Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/07/2003, n. 10425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10425 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
E N 6 IO 8 Z 9 1 , 2 A / IA R 4 6 / T R 6 IS - 2 A c e . G B T .R e e E . U R .P L L IB D A A L R . D E UBBLICA ITALIANA B T D IN NO EL1.042 5 / 03 A E I T T S 1 N N IA E 3 E S 1 S R I E . E A N T A LA CORTE SU EM DICASSAZIONE Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SACCUCCI - Presidente Dott. Bruno R.G.N. 4808/99 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere- Cron.23295 Dott. Nino FICO Rel. Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 10/02/03 Dott. Guido RAIMONDI Consigliere - M.CC ha pronunciato la seguente 560 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10presso rappresenta e difende ope legis;
APIE SUPREMA DI CASSAZIONE ONE CIVILE - ricorrente 63409
contro
TECH SNC, in persona del legale PREMEK HI pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA VIA SAVOIA 72, presso lo studio legale CASO CIAGLIA, difesa dagli avvocati LEONARDO MANGIONE, VALERIA MAZZARELLI, giusta procura in calce;
2003 377 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 54/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 06/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 9 agosto 1996 il Tribunale di Trieste ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso, in favore della Premek Hi Tech s.r.l., della somma di fire 7.000.000, con gli interessi legali da lla do manda, in qua nto inde bitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni 1991 e 1992, di cui all'art.3 del D.L. n.853/84, convertito in L. n. 17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett.c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n.335 del 17 luglio 1969. Con sentenza del 6 febbraio 1998 la Corte di Appello di Trieste, decidendo sull'appello proposto in via principale dal Ministero delle Finanze e in via incidentale dalla contribuente, ha confermato in toto la decisione di primo grado. Avverso la decisione d'appello il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi proposti il ricorrente ha chiesto applicarsi lo ius superveniens dell'art. 11, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sia con riguardo all'importo da rimborsare per ciascuno degli anni considerati, avendo tale norma fissato retroattivamente nuove misure della tassa per gli anni successivi al primo (o di mantenimento dell'iscrizione) e limitato il rimborso alla differenza tra dette misure e le somme pagate dalla società contribuente, sia quanto alla misura degli interessi sulle somme da rimborsare, avendo la norma previsto che fossero dovuti al tasso legale vigente alla data del 1° gennaio 1999, di entrata in vigore della legge, quindi al tasso del 2,50%. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che l'applicazione di norme sopravvenute può venire in considerazione solo se si tratta di norme riguardanti questioni ancora a perte, ovvero punti della decisione non coperti da giudicato, rimanendo altrimenti detti punti o questioni sottratti all'incidenza di mutamenti normativi. Dalla sentenza impugnata risulta che la misura degli interessi non ha formato oggetto di censura in appello e che in sede di precisazione delle conclusioni il Ministero delle Finanze ha rinunciato a tutti i motivi formulati, esclusi quelli concernenti la competenza e la decadenza dal diritto al rimborso per decorso del termine di tre anni dal pagamento della tassa, sicché, essendosi su entrambi i punti formato il giudicato, su quello del tasso degli interessi come su quello della condanna al pagamento della somma di lire 7.000.000, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del grado.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 1.000,00 per onorari. Roma, 10.2.2003RomaRomy il presidente il cons. est. colaer CORTE CANCELLIERE E ION dort luigi Rittano Z A S AS 10 CANCELERINDEPORTATA IN : 02LUG 7793 W LGA dott Leigh