Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
Il procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6658 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON US, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso l'avvocato D'AJELLO MASSIMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AJELLO GIAN PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI CASERTA;
- intimati -
avverso l'ordinanza della Pretura di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione distaccata di TEANO, depositata il 19/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.1998 AU LO proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione notificatagli il 3.8.1998 con cui il Prefetto di Caserta gli ingiungeva il pagamento della somma di L.
1.216.000 per violazione al codice della strada e disponeva la confisca del motociclo in suo possesso in quanto privo di targa.
Con ordinanza del 19.10.1998 il RE di S.M. Capua Vetere - sezione distaccata di Teano - dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione AU LO, deducendo due motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AU LO denuncia violazione degli artt. 1 e 3 della Legge 742/69 e 22 della Legge 689/81. Lamenta che il RE abbia dichiarato tardiva l'opposizione, senza considerare la sospensione di ogni termine processuale nel periodo feriale da cui non è esclusa la materia in esame.
La censura è fondata.
La pronuncia di inammissibilità della opposizione per mancato rispetto del relativo termine di trenta giorni, che lo stesso RE ha ritenuto decorrere dalla notificazione del provvedimento amministrativo, non si pone il problema dell'applicabilità della sospensione feriale anche ai procedimenti, come quello in esame, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che si svolgono secondo le forme previste dalla Legge 689/81. L'art. 3 della Legge 7.10.1969 n. 742 non esclude infatti dalla sospensione tali procedimenti e l'unica eccezione è stata ravvisata dalla giurisprudenza, con riferimento all'art. 35 della stessa Legge 689/81, relativamente alle opposizioni per le quali è previsto il rito speciale del lavoro (Sez. Un. 30.3.2000 n. 63), vale a dire in un'ipotesi diversa da quella in esame, riguardante violazioni al codice della strada.
L'accoglimento del primo motivo comporta il superamento del secondo, contenente sostanzialmente la stessa censura, sia pure sotto un profilo diverso, facendo riferimento più semplicemente all'ipotesi in cui il RE avesse computato il termine dalla data del provvedimento anziché da quello della sua notifica. Lo stesso RE del resto aveva dato atto nella sua ordinanza, come è stato già evidenziato, di aver conteggiato il termine dalla notifica.
L'impugnata ordinanza deve essere pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica, al quale deve ritenersi trasferita la competenza a seguito della soppressione dell'Ufficio del RE disposta con D.Lgs. 19.2.1998 n. 51. Nè a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n. 507 che ha attribuito al Giudice di Pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge 689/81, ad eccezione di alcune materie non rientranti però nel caso in esame, in quanto, non contenendo il D.Lgs. 507/99 disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 c.p.c. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della decisione e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse le Sezioni Unite ( 562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001