Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1998, n. 1898
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Sentenza 15 giugno 1998

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In materia edilizia , qualora nel corso di lavori autorizzati di trasformazione interna e ristrutturazione di un edificio si manifestino crolli, anche spontanei, di una parte del fabbricato, si rende necessaria richiedere il rilascio di una nuova concessione edilizia in quanto si tratta di eseguire lavori di ristrutturazione diversi da quelli precedentemente assentiti.

Non si verte in materia di sindacato di legittimità dell'attività amministrativa qualora il giudice qualifichi diversamente un intervento edilizio, ritenendolo assentibile con concessione in luogo di autorizzazione.

La nozione di ristrutturazione edilizia comprende il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, volti a trasformare l'organismo edilizio preesistente, il quale deve rimanere il medesimo per forma, volume ed altezza, onde è estranea a detta categoria la creazione di nuovi volumi sia in ampliamento sia in sopraelevazione, esclusi quelli tecnici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1998, n. 1898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1898
    Data del deposito : 15 giugno 1998

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