Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 3
In materia edilizia , qualora nel corso di lavori autorizzati di trasformazione interna e ristrutturazione di un edificio si manifestino crolli, anche spontanei, di una parte del fabbricato, si rende necessaria richiedere il rilascio di una nuova concessione edilizia in quanto si tratta di eseguire lavori di ristrutturazione diversi da quelli precedentemente assentiti.
Non si verte in materia di sindacato di legittimità dell'attività amministrativa qualora il giudice qualifichi diversamente un intervento edilizio, ritenendolo assentibile con concessione in luogo di autorizzazione.
La nozione di ristrutturazione edilizia comprende il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, volti a trasformare l'organismo edilizio preesistente, il quale deve rimanere il medesimo per forma, volume ed altezza, onde è estranea a detta categoria la creazione di nuovi volumi sia in ampliamento sia in sopraelevazione, esclusi quelli tecnici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/1998, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Tonini Paolo Maria Presidente del 15/6/98
1. Dott. Savignano Giuseppe Consigliere SENTENZA
2. " GN ON " N.1898
3. " GR AR " REGISTRO GENERALE
4. " Novarese Francesco " N.9260/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ED RA n. a Sassuolo (MO) il 13 febbraio 1952 e RA GE n. a S.Cipriano d'Averso (LE) il 5 agosto 1945
avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena del 12 gennaio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Vittorio Meloni che ha concluso per inammissibilità del ricorso udito il difensore Avv. Francesco Ferri di Modena
Svolgimento del processo
RE AN e ZA GE hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Modena in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., emessa il 12 gennaio 1998, con la quale veniva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di sequestro preventivo di alcuni fabbricati, pronunciata dal G.i.p. della Pretura della stessa città il 28 novembre 1997, deducendo quali motivi la violazione e la falsa applicazione dell'art.321 c.p.p. per insussistenza del "fumus commissi delicti" e dell'art.31 lett. d) della legge n.457 del 1978, giacché gli interventi effettuati nel primo fabbricato erano inquadrabili in quello di ristrutturazione edilizia, secondo la tipologia contemplata dallo strumento urbanistico vigente, in quanto non vi era stata una demolizione totale ed una completa ricostruzione;
la inosservanza dell'art.321 c.p.p. per insussistenza del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato e l'erronea applicazione delle norme di P.R.G. e dell'art.7 l. n. 47 del 1985, giacché le difformità riscontrate rispetto al progetto originariamente assentito non rientrano nelle categorie della difformità totale o della variazione essenziale, ma in quella della difformità parzialè, l'insussistenza del fumus delicti anche per il secondo fabbricato e l'erronea applicazione dell'art.31 lett. c) l. n. 457 del 1978, nonché la violazione dell'art.5 l. 20 marzo 1865 n.2248 all. E, poiché i lavori realizzati, sebbene difformi dall'originario progetto, erano inquadrabili nell'intervento di restauro e risanamento conservativo, sicché era sufficiente una semplice autorizzazione edilizia, onde non era configurabile il reato previsto dall'art.20 l. n. 47 del 1985,mentre era stato disapplicato un atto amministrativo, preteso illegittimo, nel momento in cui non si era considerata l'autorizzazione in sanatoria, rilasciata dal Comune in data 6 settembre 1997, con la quale si erano rese conformi le opere eseguite in difformità dall'originario progetto, e si era contestata Ì esecuzione del fabbricato senza concessione edilizia. Motivi della decisione
I motivi addotti, al limite dell'inammissibilità, perché in fatto e riproducenti censure già trattate esaurientemente in appello, nonché poco rispettosi della preclusione endoprocessuale e delle caratteristiche del giudizio incidentale, sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Infatti occorre ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez.VI ud. 5 novembre 1992 dep. 25 gennaio 1993 n. 3919, Vinci guerra rv192758 confortata da numerose affermazioni in tal senso contenute in varie sentenze di queste sezioni unite cfr. Cass. sez.un-16 febbraio 1991 n. S.Bruno ed altri rv. 186999 e Cass.sez.un. 25 ottobre 1994 n. 19,De Lorenzo rv.199391 cui adde ex plurimis Cass. sez.un. ud.13 dicembre 1995 dep 29 gennaio 1996 n. 930,Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente , dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.
Peraltro la dettagliata descrizione del fatto non è l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi di motivazione, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione per rispondere a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi.
Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi (cfr.contra per l'integrale ricostruzione della vicenda storica attraverso la completa riproduzione degli atti Cass. sez.III 27 settembre 1994 n. 3661,Falso rv.200-168).
Pertanto sono inammissibili tutti quei riferimenti alla situazione preesistente ed allo stato dei luoghi ed alla loro descrizione (cfr.pagg.1 e 2;pag.4; pagg.
7-9 e 14-15 del ricorso), dovendosi, peraltro rilevare che la sussunzione degli interventi effettuati in quelli di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo è spesso effettuata attraverso la particellizzazione dei lavori eseguiti che singolarmente considerati sono stati ritenuti dai giudici di legittimità, amministrativi oppure ordinari, rientranti in quelli di manutenzione straordinaria e/o risanamento conservativo (cfr. pagg.16 e 17), ma che devono essere valutati nella loro globalità.
Inoltre il discorso verrebbe circoscritto solo alla pretesa disapplicazione di Un atto amministrativo illegittimo, ove si ritenesse che il c.d. giudicato cautelare non si formi soltanto a seguito delle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di. impugnazione, da questa Corte o dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di misure cautelari (Cass. sez.un. 28 luglio 1994 n. 11,Buffa rv.198213),ma anche in caso di mancata impugnazione del provvedimento cautelare sia esso di diniego o di accoglimento ovvero si interpreti l'affinata pronuncia di queste sezioni unite nel senso che non è consentito tramite l'appello ex art.322 bis c.p.p. rimettere in termini l'impugnante in ordine a censure concernenti la configurazione dei reati da far valere attraverso il diverso mezzo di impugnazione del riesame (Cass. sez.III 21 giugno 1994 n. 1512,Visciano rv.198182). Detta preclusione, logicamente, sarebbe rilevabile di ufficio, poiché concerne il principio del ne bis in idem cautelare. Tuttavia, anche a non voler accedere a questa rilettura della citata decisione, si deve rilevare che il Tribunale in sede di appello ha ritenuto che " gli edifici "A" e "C sono stati quasi integralmente demoliti e non sono viceversa parzialmente crollati" ed ha confortato questa tesi in base ai sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria, alla consulenza del P.M., alla visione delle fotografie, alla relazione tecnica allegata al progetto "che non evidenziava alcun pericolo" di crollo ed al "rinvenimento in cantiere di un elaborato grafico difforme da quelli approvati, che riportava esattamente le opere poi realizzate".
Inoltre per quanto attiene all'edificio "A" gli stessi ricorrenti ammettono di aver eseguito opere in difformità dalla concessione edilizia rilasciata, sicché tale fatto, pur qualificando diversamente il reato, renderebbe lecito il mantenimento del sequestro ed il rigetto dell'istanza di revoca.
Peraltro, sempre dall'impugnata ordinanza si apprende che sono stati realizzati nel fabbricato "A" "un porticato aperto molto più ampio di quello originario" ed "una scala di collegamento tra i due piani con struttura in cemento armato" e che "è stata aperta una finestra e trasformata una finestra in porta-finestra, non è stata aperta una finestra originariamente prevista, sul lato sud al posto di una tettoia preesistente è stata" eseguita " una nuova costruzione ad un piano", sicché, almeno per detta ultima costruzione, sussiste la totale difformità ed è legittimato il sequestro parziale. Tuttavia l'insieme di queste opere ha creato un aumento della superficie utile dell'immobile e soprattutto ha fatto perdere "tutti gli elementi architettonici caratterizzanti il vecchio edificio quali il forno, i pilastri in muratura. gli architravi in legno di sostegno alla copertura", sicché non può ritenersi rispettato il vincolo di riqualificazione e ricomposizione tipologica, previsto dal P.R.G., al quale soggiace la possibilità di considerare sussistente una ristrutturazione edilizia e non una "nuova" costruzione. A tal riguardo non è esatto quanto riferito in ricorso secondo cui tale qualificazione operata dallo strumento urbanistico concerna solo gli elementi e gli immobili di rilevante pregio storico ed artistico, giacché detti vincoli sono imposti da differenti leggi con diverse procedure e sono tutelati da altri precetti penali, mentre "la riqualificazione e ricomposizione tipologià, non è un ibrido che presenta i connotati della conservazione e dell'innovazione delle strutture preesistenti, ma appare quale mezzo necessario per adeguare alle mutate realtà socio-economiche ed alle differenti esigenz6 immobili, che per alcune loro caratteristiche rappresentano la "storia" ed il vissuto di quella popolazione.
Infatti si tratta di coniugare l'esigenza della conservazione e del rispetto dei connotati propri di un'area urbanistica, ritenuta dalla pubblica amministrazione da salvaguardare nelle sue caratteristiche peculiari, con la necessità di adeguare e ricomporre il tessuto urbano, riqualificandolo in virtù dell'esecuzione di impianti tecnologici e di interventi di ricomposizione tali da lasciare intatti i caratteri individualizzanti, sicché l'intervento edilizio Per il quale è richiesto la concessione edilizia rappresenta una ristrutturazione edilizia qualificata ed appare ad un tempo con un contenuto più ampio del semplice restauro e del risanamento conservativo di cui condivide, però, la funzione di ricomposizione dell'immobile e dello spazio urbano e di valorizzazione degli elementi da cui trarre la "cultura" urbanistica del luogo. Tale esegesi discende dalla lettura dell'art.22.4 delle N.T.A. del P.R.G., in cui si fa riferimento a "misurati interventi di adeguamento funzionale e distributivo" a "consolidamento strutturale " ed ad "adeguamento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari", informati "da un criterio di mantenimento e valorizzazione della configurazione volumetrica, compositiva, decorativa esterna, nonché degli elementi di strutturazione e configurazione interna di particolare pregio" , rispettando "travicelli e mensole in legno variamente sagomati" e le "principali- strutture architettoniche " in modo da lasciare integra "la significativa testimonianza della cultura progettuale e costruttiva dell'epoca di appartenenza" e da conservare per gli edifici rurali "ogni elemento tradizionale tipico della cultura contadina".
Pertanto sarebbe sufficiente notare l'ampliamento del porticato, l'esistenza di una scala di collegamento in c.a. e l'eliminazione del forno e degli architravi in legno per ritenere non più configurabile l'intervento assentito.
Inoltre, attesa la particolare destinazione nel P.R.G. della zona e della caratteristica della tipologia è pienamente condivisibile quella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.III ud. 11 ottobre 1982 dep. 6 gennaio 1983 n. 56,Bondi rv. 156760), che espressamente richiede il rilascio di una nuova concessione edilizia, "qualora, nel corso dei lavori autorizzati di trasformazione interna e ristrutturazione di un edificio, si manifestino crolli, anche spontanei, di una parte di fabbricato.., in quanto si tratta di eseguire lavori di ricostruzione diversi da quelli precedentemente" assentiti e perché la Pubblica amministrazione deve nuovamente accertare il rispetto del c.d. "vincolo di piano" , tanto più ove questo consista in una "riqualificazione e ricomposizione tipologica".
Inoltre la nozione di ristrutturazione edilizia in generale, nonostante nella fattispecie sia ulteriormente delimitata e qualificata, secondo quanto già evidenziato, comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, volti a trasformare l'organismo edilizio preesistente con la realizzazione di un edificio in tutto o in parte diverso, il quale, però, deve rimanere il medesimo per forma, volume ed altezza onde è estranea a detta categoria la creazione di nuovi volumi sia in ampliamento sia in soprelevazione, esclusi quelli c.d. tecnici (cfr. ex plurimis Cons. Stato sez.V 26 febbraio 1992 n.143), sicché, nella fattispecie la trasformazione della tettoia in una nuova costruzione ad un piano e l'ampliamento del porticato hanno operato detto incremento volumetrico escluso dalla nozione predetta. Nè, attesa la creazione di detto nuovo fabbricato, può richiamarsi la normativa del P.R.G. che ammette la compatibilità di errore del 2% dell'aumento volumetrico, giacché, nella fattispecie, si ha una nuova edificazione.
Del resto tale nozione è recepita nell'art.22.5 delle N.T.A. del P.R.G., in cui si richiede che le unità edilizie siano "conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria il e "salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi".
Peraltro, sempre più attente pronunce del giudice di legittimità amministrativo, adeguandosi all'impostazione adottata da questa Corte, escludono che possa essere ricompresa in detto concetto la demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche se il crollo è dovuto a cause accidentali (Cons.Stato sez. V 3 luglio 1996 n. 819),poiché la nozione come definita dall'art.31 lett. d) l. n. 457 del 1978 postula che l'organismo edilizio sul quale si effettuano gli interventi rimanga il medesimo per forma, volume ed altezza, giacché la ristrutturazione comporta interventi relativi al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di elementi nuovi e di impianti. sempre nel rispetto della cultura e dell'organizzazione urbanistica delle unità immobiliari (Cons. Stato sez. V 2266 febbraio 1992 n.143 cit.). Infine, sebbene non utilizzato dal giudice di merito per il doveroso rispetto dei limiti propri del giudizio cautelare, ove si voglia ulteriormente completare una motivazione esaustiva, si può valorizzare il rinvenimento in cantiere dell'effettivo progetto, diverso da quello fatto esaminare alla pubblica amministrazione, segno evidente della piena consapevolezza degli indagati di agire in contrasto con la normativa urbanistica, eseguendo un'opera non assentibile in virtù delle disposizioni del P.R.G.. Non è neppure conferente, in relazione a quanto fin qui esposto, il richiamo alla giurisprudenza in tema di totale difformità dalla concessione edilizia, giacché, nella fattispecie, si ha un organismo integralmente diverso per le caratteristiche qualitative cioè tipologiche indicate nello strumento urbanistico ("riqualificazione e ricomposizione tipologica" cioè ristrutturazione "qualificata") ovvero più semplicemente quelle proprie in generale della ristrutturazione edilizia, sicché quanto eseguito, esaminato nella sua globalità per il fabbricato "A", rientra nella nozione di totale difformità dalla concessione edilizia (cfr.parzialmente in termini ed amplius sull'argomento Cass. sez.III 14 luglio 1997 n. 6875, CI ed altri rv. 203434 non contraddetta da Cass. sez.III ud. 10 giugno 1994 dep. 2 luglio 1994 n. 7559, Di Bartolomeo rv.198388,citata in ricorso, ma alla stessa conforme, poiché concerne un difetto di motivazione della decisione cassata, che si limitava a descrivere l'edificazione "di due rampe di accesso al piano interrato, di una rampa di accesso al Piano terra, del l'ampliamento della superficie del piano terra, che era stata sopraelevata, e dell'aumento della superficie del primo piano" la cui "descrizione Potrebbe far supporre l'esecuzione di un piano in più rispetto al progetto e l'utilizzazione del piano seminterrato a garage pubblico", ma su ciò non si preoccupa di motivare la pronuncia cassata da quella sentenza).
Pertanto, in conclusione per il fabbricato "A", secondo quanto rettamente affermato dai giudici modenesi, la necessità della concessione edilizia deriva dall'essere stata eseguita una costruzione che non rientra nella nozione di riqualificazione e ricomposizione tipologica" e..quindi, anche in quella di ristrutturazione edilizia" ed appare una "nuova" edificazione in totale difformità dalla concessione edilizia, perché ha creato un organismo edilizio diverso per caratteristiche tipologiche da quello assentibile in virtù delle prescrizioni dello strumento urbanistico. Per quel che concerne il fabbricato "B" cioè il secondo motivo, una volta accertata in fatto dal giudice di merito la quasi integrale demolizione non dovuta neppure a crolli accidentali (ma tale ultima circostanza non assume particolare rilievo ai fini della configurazione del reato, se non per quanto attiene all'elemento psicologico, persino doloso), i lavori eseguiti ammessi difformi dal progetto originariamente assentito dagli stessi ricorrenti, non possono rientrare nella nozione di restauro e risanamento conservativo.
Infatti, secondo uniforme dottrina e giurisprudenza (Cass. sez.III 18 maggio 1994 n. 1054,Antolini rv.197635,citata in ricorso in maniera incongrua ed incompleta cui adde Cass. sez.III 26 maggio 1994 n. 6197,Greco ed altro rv.197691 e soprattutto Cass. sez.VI 20 giugno 1997 n. 5987,P.G. in proc. Coco rv. 208162), nei casi di risanamento conservativo è necessario che l'edificio rimanga identico nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali, anche quando si proceda al rifacimento parziale dei muri perimetrali ed alla rinnovazione del tetto, essendo necessario lasciare inalterate le strutture anche interne dell'edificio (Cass. sez.III ud. 25 novembre 1981 dep. 19 febbraio 1982 n. 1776,Ferrari rv.152381). Ed invero l'intervento di restauro o di risanamento conservativo, assentibile con mera autorizzazione o con denunzia di inizio lavori, per differenziarsi da quello di ristrutturazione edilizia, per il quale è necessaria la concessione edilizia, presuppone che rimangano intatte le strutture portanti del manufatto e che non intervengano modificazioni degli elementi tipologici, formali e strutturali della costruzione, mentre, a differenza della manutenzione straordinaria, non deve trattarsi di singoli interventi edilizi, bensì di una serie di opere, coordinate tra loro in base ad un progetto unitario, riferite all'intero edificio, globalmente inteso e tali da adempiere alla funzione di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale senza, però, immutare gli elementi essenziali tipologici, formali e strutturali, secondo quanto affermato anche in alcune perspicue decisioni dei giudici di legittimità amministrativi (Cons. Stato sez.V 17 dicembre 1996 n. 1551 e sez.V n. 807 del 1994). Pertanto il richiamo ad un organismo edilizio diverso per tipologia e struttura potrebbe giustificare l'imprecisa dizione dell'ordinanza, con la quale ci si riferisce alla "totale difformità" invece che alla più esatta formulazione dell'imputazione attinente all'"assenza di concessione edilizia".
Inoltre per meglio delimitare i connotati di questo intervento deve precisarsi che elementi tipologici dell'edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle varie classificazioni edilizie ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico, mentre quelli formali attengono alle caratteristiche relative alla disposizione dei volumi, delle rifiniture particolari della sagoma del prospetto tali da distinguerlo ed inquadrarlo in modo peculiare, costituendo "l'immagine caratteristica del l'edificio", ammettendo solo un minimo incremento volumetrico esclusivamente per impianti ed opere accessorie, tesi a recuperare e valorizzare l'uso dell'immobile, e quelli strutturali si riferiscono ai materiali che lo compongono anche non riguardanti la struttura portante e l'aspetto esteriore del manufatto (ex.gr. muratura in pietrame, tetto in coppi e struttura portante in mattoni e malta cementizia). in ordine all'altro aspetto del secondo motivo cioè quello della pretesa disapplicazione del l'autorizzazione amministrativa rilasciata in sanatoria sarebbe sufficiente rilevare che, secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III- 11 marzo 1994 n. 514,Pernici ed altro rv.196811) non si verte in materia di sindacato di legittimità dell'attività amministrativa, qualora il giudice penale qualifichi diversamente un intervento edilizio, ritenendolo assentibile con concessione invece che con autorizzazione.
Peraltro, costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez.III 7 ottobre 1993 n. 1406,Cipriano rv. 195540 cui adde Cass. sez.III ud. 11 maggio 1995,Bini ed altro n.m.) ammette, ai fini della declaratoria di estinzione del reato urbanistico in virtù degli artt. 13 e 22 l. n. 47 del 1985, la possibilità di accertare la conformità dell'atto amministrativo alla tipologia di intervento ed alle prescrizioni dello strumento urbanistico, giacché è compito del giudice penale controllare la sussistenza di tutti gli elementi da cui discende l'applicazione di una causa estintiva del reato. Infine la tematica della disapplicazione dell'atto amministrativo e dei limiti del giudice penale al riguardo, contrariamente alle erronee affermazioni contenute nell'impugnata ordinanza ed in ricorso, esula dalla questione relativa all'edificazione con concessione edilizia illegittima, nella fattispecie neppure richiamabile per le ragioni già dette, giacché gli argomenti svolti nella ormai datata pronuncia di queste sezioni unite (Cass. sez.un.31 gennaio 1987,Giordano) sono superati, in quanto la prevalente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez.III 19 luglio 1994,Cremona in Riv.giur. ed. 1995,I,954 quale leading case cui adde Cass. sez.III 30 giugno 1995 n. 1756,Di Pasquale rv.202077 e redatte da altri estensori Cass. sez.III 29 settembre 1994 n. 1822,Ruotolo rv.200367,Cass. sez.III 3 maggio 1996 n. 4421,Oberto rv.204885, Cass. sez.III 20 luglio 1996 n. 7310,Venè ed altri rv.206028 e soprattutto Cass. sez.III 23 dicembre 1997 n. 11988, Controzzi ed altri rv.209194,pur con una non condivisibile visione dell'indagine sull'elemento psicologico) ritiene costituire la conformità della costruzione e della concessione alla normazione urbanistica elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dall'art.20 I.n.47 del 1985 in relazione all'interesse sostanziale protetto ed in conformità ad una nota decisione di queste sezioni unite (Cass. sez.un. 21 dicembre 1993 n. 11635,P.M.in proc.Borgia ed altri rv.195359),ì cui principi non sono circoscritti alla contravvenzione prevista alla lettera a) dell'art.20 l.cit.. Tale prevalente ed articolato orientamento non può essere modificato da isolate pronunce (Cass. sez.III 24 aprile 1997 ud. 28 gennaio 1997 n. 3800 n.sezionale 156,citata in ricorso, ripetitiva di Cass. sez.III 28 aprile 1993 n. 57, P.M. in proc. Dorelli ed altro rv.194144., redatte dallo stesso estensore),in cui in maniera tralaticia si afferma l'insindacabilità in via principale della concessione edilizia senza darsi carico della differente impostazione di tutte le altre sentenze su menzionate, mentre in altre decisioni si configura il reato di cui all'art.20 lett. a) l. n.47 del 1985 (Cass. sez.III 19 ottobre 1992 n. 119,Palmieri rv.194792 e Cass. sez.III 21 maggio 1993 n. 5230,Tessarolo rv. 195249,stese dallo stesso estensore di quelle appena indicate),sicché sussiste un'intima contraddizione, che non occorre confutare analiticamente (cfr. Cass. sez.III imp. Cremona cit.),giacché, come già rilevato, nella fattispecie, la tematica della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo o quella dell'elemento normativo non sono neppure richiamabili. Non è utilmente citata la sentenza di questa sezione n. 6851 del 1995 giacché concerne il c.d. condono edilizio e ripete alcuni approdi, peraltro inattuali con il nuovo condono, della precedente giurisprudenza delle sezioni unite al riguardo, non approfondendo il tema per la modestia della fattispecie.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 giugno 1998. Depositato in cancelleria il 31 luglio 1998