacché acquisito che l'autore delle supposte minacce sarebbe il fratello NS) e l'ipotesi criminosa sussisterebbe perché i militari intervenuti nella perquisizione domiciliare avrebbero trovato un fucile da caccia di sua proprietà, regolarmente denunciato e detenuto, appoggiato su un letto. In relazione a tali fatti ed alla definita condotta sui quali interverrà la valutazione decisoria del giudice territoriale di merito, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: "Il reato di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 bis, comma 2, è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato le cautele che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma 1 del citato articolo sia giunta o meno a impossessarsi dell'arma o delle munizioni.
Nè per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione "de qua" sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'art. 20, comma 1, della citata legge, che prescrive che "la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza". Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso "scopo" (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'art. 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i "possessori" delle armi, diretto a impedire che "chiunque" possa impossessarsene;
la disposizione di cui all'art. 20 bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di "cautele necessarie", ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Deriva, secondo i principi generali, che ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, comma 2, non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di "cautele" specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di "chiunque", ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dalla legge, ossia nell'art. 20 bis, comma 1 (così Cass. pen., Sez. 1, 12/05/2004, n. 31555). L'impugnato ordinanza va pertanto annullata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione del fucile all'avente diritto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2007