Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, finalizzato ad arrecare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, il soggetto destinatario della situazione di ingiusto profitto, conseguente alla violazione di norme di legge o di regolamento commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, non necessariamente concorre nel reato proprio, attesoché il delitto ex art.323 cod. pen. non si configura come reato obbligatoriamente plurisoggettivo, qualificato in quanto tale, dalla presenza dell'"extraneus", a favore del quale è intenzionalmente diretto l'abuso.(Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso che la partecipazione ad un concorso nonché la vincita e l'accettazione del posto siano elementi sufficienti a configurare una partecipazione del candidato nel reato di abuso di ufficio consumato in suo favore e contestato ad alcuni membri della commissione di esame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 6024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6024 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11.2.1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 304
3. " AN Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " IC IL " N. 45775/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GN OL, nata a [...] il giorno 8 ottobre 1960, e HE MI, nato a [...] il 22 febbraio avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 22 maggio 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza;
Udito il difensore Avv.to Luciano Ghirga, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
Osserva in
Fatto e diritto
La vicenda che ha dato origine al procedimento penale in oggetto si articola e si svolge secondo le seguenti cadenza.
In data 28 maggio 1991 il comitato di gestione della USL n. 39 di Cesena, presieduto dal prof. Giancarlo Urbani e con la partecipazione del coordinatore sanitario Manfredo Pace, recependo la proposta del responsabile del servizio di coordinamento dell'attività medica in base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, con delibera immediatamente esecutiva approvava la suddetta proposta di potenziamento dell'attività ambulatoriale per la piena utilizzazione della struttura pubblica e deliberava di "adibire quindici ore settimanali allo svolgimento di attività odontoiatrica di chirurgia orale presso l'ospedale "M. Bufalini" di Cesena.
Con richiesta del 3 giugno 1991, proveniente dal presidente della USL n. 39 Giancarlo Urbani e dal responsabile del servizio di coordinamento MI IC, il comitato zonale periferico di Forlì veniva sollecitato a procedere in tempi brevi alla pubblicazione dell'incarico delle deliberate quindici ore, da assegnare "a specialista in odontostomatologia in possesso di specifiche e documentate capacità professionali di chirurgia orale e maxillo - facciale" e in data 17 giugno 1991 il comitato zonale disponeva la pubblicazione nell'apposito albo del turno specialistico in oggetto, da assegnare come innanzi a specialista, le cui capacità fossero "documentate da attestati di perfezionamento di chirurgia orale e maxillo - facciale".
Lo stesso organo nella seduta del giorno 8 agosto 1991, prese in esame le dichiarazioni di disponibilità a seguito dell'avviso di pubblicazione dei turni specialistici vacanti, determinava le fasi del procedimento per la copertura del posto: a) comunicazione del comitato zonale alla USL dei nominativi degli aspiranti all'incarico secondo l'ordine di priorità stabilito dalla normativa del bando;
b) nomina da parte della USL della commissione di esperti del settore, quale prevista dall'art. 10, 2^ comma, del DPR n. 316 del 1990; c) determinazione da parte della commissione dei criteri da adottare per la verifica del possesso delle richieste specifiche capacità dei concorrenti alla copertura del turno;
d) verifica circa il possesso dei requisiti con criterio a scalare mediante esame dal primo degli specialisti segnalati dal comitato zonale fino alla individuazione di quello in possesso dei requisiti prescritti, cui conferire l'incarico.
La commissione di esperti in stomatologia, nominata con delibera esecutiva del 20 settembre 1991, nella seduta del 24 settembre 1991, in via preliminare, stabiliva che per attestati di perfezionamento di chirurgia orale e maxillo - facciale dovevano intendersi esclusivamente quelli di cui al DPR n. 162 del 1982, rilasciati ai frequentatori di scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento in chirurgia orale e maxillo - facciale, e, nella stessa seduta, dichiarava non idonei i dottori Lalla Bertolazzi ed Enzo Tedeschi, informandone il comitato zonale con missiva del giorno successivo a firma di MI IC, il quale sollecitava lo stesso comitato a procedere alla consultazione degli specialisti collocati nella graduatoria di odontostomatologia, al fine di consentire in tempi brevi il conferimento dell'incarico. Seguivano la richiesta del comitato, nel senso di cui sopra;
la dichiarazione di idoneità della dott.ssa OL RG da parte della commissione di esperti;
la proposta di approvazione ed il successivo conferimento dell'incarico alla designata, con delibera immediatamente esecutiva dell'amministratore straordinario, a seguito di parere favorevoli anche dal coordinatore sanitario;
il provvedimento di sospensione e di revoca della delibera di assunzione;
la relazione di chiarimenti del IC;
la successiva conferma nell'incarico della RG con deliberazione 9.6.1992 dell'amministratore straordinario.
In ordine ai suddetti fatti erano rinviati al giudizio del tribunale di Forlì MI IC, AN BA e IN NI per rispondere del delitto di cui all'art. 323 c.p., perché, al fine di favorire OL RG nell'acquisizione dell'incarico, abusavano del loro ufficio - nelle rispettive qualità di dirigente del servizio di medicina di base della USL n. 39, collaboratore amministrativo ed amministratore straordinario - mediante preordinazione della procedura concorsuale alla mirata assunzione di essa RG (ritenuta dall'accusa concorrente nel reato) attraverso la introduzione e la utilizzazione del requisito specifico di idonea specializzazione in chirurgia maxillo - facciale, non previsto dal bando e del quale era in possesso la imputata.
Il tribunale di Forlì con sentenza del 20.11.1995 assolveva IN NI e OL RG per non avere commesso il fatto e MI IC e AN BA perché il fatto non costituiva reato.
Sulla impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Forlì nei confronti di BA, IC e RG, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 22 maggio 1998 e depositata il 20 luglio 1998, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermata l'assoluzione di AN BA il cui ruolo nella vicenda giudicava non determinato da intenzionale abuso della pubblica funzione, riconosceva gli altri due imputati colpevoli del delitto ad essi ascritto e, con le attenuanti generiche ed entrambi i benefici di legge, li condannava alla pena di otto mesi di reclusione ed alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per uguale durata.
La Corte territoriale - premesso che costituiva evidente ed arrogante disprezzo di ogni corretta applicazione procedurale il fatto di coloro che, una volta bandito ed espletato un concorso a titoli, in sede di verifica dei medesimi decidono di aggiungervi un ulteriore requisito selettivo, atto ad escludere quelli che, in base alle disposizioni del bando iniziale, erano in possesso ed avevano documentato i titoli da esso previsti - considerava che, nel caso di specie, la terminologia "e maxillo facciale" era stata apposta, quale ulteriore aggiunta al requisito (già fissato nella deliberazione USL del 28.5.1991 debitamente pubblicata) della specializzazione in attività odontoiatrica di chirurgia orale, dal comitato zonale, del quale faceva parte anche il dott. Walter RG padre della imputata, nella seduta del 17.6.1991, allo scopo precipuo di favorire proprio OL RG.
Dell'abuso commesso per avvantaggiarne l'assunzione - aggiungeva la Corte di merito - a titolo di concorso doveva rispondere anche OL RG, a carico della quale la partecipazione al reato doveva desumersi "dalla sua tempestiva partecipazione al concorso e dal pronto inserimento nell'iter procedimentale surrettizio, instaurato nel suo unico e diretto interesse, con corrispondente danno della candidata, che altrimenti sarebbe risultata idonea", nonché dalla successiva accettazione dell'incarico, intervenuta "quale definitivo perfezionamento dell'attività delittuosa sapientemente posta in essere".
Avverso la sentenza - depositata oltre il termine di quindici giorni senza la preventiva indicazione nel dispositivo letto in udienza di diverso termine ex art. 544, 3^ comma, c.p.p. - hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, cui sono comuni i motivi di impugnazione concernenti il vizio di motivazione e la violazione di legge circa la sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 323 c.p.; la RG, inoltre, preliminarmente deduce l'assenza di qualsiasi prova, diretta o indiretta, del contestato suo concorso morale e denuncia, a riguardo, la carenza di motivazione della sentenza di secondo grado.
Alla udienza odierna il p.g. presso questa Corte suprema ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione quanto alla imputazione ascritta a OL RG, dovendosi, invece, per il IC dichiarare la inammissibilità del ricorso per tardività, con la conseguente pronuncia di condanna dello stesso alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nella misura equa e proporzionata del minimo di cinquecentomila lire. In tema di termini per la impugnazione, quello di 45 giorni, previsto dall'art. 585, 1^ comma, lett. c), c.p.p., si applica solo nel caso in cui la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa ed il giudice abbia, nel relativo dispositivo, indicato per il deposito della decisione un termine più lungo di quello ordinario di quindici giorni stabilito dall'art. 544 c.p.p.. Nella diversa ipotesi in cui non sia stato rispettato il termine ordinario di deposito della sentenza, ma nel relativo dispositivo letto in udienza non sia stato fissato per esso un maggior termine, la impugnazione deve essere proposta entro trenta gironi dalla notificazione all'imputato ed al difensore dell'avviso di deposito della stessa, a norma degli artt. 585, 1^ comma, lett. b) e 544, 2^ comma, c.p.p. (Cass. pen. Sez. Un., 17 giugno 1997, n. 5878, ric. Bianco, m. CED 207.65 9, che ha dichiarato anche manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24, 2^ comma, della Costituzione).
Nel caso di specie, dell'avvenuto deposito della motivazione della sentenza oltre il quindicesimo giorno era stato notificato avviso al IC in data 21.8.1998 ed al difensore in data 25.8.1998, sicché il termine per proporre impugnazione, decorrente da tale ultima data, scadeva il 15 ottobre 1998.
Di conseguenza, il ricorso proposto dal difensore con atto depositato nella cancelleria della Pretura di Perugia in data 17 ottobre 1998 è tardivo.
Deve, invece, essere accolto il primo motivo di impugnazione di OL RG, relativo all'assoluta carenza di prova circa il concorso della stessa nel fatto contestato agli altri imputati, e deve, di conseguenza, essere annullata senza rinvio la impugnata sentenza perché la stessa non ha commesso il fatto.
Premesso, infatti, che in tema di abuso di ufficio, finalizzato ad arrecare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, il soggetto destinatario della situazione di ingiusto profitto conseguente alla violazione di norme di legge o di regolamento commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, non occorre che concorra nel reato proprio, giacché il delitto ex art. 323 c.p. non si configura necessariamente come reato plurisoggettivo qualificato obbligatoriamente dalla presenza dell'estraneus, a favore del quale è intenzionalmente diretto l'abuso, osserva questa Suprema Corte che nella ipotesi di specie - nella quale pure sembra che alla condotta di abuso abbia in qualche modo contribuito il genitore della imputata - gli elementi, che il giudice di merito assume a dimostrazione della partecipazione al reato da parte di OL RG a titolo di concorso, sono del tutto insufficienti ed inidonei allo scopo e costituiscono una arbitraria conclusione basata su semplice supposizione secondo cui il destinatario, peraltro indiretto, del vantaggio derivante dall'abuso debba in questo necessariamente concorrere.
L'avere partecipato al concorso ed avere successivamente accettato l'incarico non provano affatto il concorso della imputata nel fatto del pubblico ufficiale (e di coloro che eventualmente con esso ebbero a collaborare nel contestato abuso), giacché la partecipazione al concorso non è dimostrato che sia stata con altri predisposta nella consapevolezza che, in seguito, i criteri originari di valutazione sarebbero stati mutati per favorire la stessa RG, così come nessun argomento logico è consentito trarre, a detto scopo, dalla accettazione dell'incarico a seguito di conferma della relativa deliberazione di nomina.
La Corte territoriale, oltre le suddette circostanze, null'altro ha ipotizzato a carico della imputata circa un preventivo accordo della stessa con il IC ovvero circa un successivo suo intervento per ottenere altra situazione di vantaggio;
il giudice di primo grado, a riguardo, ha avuto modo di stabilire che una affermazione di responsabilità basata soltanto sulle suddette circostanze sarebbe senz'altro debole;
il compiuto accertamento del giudice di merito in ordine alla insussistenza di altri indizi a carico della imputata consentono, in questa sede, la pronuncia di annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per no avere la RG commesso il fatto.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di IC MI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RG OL per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999