Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4069
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Sentenza 23 aprile 1999

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In base al principio secondo cui i rapporti tra contratti collettivi nella loro successione temporale non sono regolati dall'art. 2077 cod. civ. (che riguarda solo i rapporti tra contratti collettivi e contratti individuali) ma dalla libera volontà delle parti stipulanti, un contratto collettivo può incidere sia sull'entità delle prestazioni previdenziali integrative, sia sulla misura del contributo dovuto e modificarli in senso più sfavorevole al lavoratore diminuendo l'entità della prestazione o aumentando la misura del contributo dovuto. L'unico limite è costituito dalla salvezza dei diritti del lavoratore già acquisiti. Tale limite non può dirsi superato dalla semplice diminuzione delle prestazioni o dall'aumento delle contribuzioni in quanto tali misure vengono ad incidere da un lato su situazioni previdenziali non ancora acquisite e dall'altro su retribuzioni non ancora dovute. (Fattispecie relativa alla disciplina delle prestazioni previdenziali integrative del cosiddetto Fondo Casella per i lavoratori dei giornali quotidiani).

Il diritto alla pensione integrativa nasce al momento in cui si perfeziona la fattispecie costitutiva, ossia al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A tale momento si deve, quindi, fare riferimento anche per definire l'entità della prestazione che dipende, com'è noto, dalla legge e dalla contrattazione collettiva o individuale del momento in cui sorge il diritto alla prestazione stessa. Ne consegue che, potendo verificarsi mutamenti nella disciplina previdenziale, può accadere che la disciplina vigente all'epoca della cessazione del rapporto sia diversa da quella vigente al momento della costituzione del rapporto, senza che rilevi che tale diversità sia più o meno favorevole al lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4069
    Data del deposito : 23 aprile 1999

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