Sentenza 18 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2001, n. 6798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6798 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 6798/01 A ITA TAN IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6099/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Marino Donato Santojanni Presidente Cron.15411 Dott. Guglielmo Sciarelli Consigliere Rep. Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Ud. 8 marzo Dott. Aldo De Matteis Consigliere 2001 Dott. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IM FE, elettivamente domiciliato in Roma, via di Trasone 8/12, presso l'avv. Ercole Forgione, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente che lo rappresentano e difendono giusta delega in 1084 n atti;
intimato costituito con procura avverso la sentenza n. 87/99, decisa il 10 marzo 1999 e pubblicata il 17 marzo 1999, resa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento n. 305/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Carlo, De Angelis nell'interesse dell'I.N.P.S.; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7 novembre 1989 IM VA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Castrovillari riconoscimento del proprio1'I.N.P.S. al fine di ottenere il diritto alla reversibilità della pensione goduta dal padre IM FE, deceduto in data 11 gennaio 1981. Il Giudice adito, con sentenza n. 62/98 in data 16 - 29 aprile 1998, accoglieva la domanda. Interponeva appello 1'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 87/99, emessa in data 10 - 17 marzo 1999 in contraddittorio con IM FE, costituitosi nella qualità di successore a titolo universale di IM VA, in accoglimento del gravame, riformava l'impugnata sentenza respingendo la domanda di parte attrice e così, per quanto rileva 2 1 in questa sede, motivava la decisione. Osservava che in presenza di certificazione anagrafica da cui risultava che l'IM VA non faceva parte del nucleo familiare dell'IM FE e in mancanza di qualsiasi deduzione probatoria ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado al fine di dimostrare "l'effettiva dipendenza economica 0, quanto meno l'effettiva convivenza con il proprio genitore", non vi era spazio per l'esercizio da parte del Collegio dei poteri discrezionali di cui all'art. 437, comma 2, cpc. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione IM FE, nella qualità di erede universale di IM VA, con atto notificato in data 13 marzo 2000; deduce due motivi. L'I.N.P.S. si è costituito col mero deposito di procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel corso dell'orale discussione il difensore dell'I.N.P.S. ha rilevato che la notifica del ricorso introduttivo del presente ingiudizio di legittimità è avvenuta direttamente all'Istituto persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede di Castrovillari, anziché al procuratore costituito nel giudizio di secondo grado. Ha rimesso alla Corte ogni valutazione in ordine alle conseguenze di tale anomalia quanto all'ammissibilità del ricorso. Peraltro la notificazione è inesistente quando manchi ovvero quando sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto 3 A dalla legge mentre è nulla allorché sia stata eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla collegamento con il destinatario legge, ma che presentino un nulla, e resta sanata con la della notifica;
pertanto costituzione, avvenuta nel caso in esame mediante deposito di procura, la notificazione dell'atto di impugnazione in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un il destinatario, quale appunto astratto collegamento con risulta il domicilio personale, ove la notificazione è stata effettuata (ex pluribus Cass. civ., sez. T., 2 agosto 2000, n. 10136, Cass. civ., sez. II, 7 aprile 2000, n. 4356, Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2000, n. 5011, Cass. civ., sez. un., 22 dicembre 1999, n. 925 Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1999, n. 11360). Col primo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 RDL 14 aprile 1939 n. 636, degli artt. 2 e 13 legge 4 aprile 1952 n. 218, dell'art. 22 legge 21 luglio 1965 n. 903, e ancora dell'art. 116 cpc, nonché il vizio di motivazione. Si afferma al riguardo che il Tribunale sarebbe venuto meno al dovere di accertare di ufficio i presupposti per la concessione del beneficio. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione dell'art. 437, secondo comma cpc nonché il difetto di motivazione. Si osserva che il Tribunale ha errato non ammettendo la prova 4 testimoniale dedotta,"indispensabile ai fini della decisione della causa". I due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a censurare il mancato ricordo ai poteri di ufficio del giudice del lavoro, posto che la deduzione probatoria in ordine alla vivenza a carico è stata avanzata solamente in grado di appello. Le doglianze così prospettate non appaiono fondate. Invero il ricorso introduttivo del giudizio secondo lo speciale rito del lavoro deve contenere, ai sensi dei numeri 4 e 5 dell'art. 414 cpc, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda nonché l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi. Atteso che il figlio maggiorenne può chiedere la reversibilità della pensione del genitore deceduto solo se risulti l'inabilità e la così detta vivenza a carico la cui prova non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra i due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale о quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile, l'attore doveva enunciare il fatto e dedurre gli opportuni mezzi di prova, tanto più necessari in presenza di contrarie risultanze anagrafiche, non potendo certo essergli ignota l'esistenza di due distinti stati di famiglia, relative ad abitazioni site in diversa strada. Anche nel rito del lavoro, invero, l'attore ha l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto del quale chiede 5 la tutela, senza poter frazionare la prova testimoniale nei due diversi gradi del giudizio di merito, mentre il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 c.p.c. è finalizzato a sopperire a difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove oppure a chiarire o eliminare incertezze (Cass. civ., sez. lav., 1 ottobre 1997, n. 9596). Vero è che nello speciale rito e in particolare nella materia dove, per la particolare della previdenza ed assistenza, natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di prova quando le risultante giudizio fondata sull'onere della di causa offrono significativi dati di indagine, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2000, n. 6592). Peraltro la norma dispensa la dall'onere della formale richiesta della prova e dagliparte relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto oneri della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei Л fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa (Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2000, n. 9034). Si osserva infine che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio involge un giudizio di mera opportunità rimesso ad un apprezzamento discrezionale del giudice che si sottrae al sindacato di legittimità Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 1999, n. 10658), il cui omesso esercizio non esige ritenere che lo stessoespressa motivazione, dovendosi giudice abbia, per implicito, considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite (Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1999, n. 370). Il ricorrente censura la motivazione offerta al riguardo dal Tribunale, nel senso che il ricorrente poteva avanzare in prime richiesta di mezzi di prova ammissibili ecure rituale concludenti, col mero richiamo al dovere di effettuare anche di ufficio gli accertamenti in ordine ai presupposti dell'azione volta a conseguire dei benefici previdenziali, senza considerare che l'esercizio dei poteri di indagine deve pur sempre svolgersi nell'ambito di precise allegazioni e deduzioni delle parti e non può essere invocato per sopperire a carenza di attività delle 7 n stesse. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per pronunciare, nei confronti del ricorrente soccombente, condanna al rimborso delle spese sostenute dall'INPS nel presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del preserve giudizio di legittimità Roma, 8 marzo 2001 IL PRESIDENTE Meorino Saurojanni Allante yourIL CONSIGLIERE ESTENSORE I IL CANCELLIERE A D 0 3 S 1 , Depositato in Cancelleria 3 S . O 5 A T L T 18 MAG. 2001 L . R , O A N A oggi,. ' B S L I E 3 L P IL CANCELLIERCANCE D E 7 S - D I A 8 I - T N S 1 S G 1 N O O E P S E A M I I D G A E A G , E O D O L T E R T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D 8