Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
È nullo il decreto di citazione per il giudizio immediato che rechi l'errata indicazione del termine per accedere al rito abbreviato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse viziato il decreto di citazione per il giudizio immediato che erroneamente indicava in giorni sette il termine per formulare la richiesta di rito alternativo, nonostante fosse già in vigore la legge n. 63 del 2001 che aveva sostituito tale termine con quello di giorni 15).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2004, n. 41646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41646 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 05/05/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 758
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 044958/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AB ZI N. IL 01/01/1972;
2) MI ED N. IL 01/03/1982;
avverso SENTENZA del 04/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. Imperio che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
LA ZI e AM ME erano tratti a giudizio immediato con decreto del 17/8/2001 avanti al Tribunale di Busto Arsizio per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 73 e 80 lett. A-B-C d.p.r. n. 309/90 perché vendevano o offrivano in vendita in più
circostanze di tempo e di luogo (Milano e Cairate) e a più persone dosi di stupefacente del tipo eroina.
Subito dopo l'avvenuto accertamento della costituzione delle parti, il difensore degli imputati eccepiva la nullità del decreto di giudizio immediato, perché tale decreto indicava in sette giorni, anziché quindici, il termine per chiedere il giudizio abbreviato. Con ordinanza del 31.10.2001 il Tribunale rigettava l'eccezione affermando che "non può farsi luogo a pronuncia di nullità, trattandosi di ipotesi non prevista dalla legge e stante il principio di tassatività delle cause di nullità".
Con sentenza del 5.12.2001 il Tribunale di Busto Arsizio condannava gli imputati, escluse le aggravanti e unificati i vari episodi con il vincolo della continuazione, ad anni otto mesi sei di reclusione e L. 60.000.000 di multa ciascuno.
La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, rigettando anche il motivo relativo alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato, per errata indicazione del termine concesso per accedere al rito abbreviato.
Avverso la sentenza gli imputati ricorrono in Cassazione e ripropongono con il ricorso la menzionata questione deducendo la inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 178 lett. C, 180 e 458 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. B) c.p.p.. L'eccezione è fondata e va accolta.
Invero, come precisato dai ricorrenti, alla data di emissione del decreto di giudizio immediato (17/8/2001) era già in vigore la legge n. 63 dell'1/3/2001 e, pertanto, il termine di gg. Sette in precedenza previsto era sostituito con quello di gg. 15 (artt. 14 e 26 disp. Transitorie della legge richiamata).
Sicché l'avvertimento contenuto nel decreto di citazione, e diretto all'imputato per la scelta del giudizio abbreviato o del patteggiamento al nuovo termine doveva fare riferimento. Non vale assolutamente l'assunto fatto presente dal giudice di primo grado con ordinanza e sentenza e di poi confermato in sentenza dalla Corte di Milano secondo cui l'indicazione del termine minore di gg. Sette e di cui alla normativa di poi sostituita costituisca una mera irregolarità e non già una nullità del decreto e del procedimento che ne è seguito, sanabile unicamente con l'emissione di nuovo decreto con indicazione di gg. 15 per la scelta del rito. Ciò per la ragione che la prospettata questione (maggior termine offerto alla difesa per la scelta dell'abbreviato) attiene al diritto di difesa dell'imputato e la concessione o previsione di minor termine (gg. Sette) contenuto nel decreto in concreto si è risolta in pregiudizio e compressione di tale diritto.
In definitiva si è realizzata la inosservanza di una norma (art. 458, 1^ comma, c.p.p. come sopra novellata) posta a tutela della difesa dell'imputato riducendo per questi il termine per l'esercizio del diritto di scelta del rito.
Il che ha comportato la nullità di cui all'art. 178 lett. C) c.p.p., all'uopo espressamente prevista.
Nullità che, per altro, è stata ritualmente eccepita in dibattimento di primo grado (v. verbale del dibattimento e relativa ordinanza di rigetto) e riproposta con i motivi di appello. La sentenza di primo grado e quella di appello vanno per l'effetto annullate e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.
La decisione sulla esaminata eccezione assorbe ogni altra questione dedotta dai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004