Sentenza 2 luglio 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2007, n. 40417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40417 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1065
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 045133/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GENOVA;
nei confronti di:
1) IE NI, N. IL 08/01/1944;
2) NE CI, N. IL 07/05/1927;
3) NE LD, N. IL 09/02/1937;
avverso SENTENZA del 10/11/2005 GIP TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha chiesto riqualificarsi come appello il ricorso e restituirsi gli atti alla Corte d'Appello di Genova. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il G.U.P. del tribunale di Genova, Con sentenza 10.11.2005 emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p., comma 1, ha dichiarato non esservi luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di SI ON, ER UC (deceduto) e ER LD in ordine alle imputazioni di cui all'art. 110 c.p., art. 2622 c.c., L. Fall., art. 216, n. 1, art. 219, commi 1 e 2, art. 223, comma 1 e cpv. n. 1.
L'imputazione consisteva nel fatto che SI, amministratore unico della Società Ristoranti Gregorio Cortese s.p.a. dichiarata fallita il 19.12.1999 dal tribunale di Genova, istigato e coadiuvato da ER UC, ER LD e ER AR, il 16.4.1992 aveva venduto agli stessi ER l'intera partecipazione della controllata ER Catering s.r.l., al prezzo di L. 11.000.000.000, determinato sulla base di una perizia redatta dal dott. Giancarlo CI, mentre essa avrebbe avuto un valore reale di L. 20.000.000.000, come era stato stimato in epoca prossima all'incarico conferito al dott. CI, dal perito rag. Bassi nominato dal presidente del tribunale di Casale Monferrato su istanza dei fratelli UC ed AR ER. Si sarebbe quindi operata una distrazione di L. 9.000.000.000, che avrebbe contribuito a cagionare il dissesto dell'impresa. Gli acquirenti ER nel luglio 1991 avevano già concluso con la Costa Crociere s.p.a. un accordo, poi perfezionatosi tra il 1992 ed il 1995, per la rivendita della ER Catering s.r.l. al prezzo di L. 20.794.000.000, vendita poi avvenuta in due momenti: il 29.12.1992 per il 60% del capitale sociale per L. 15.000.000.000 e nel 1995 per il restante 40% per L. 5.000.000.000.
Nel corso dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società Ristoranti Gregorio Cortese s.p.a. tenutasi il 29.4.1992 SI avrebbe riferito fatti non rispondenti al vero, e cioè che il prezzo di cui alla stima del Dott. CI era congruo e di non essere stato a conoscenza di intese con la Costa Crociere.
Il G.U.P., dopo avere ripercorso tutto l'iter del procedimento, ha maturato la decisone essenzialmente sulla base della relazione del perito da esso GUP nominato ex art. 422 c.p.p., prof. Perini, che aveva quantificato il valore dell'azienda ER Catering al marzo 1992 in L. 11.300.000.000 ed alla data del dicembre 1992 in L. 14.900.000.000; lo stesso aveva anche quantificato il prezzo effettivo ricavato dalla famiglia ER per la successiva cessione della azienda alla Costa Crociere avvenuta nel dicembre 1992 in L. 15.980.000.000. A determinare in tale misura il valore dell'azienda aveva contribuito il fatto che, rispetto alla situazione esistente al momento dell'acquisto, al momento della rivendita si erano aggiunti le garanzie offerte dai cedenti ed i patti di non concorrenza e di permanenza del management;
c'erano anche stati una crescita di produttività dell'azienda, un incremento del valore delle partecipazioni, una maggiore rateizzazione del prezzo. Considerata la grave situazione in cui si trovava la Società Ristoranti Gregorio Cortese s.p.a., il valore della partecipazione nella ER Catering, in un prospettiva liquidatoria perché era altrimenti prevedibile il fallimento, era stato stimato dal perito in L.
9.950.000.000 nell'ottica di un concordato preventivo. Il perito aveva anche ritenuto che la perizia CI era basata su datti storici ricavatoli dai bilanci della società e non era stata influenzata da fattori esterni.
Il GUP ha ritenuto che al momento della vendita l'amministratore avesse operato in un situazione di emergenza e di estrema urgenza. Ha anche ritenuto non provata la consapevolezza da parte di CI della precedente maggiore stima.
Le informazioni pessimistiche fornite al CI dal IS e da UC ER sarebbero state dovute alla grave situazione della Società Ristoranti Gregorio Cortese s.p.a. che avrebbe avuto ripercussioni anche sulla ER Catering, tanto più in seguito al pignoramento delle quote. Il valore della partecipata ER Catering nei bilanci della Società Ristoranti Gregorio Cortese s.p.a. era di L. 11.219.000.000, pari al valore di acquisto, e ciò faceva pensare che fosse effettivamente quello il valore attribuito dagli azionisti.
La disomogeneità fra le due cessioni sarebbe dipesa dalla differente consistenza economica della società al tempo delle cessioni. Il GUP neppure ha ritenuto sussistere il reato di bancarotta impropria attraverso il reato di false comunicazioni sociali, non essendoci elementi per sostenere la falsità del fatto che il prezzo era stato determinato in base alla stima di CI, così come sulla necessità di procedere in tempi stretti.
La dichiarazione di non essere stato a conoscenza di intese con la Costa Crociere non sarebbe stata rilevanti, sia perché le intese erano già state oggetto di notizie pubbliche, sia perché i soci di minoranza avevano già notificato il 7.4.1992 atto di citazione. Sul nesso di causalità col fallimento il GUP ha osserva che questo è stato dichiarato sette anni e mezzo dopo e che il fallimento era intervenuto per un credito fatto valere da soci di minoranza. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova ha proposto appello, ma la Corte d'Appello di Genova con ordinanza del 12.6.2006 l'ha dichiarato inammissibile per l'entrata in vigore della L. 22 febbraio 2006, n. 46. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova il 20.10.2006 ha quindi proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.
Come primo motivo ha dedotto l'inosservanza od erronea interpretazione dell'art. 425 c.p.p.. Il GUP avrebbe deciso di precludere la fase del giudizio in mancanza di prova certa della insussistenza del fatto e non avrebbe tenuto conto della possibilità di ulteriore sviluppo probatorio in sede dibattimentale. Il materiale probatorio consentiva una gamma di alternative e quindi v'era necessità del vaglio dibattimentale. Come secondo motivo ha dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, preso atto della dichiarazione di incostituzionalità della L. 22 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2, di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 26/2007, ha chiesto che il ricorso venga riqualificato come appello e quindi che gli atti vengano restituiti alla Corte d'Appello di Genova.
Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria datata 18.6.2007 nella quale ha contestato le richieste del P.G.. Fa anche presente che l'appello già proposto dal p.m. era stato dichiarato inammissibile con un'ordinanza della Corte d'Appello di Genova non impugnata, per cui la Cassazione non potrebbe rilevare d'ufficio la violazione della norma transitoria.
Poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 26/07 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale soltanto della L. n. 46 del 2006, artt. 1 e 10 e solo per quanto riguarda l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate ex artt. 530 e 529 c.p.p. (Cass. pen. sez. 5, 5.3.2007, n. 9232), rimarrebbero inappellabili le sentenze di non luogo a procedere ex art. 428 c.p.p. e la conversione in appello non potrebbe avere luogo e questa Corte dovrebbe esaminare il merito. Sostiene quindi che la sentenza impugnata sarebbe stata correttamente motivata, perché fondata su di una perizia inattaccabile.
Ritiene il collegio che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello debba essere annullata e quindi che gli atti debbano essere restituiti alla Corte d'Appello per la celebrazione del giudizio di impugnazione.
La L. 22 febbraio 2006, n. 46, art. 1 modificò l'art. 593 c.p.p. nel senso di escludere la possibilità per il p.m. di appellare le sentenze di proscioglimento stabilendo all'art. 10, comma 2 che l'appello eventualmente proposto dovesse venire dichiarato inammissibile, ma con possibilità per il p.m. di proporre ricorso per cassazione entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità. La Corte Costituzionale con la sentenza 6.2.2007 n. 26 ha dichiarato incostituzionale la L. 22 febbraio 2006, n. 46, art. 1, comma 1 nella parte in cui aveva escluso che il p.m. potesse appellare le sentenze di proscioglimento e quindi anche l'art. 10, comma 2 cit. legge nella parte in cui aveva disposto che l'appello già proposto dovesse venire dichiarato inammissibile. Ritiene questa Corte che la disciplina transitoria di cui alla che L. n. 46 del 2006 non si riferisca alle sentenze di non luogo a procedere emesse ai sensi dell'art. 425 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. 1, 22.5.2007 n. 22810; Cass. Pen. Sez. 5, 13.3.2007 n. 17417) e quindi che la sentenza della Corte Costituzionale non riguardi il caso oggetto di giudizio.
Dovendosi darsi applicazione alla normativa vigente al momento della pronuncia della sentenza secondo la regola tempus regit actum., l'appello era ammissibile e l'ordinanza che l'ha dichiarato inammissibile era illegittima e deve essere comunque annullata, ancorché non espressamente impugnata dalla Procura Generale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Genova per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007