Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 2
In base al principio secondo cui i rapporti tra contratti collettivi nella loro successione temporale non sono regolati dall'art. 2077 cod. civ. (che riguarda solo i rapporti tra contratti collettivi e contratti individuali) ma dalla libera volontà delle parti stipulanti, un contratto collettivo può incidere sia sull'entità delle prestazioni previdenziali integrative, sia sulla misura del contributo dovuto e modificarli in senso più sfavorevole al lavoratore diminuendo l'entità della prestazione o aumentando la misura del contributo dovuto. L'unico limite è costituito dalla salvezza dei diritti del lavoratore già acquisiti. Tale limite non può dirsi superato dalla semplice diminuzione delle prestazioni o dall'aumento delle contribuzioni in quanto tali misure vengono ad incidere da un lato su situazioni previdenziali non ancora acquisite e dall'altro su retribuzioni non ancora dovute. (Fattispecie relativa alla disciplina delle prestazioni previdenziali integrative del cosiddetto Fondo Casella per i lavoratori dei giornali quotidiani).
Il diritto alla pensione integrativa nasce al momento in cui si perfeziona la fattispecie costitutiva, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A tale momento si deve, quindi, fare riferimento anche per definire l'entità della prestazione che dipende, com'è noto, dalla legge e dalla contrattazione collettiva o individuale del momento in cui sorge il diritto alla prestazione stessa. Ne consegue che, potendo verificarsi mutamenti nella disciplina previdenziale, può accadere che la disciplina vigente all'epoca della cessazione del rapporto sia diversa da quella vigente al momento della costituzione del rapporto, senza che rilevi che tale diversità sia più o meno favorevole al lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR PE e DE ON NZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERDINANDO CIONTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NUOVA SAME SPA, FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI, elettivamente domiciliati in ROMA L.TEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3492/95 del Tribunale di MILANO, depositata il 31/03/95 R.G.N.318/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato ABATI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1^ ottobre 1992 i signori PP SC e ZO De BO, insieme ad altri due litisconsorti, convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Milano, quale giudice del lavoro, la Nuova Same s.p.a., in persona del suo rappresentante legale. Esponevano:
a) di aver "tutti lavorato alle dipendenze della Nuova Same S.p.a., con rapporti di lavoro tutti disciplinati dal c.c.n.l. per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani";
b) che "con accordo sindacale stipulato il 26 gennaio 1958 per tutti i lavoratori dei giornali quotidiani italiani, è stato costituito un Fondo Nazionale di Previdenza, avente lo scopo di procurare, a tutti i beneficiari del fondo stesso, un trattamento pensionistico integrativo rispetto alle normali pensioni INPS";
c) che, "per effetto del disposto dell'art. 10 del Regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani, tutti i ricorrenti, all'atto ed alla data della propria assunzione, sono stati automaticamente ed obbligatoriamente iscritti al Fondo";
d) che, "per tutto il corso dei propri singoli rapporti individuali, dalla assunzione in poi, ai ricorrenti è stato poi sempre applicato, di comune accordo tra le parti, il Regolamento del Fondo allegato agli atti";
e) che, di conseguenza, essi avrebbero "via via maturato, nei confronti del Fondo, specifiche posizioni previdenziali individuali a futuri trattamenti pensionistici integrativi";
f) che, in data 14 dicembre 1990, "le organizzazioni sindacali nazionali di categoria hanno stipulato un nuovo accordo, avente ad oggetto il Regolamento del Fondo, e con decorrenza dall'1 gennaio 1991, che sarebbe stato sensibilmente peggiorativo per i lavoratori beneficiari del Fondo, in quanto non solo poneva a carico dei lavoratori una quota parte dei contributi dovuti al Fondo (che veniva, appunto, trattenuta a foglio paga), ma modificava altresì i presupposti e la misura delle singole pensioni";
g) che tale ultimo accordo sarebbe "lesivo dei diritti soggettivi perfetti che ciascuno dei ricorrenti ha già definitivamente acquisito al proprio patrimonio, rendendo, nel periodo di vigenza dell'accordo pensionistico integrativo 26 febbraio 1958, le proprie prestazioni lavorative";
h) che di conseguenza avevano subito dal gennaio 1991 alla data di cessazione del rapporto di lavoro una trattenuta sulla busta paga per contribuzione al Fondo Casella che prima non subivano;
i) che inoltre al momento della cessazione del rapporto avevano ricevuto le prestazioni integrative nella misura inferiore prevista dall'accordo 14 dicembre 1990 e non secondo quanto previsto dal Regolamento istitutivo del Fondo del 1958.
Costituitasi in giudizio l'Azienda convenuta ed espletata l'istruttoria, con sentenza 7 aprile 1993 n. 923 il Pretore respingeva la domanda;
e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Milano con sentenza depositata il 31 marzo 1995. In particolare il Tribunale ha affermato che "è certo, in linea di fatto, che l'accordo del 1990 ha determinato una modificazione globale dei dipendenti appellanti"; che, tuttavia, è anche certo che "un contratto collettivo successivo ben può modificare, anche in pejus, un trattamento previsto da un contratto collettivo precedente posto che la regola dell'art. 2070 cod. civ. riguarda i rapporti tra contratto collettivo e contratto individuale e non la successione tra contratti collettivi".
Avverso la decisione del Tribunale i signori TO e De BO propongono ricorso. La Nuova Same s.p.a. e il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani, resistono con controricorsi illustrati con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 2077 del codice civile e il vizio di contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamentano che il Tribunale abbia erroneamente affermato che "i lavoratori del settore, accettando il contratto collettivo del settore, e con esso anche l'iscrizione al Fondo Casella e lo Statuto del Fondo, avrebbero già implicitamente accettato anche tutte le modifiche del Regolamento, successivamente deliberative secondo le previsioni statutarie". In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale non avrebbe considerato che, in base al disposto dell'art. 10 del Regolamento del Fondo 26 febbraio 1958, i ricorrenti si erano trovati obbligatoriamente e coattivamente iscritti al Fondo, senza avere mai manifestato alcuna volontà propria al riguardo.
Lamentano inoltre che il Tribunale non abbia considerato che il nuovo accordo sindacale del 14 dicembre 1990 incide, modificandoli in pejus, su diritti soggettivi di natura retributiva già acquisiti da ciascuno dei lavoratori ricorrenti in virtù dei rispettivi contratti individuali di lavoro;
che, di conseguenza, esso costituisce una indebita disposizione di una quota dalla retribuzione dei lavoratori stessi, vietata dall'art. 2077 cod. civ.; che, inoltre, il contratto è in contrasto con l'art. 36 della Costituzione e anche con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, in quanto crea un differente trattamento pensionistico per i lavoratori a seconda che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima o dopo il 14 dicembre 1990.
Il motivo è infondato.
Come ha già affermato questa Corte, il diritto alla pensione integrativa nasce al momento in cui si perfeziona la fattispecie costituta, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 11 novembre 1988 n. 6116; Cass. 19 maggio 1978 n. 2479; Cass.5 febbraio 1983 n. 989). L'entità della prestazione previdenziale dipende dalla legge e dalla contrattazione collettiva o individuale del momento in cui sorge il diritto alla prestazione e, cioè, del momento della cessazione del rapporto.
Tale disciplina potrebbe essere più favorevole, ovvero meno favorevole, o comunque diversa da quella vigente al momento della costituzione del rapporto e dalle altre eventualmente succedutesi nel corso del rapporto stesso. Vi può essere cioè una evoluzione della disciplina previdenziale.
Difatti, nel caso in esame, vi è stata una evoluzione della disciplina delle prestazioni previdenziali integrative del Fondo Casella ad opera dei contratti collettivi che si sono succeduti nel tempo. In particolare il trattamento pensionistico integrativo, disciplinato dall'accordo sindacale del 14 novembre 1990, risulta per alcuni aspetti meno favorevole ai lavoratori dell'originario trattamento previsto e disciplinato dal Regolamento del Fondo 26 febbraio 1958.
È evidente quindi e pienamente comprensibile, il disappunto del dipendenti nel vedersi liquidare la prestazione integrativa non nella misura prevista al momento dell'instaurazione del loro rapporto di lavoro, ma nella misura inferiore prevista dal contratto collettivo intervenuto nel corso del rapporto. Non può dirsi, tuttavia, che tale modificazione peggiorativa sia illegittima e quindi invalida e che pertanto essi abbiano diritto alla prestazione previdenziale prevista originariamente.
In particolare non può dirsi, come vogliono i ricorrenti, che il contratto collettivo sarebbe invalido perché contrario al secondo comma dell'art. 2077 cod. civ. per il quale "le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro".
Difatti, come ha già affermato questa Corte, la norma riguarda esclusivamente i rapporti tra contratti collettivi e contratti individuali (Cass. 2 giugno 1995 n. 6190; Cass. 2 marzo 1988 n. 2228); i rapporti tra contratti collettivi nella loro successione temporale sono invece regolati non dall'art. 2077 del codice, ma dal principio della libera volontà delle parti stipulanti (Cass. 5 novembre 1990 n. 10581); di conseguenza nelle ipotesi di successione tra contratti collettivi le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive, anche se sfavorevoli al lavoratore (Cass. 17 settembre 1993 n. 9562; Cass. 12 luglio 1986 n. 4517; Cass.2 aprile 1987 n. 3214; Cass. 4 ottobre 1985 n. 4819; Cass. 6
settembre 1984 n. 5620; Cass. 15 novembre 1985 n. 5648); e l'unico limite posto alla modificabilità in pejus da parte di un contratto collettivo successivo è rappresentato dalla intangibilità dei diritti quesiti, ossia di quei diritti che sono già entrati a far parte del patrimonio individuale del singolo lavoratore (Cass. 28 novembre 1992 n. 12751; Cass. 24 agosto 1990 n. 8654; Cass. 2 maggio 1990 n. 3607). In sostanza un contratto collettivo successivo può incidere sia sulla entità della prestazione previdenziale, sia sulla misura del contributo dovuto e modificarli in senso più sfavorevole al lavoratore: diminuendo l'entità della prestazione o aumentando la misura del contributo dovuto. L'unico limite è costituito dalla salvezza dei diritti del lavoratore già acquisiti.
D'altra parte non può neppure dirsi che il contratto collettivo aumentando l'entità del contributo previdenziale, avrebbe finito per incidere sulla entità della retribuzione e quindi su un diritto ormai acquisito del lavoratore. Difatti il contratto collettivo non ha inciso ne' sul diritto alla prestazione individuale in quanto non era ancora sorto, ne' sul diritto alla retribuzione già maturato, ma soltanto sul diritto alla prestazione e sui diritti di retribuzione che dovevano ancora maturare con la prestazione lavorativa;
incide cioè su situazioni giuridiche previdenziali non ancora acquisite o sulle retribuzioni non ancora dovute.
Sotto quest'ultimo aspetto, come ha esattamente osservato il Tribunale, l'aumento della entità del contributo dovuto potrebbe essere considerato illegittimo solo nel caso in cui finisse per ridurre la retribuzione al di sotto dei limiti previsti dall'art. 36 della Costituzione: ipotesi che non si verifica nella controversia in oggetto e che comunque non è stata neppure dedotta.
Infine non può dirsi che il contratto collettivo non può applicarsi ai ricorrenti in quanto questi si sarebbero trovati iscritti al regolamento del Fondo, senza avere espresso alcuna volontà al riguardo.
È appena il caso di osservare che i ricorrenti rivendicano il foro diritto al trattamento pensionistico integrativo proprio in base al regolamento;
che il regolamento attribuisce alle organizzazioni contraenti il potere di modifica dello Statuto del fondo;
che i ricorrenti hanno beneficiato di tutti i miglioramenti introdotti successivamente, come il prepensionamento e la disciplina della pensione integrativa di vecchiaia, e vorrebbero che non fossero applicate soltanto le disposizioni che ritengano a loro sfavorevoli. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
I ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato. Questi ultimi si liquidano in lire tre milioni a favore di ciascuna delle parti resistenti.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e degli onorari di avvocato. Liquida le spese processuali in lire 41.000 e gli onorari di avvocato in lire tre milioni a favore di ciascuna delle parti resistenti. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999