Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2014, n. 44838
CASS
Sentenza 11 luglio 2014

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Massime1

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del D.Lgs. n. 5 del 2006 nella parte in cui non prevede l'"abolitio criminis" del reato di bancarotta del piccolo imprenditore - sottratto alla procedura fallimentare dallo stesso D.Lgs. n. 5 del 2006 - in relazione a fatti commessi sotto la previgente normativa, non sussistendo irragionevolezza nella diversa disciplina adottata dal legislatore in ordine alla sorte dei reati fallimentari commessi prima della novella del 2006, concernenti l'amministrazione controllata e il piccolo imprenditore.

Commentario1

  • 1Bancarotta: fallimento non sindacabile nel penale e triennio ‘durante’ per la documentale semplice (Cass. Pen. n. 37910/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima È inammissibile il ricorso che deduca il legittimo impedimento senza prova dell'effettivo e tempestivo deposito/trasmissione dell'istanza (e senza allegazione del fax), e fondato su certificazione medica non indicativa di un'assoluta impossibilità a comparire. Nei reati di bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto a presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità: le modifiche delle soglie di fallibilità non determinano “abolitio criminis” né incidono ex art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso. Non viola l'art. 521 c.p.p. la riqualificazione da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta documentale semplice quando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2014, n. 44838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44838
Data del deposito : 11 luglio 2014

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