Sentenza 12 aprile 2006
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Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606, primo comma, lett. d) ed e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non fa venire meno il limite della contestualità, espresso dalla necessità che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato, e quindi va letta con riferimento esclusivo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte chiarisce che la novella normativa non consente la censura della selezione delle prove da parte del giudice del merito, neppure se il ricorso risulti autosufficiente contenendo la trascrizione dei verbali di prova, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2006, n. 19383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19383 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 676
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 27343/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI IM, n. a Bari il 27 luglio 1932;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 4 aprile 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto a.s.r. limitatamente al reato art. 617 bis.
Udito, per la parte civile, l'Avv. TETI IM;
Udito il difensore Avv. AGASSINO Calogero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IM UT impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai delitti di ingiuria e di installazione di impianti per l'abusiva intercettazione di conversazioni altrui.
Propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello, perché celebrato nella sua contumacia nonostante una richiesta di rinvio presentata dal difensore di fiducia intenzionato a rinunciare alla difesa.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua colpevolezza per il delitto di ingiuria, contraddittoriamente fondata su deposizioni riconosciute inattendibili e utilizzate come riscontri alla deposizione interessata della persona offesa TA UZ. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'erronea interpretazione dell'art. 617 bis c.p., erroneamente ritenuto applicabile anche a intercettazioni ambientali, oltre che telefoniche o telegrafiche, in violazione del divieto di analogia in materia penale. Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto previsto dall'art. 617 bis c.p., lamentando un'erronea valutazione delle prove al riguardo.
2. Il primo motivo del ricorso è infondato, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire (Cass., sez. un., 28 febbraio 2006, Grassia, m. 232905);
mentre l'art. 107 c.p.p., comma 3 prevede che la rinuncia al mandato non abbia effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata su una ragionevole valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto corroborate da altre testimonianze.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. D'altro canto è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima" (Cass., sez. 3^, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez. 4^, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349). Sicché, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1^, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. 6^, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. 2^, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. 3^, 20 settembre 1995, Azingoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. 6^, 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. 4^, 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. 2^, 13 maggio 1997, Di Candia, m. 208229, Cass., sez. 1^, 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. 3^, 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404).
3. Fondato è invece il terzo motivo del ricorso. Non v'è dubbio infatti che l'art. 617 bis c.p. punisce esclusivamente le intercettazioni di conversazioni telegrafiche o telefoniche, non essendo applicabile all'installazione di strumenti destinati all'intercettazione di conversazioni ambientali. È l'art. 615 bis c.p. la norma che punisce le indebite intercettazioni ambientali, ma solo quando si tratti di conversazioni che si svolgano nei nell'abitazione o in altri luoghi di privata dimora. Sicché si è escluso in giurisprudenza che la tutela di cui all'art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) sia estensibile allo stabilimento industriale in cui l'imprenditore si rechi saltuariamente per svolgere le funzioni di direzione e di controllo che gli competono, in quanto detto luogo non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. i quali presuppongono un soggiorno, sia pur breve, ma di una certa durata (Cass., sez. 5^, 4 giugno 2001, Rosina, m. 220206). Vero è che, secondo una giurisprudenza risalente ma costante, "il concetto di privata dimora, ai fini del reato di violazione di domicilio, è più ampio di quello di casa di abitazione, rientrando nel concetto medesimo anche ogni altro luogo, diverso dalla casa di abitazione, dove la persona si sofferma per compiere, anche in modo contingente o transitorio, atti della sua vita privata, quali manifestazioni della sua attività per motivi diversi (di commercio, di lavoro, di studio, di svago, eccetera)" (Cass., sez. 2^, 27 marzo 1973, Spiritoso, m. 124962, Cass., sez. 1^, 5 marzo 1976, Granzotto, m. 134378, Cass., sez. 5^, 26 ottobre 1983, Logiudice, m. 161605). Tuttavia questi luoghi, come gli uffici privati, possono essere considerati di privata dimora solo nei confronti di chi possa esserne legittimamente escluso, non certo nei confronti di chi abbia diritto di accedervi liberamente. Sicché nel caso in esame deve ritenersi che, essendo il ricorrente certamente legittimato ad accedere agli uffici dei suoi dipendenti, manchino gli estremi anche del delitto previsto dall'art. 615 bis c.p.. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all'imputazione di cui all'art. 617 bis c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena di otto mesi di reclusione, residuando la sola pena di trecento Euro di multa irrogata per il delitto ingiuria. Va pure disposta di conseguenza la riduzione della somma liquidata per i danni in favore della parte civile, determinandosene l'importo in Euro 2.000,00, a norma dell'art. 620 c.p.p., lettera l).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui all'art. 617 bis c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena di mesi otto di reclusione e riduzione a Euro 2.000,00 della somma liquidata in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno.
Rigetta nel resto il ricorso. Compensa per una metà le spese relative all'azione civile, che liquida per l'intero in favore della parte civile TA UZ in Euro 2.814,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006.