Sentenza 6 dicembre 2002
Massime • 1
Non integra gli estremi del reato impossibile (art.49 cod. pen.) l'inesistenza meramente accidentale dell'oggetto del reato (sostanza stupefacente) dal luogo in cui era stato, in precedenza, occultato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2002, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Pasquale TROJANO Presidente
dott. Bruno OLIVA Componente
dott. Ilario Salvatore MARTELLA "
dott. Antonio Stefano AGRÒ "
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)RG AY, nato a [...] il [...];
2)PS AB, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza, in data 25 giugno 2002, del Tribunale di Catania;
sentita la relazione dal consigliere Ilario S. Martella;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen., Dott.Aurelio GALASSO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con provvedimento in data 25 giugno 2002, il Tribunale di Catania, ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 3 giugno 2002 dal G.I.P. dello stesso Tribunale nei confronti di RG AY e PS AB, per il reato di cui agli artt.li 110, 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Principale fonte indiziaria, a carico di entrambi i prevenuti, veniva ritenuta quella emersa dall'esito dei servizi di appostamento e di controllo effettuati in località "Gelso Bianco", nei pressi di un cavalcavia congiungente due aree di servizio: il 13 aprile 2002 i militari operanti avevano, infatti, rinvenuto in tale zona quattro Kg. circa di cocaina e un Kg. di marijuana (che avevano sostituito con altro materiale confezionato con le stesse modalità)e, nello stesso punto in cui lo stupefacente era stato trovato, il 30 maggio 2002 avevano notato lo PS scavare, mentre ol RG lo attendeva in auto.
Con i proposti ricorsi si eccepisce:
- inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 606 co. 1° lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 267, 268 e 271 c.p.p.). Si osserva che il Tribunale ha tentato di superare le doglianze dedotte nei motivi di riesame in ordine alla inconsistenza indiziaria degli esiti delle intercettazioni telefoniche operate dalla polizia maltese, col ritenere che il G.I.P. avesse ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non già dai risultati delle intercettazioni predette, quanto dal " tentativo del RG e dello PS di risppropriarsi della sostanza stupefacente e dalla infondatezza delle dichiarazioni rese a discolpa". Così non è atteso che il G.I.P. ha ritenuto di "doversi riportare per ciò che concerne l'esposizione dei fatti e i risultati delle indagini proprio al contenuto delle citate intercettazioni telefoniche richiamate nella richiesta del P.M., non ciò violando il disposto degli artt. 267 e 268 c.p.p.;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Si sostiene che ricorre nella fattispecie la figura del reato impossibile, per cui, ai sensi dell'art. 49 co. 2° c.p., va esclusa la punibilità dell'agente qualora, per la innidoneità dell'azione, ovvero per la inesistenza dell'oggetto di essa sia impossibile l'evento dannoso o pericoloso: sul punto il Collegio ha omesso di fornire adeguata motivazione;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in quanto il vizio risulta da testo del provvedimento impugnato (art. 606 co. 1° lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.).
Si rileva che l'assunto accusatorio in ordine al presunto occultamento della sostanza stupefacente, posto in essere da entrambi gli indagati, non risulta riscontrato da alcun dato oggettivo e deve, pertanto, qualificarsi quale personale convincimento del giudice a quo.
La motivazione adottata si rileva fittizia, atteso che dalle semplici frasi stereotipe o di stile utilizzate dal Collegio, non è dato verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui giudice del merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. In particolare si osserva che nel verbale di sequestro redatto in data 30 maggio 2002 a carico di RG AY risulta essere stato disposto il sequestro di una busta di plastica, contenente cinque panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana, che non è mai stata nella disponibilità degli indagati e che, in data 13 aprile 2002, era stata riportata nel verbale di sequestro a carico di ignoti, mentre non risulta essere stato disposto il sequestro della sostanza non stupefacente, sostituita dalla polizia italiana.
Osserva in diritto
I ricorsi sono infondati in riferimento a tutti i dedotti motivi. Le dichiarazioni rese a propria discolpa degli indagati sono stati ritenute inattendibili e come tali idonee a confermare l'accusa, come la giustificazione (smentita dalla ricostruzione attestata nelle relazioni di p.g. in atti) secondo cui il 30 maggio 2002 essi avessero visto un uomo nascondere qualcosa nei pressi del cavalcavia ed avevano pensato di rendersi conto de visu di cosa si trattasse. Altrettanto inverosimile è stata ritenuta l'affermazione del RG, peraltro dichiaratosi disoccupato, di essere venuto a Catania da Malta con lo PS per fare alcuni acquisti e solo per prendere un caffè si sarebbero recati insieme, dal centro, presso l'area di servizio "Gelso Bianco" sito sull'autostrada.
Inconducente è stato, poi, ritenuto l'assunto, secondo cui sarebbe inutilizzabili - perché rimaste sconosciute nel presente procedimento - le intercettazioni telefoniche sulla base delle quali la polizia maltese aveva appreso che lo PS e il RG avevano occultato lo stupefacente e, conseguentemente, sarebbero privi di consistenza indiziaria gli esiti delle intercettazioni stesse:
sottolinea l'ordinanza impugnata che l'esame degli elementi dianzi richiamati rende intuitivo come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati emerga non già dalle intercettazioni, bensì dagli esiti dei servizi di appostamento e di controllo di cui si è detto.
Tale convincimento veniva ritenuto riscontrato da molteplici elementi, come la reazione repentina avuta dallo PS, dopo aver scavato per terra e preso in mano quanto ritenuto: secondo le attestazioni dei verbalizzanti, infatti, egli aveva subito buttato via il materiale prelevato e si era dato alla fuga attraversando l'autostrada a rischio della propria stessa incolumità. Allo stesso modo, il tentativo immediato del BO di fuggire a bordo della propria auto forzando il posto di blocco, tradiva inequivocamente la sua volontà di sottrarsi all'arresto, essendo consapevole delle proprie responsabilità.
A ciò da aggiungere che proprio in una delle sue aree di servizio sita sul tratto autostradale CT - PA, tre giorni prima del rinvenimento della sostanza, gli inquirenti avevano notato giungere sul posto, su un'autovettura "Nissan" i due indagati (che si accompagnavano ad una terza persona), che probabilmente accortisi di essere inseguiti, accelleravano e decelleravano l'andatura per far perdere le proprie tracce.
Richiamate le risultanze fattuali, quali elementi gravemente indizianti a carico degli indagati, si rileva che del tutto prive di fondamento sono da ritenere le ulteriori doglianze, in quanto:
I gravi indizi testè evidenziati sono stati acquisiti a seguito di indagini investigative svolte dalla p.g. e solo questi (prescindendo, dunque, da qualsivoglia operazione di intercettazione) sono stati motivamente posti a base dell'ordinanza impugnata;
del pari infondata è la tesi difensiva della ricorrenza in subiecta materia del reato impossibile (ex art. 49 c.p.) e ciò sul rilievo che la mancanza dello stupefacente nel luogo dove alcuni giorni prima era stato occultato è da ritenersi puramente accidentale. Trattasi, invece, di reato consumato, in quanto, come rilevato dal giudice del riesame, alla stregua delle risultanze delle indagini espletate, appariva evidente che agli stessi indagati dovesse riportarsi la disponibilità della sostanza stupefacente poi rinvenuta e sequestrata dalla p.g..
Consegue, da quanto sopra, il rigetto dei ricorso, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manca la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003.