Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1998, n. 1687
CASS
Sentenza 14 dicembre 1998

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In tema di abuso di ufficio (art. 323 cod. pen.) l'evento deve essere ingiusto in sè, e non come riflesso della violazione di norme o dell'omessa astensione da parte del pubblico ufficiale. Tale ingiustizia intrinseca va ravvisata quando la persona favorita abbia conseguito un accrescimento della propria posizione patrimoniale "contra ius". I due elementi della illegittimità della condotta e della ingiustizia dell'atto sono dunque distinti: e se in concreto la compresenza di tali elementi corrisponde all'"id quod plerumque accidit", ciò non esime dall'obbligo di verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi. Ne consegue che il sindacato penale posto in atto ex art. 323 cod. pen. deve fondarsi sulla individuazione di un provvedimento incontestabilmente dovuto, rispetto al quale il diverso non conforme provvedimento adottato appaia, altrettanto incontestabilmente, illegittimo. (Nella fattispecie, relativa all'assegnazione in una causa di separazione, dell'alloggio familiare ad un coniuge piuttosto che all'altro, la Corte ha negato che l'incriminato provvedimento del giudice fosse incontestabilmente "contra ius", proprio in quanto non sussistevano i presupposti giuridici per ritenere incontestabilmente dovuta la assegnazione all'altro coniuge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1998, n. 1687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1687
    Data del deposito : 14 dicembre 1998

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