Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NOME DE POPOLO ITALIANO03 097 /0 1 LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7629/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere Cron. 6489 Dott. Fernando LUPI -Consigliere - Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Rel. Consigliere - Ud.06/12/00 Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere- Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ZA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato DI BACCO LORENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato POZZA MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. (già ENTE POSTE ITALIANE), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE elettivamente 1, presso lo studio dell'avvocato GHERA EDOARDO, che $ 2000 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 5229 BELLINI VITO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 264/97 del Tribunale di 1 SALUZZO, depositata il 22/09/97 R.G.N.117/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DI BACCO;
udito l'Avvocato BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 9 dicembre 1996/9 gennaio 1997 n. 263 il Pretore di Saluzzo, giudice del lavoro, ha rigettato le domande di Di NZ EN volte alla declaratoria di III comma dell'accordoillegittimità e/o nullità del integrativo 26.11.1994 al ccnl per i dipendenti dell'Ente Pubblico Economico Poste Italiane, nella parte in cui prevede la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il raggiungimento della massima anzianità contributiva in modo automatico, senza obbligo per l'Ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità Asey sostitutiva con diritto del ricorrente alla conseguente risoluzione del rapporto al compimento del anno di età; nonché per la declaratoria di inefficacia della nota prot. APO/GQ/02/BF 27.06.1996 dell'EPI indirizzata al signor Di NZ. Con sentenza 12-22 settembre 1997 n. 264 il Tribunale di Saluzzo ha respinto l'appello del Di NZ. Il Tribunale ha ritenuto legittima la norma contrattuale, forza dell'art. 6 comma 6 L. 71/1994, la quale ha in determinato la piena e sola efficacia del contratto collettivo quale fonte giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente esclusione di quelle fonti legislative di diritto pubblico non più applicabili alla fattispecie. ო Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Di NZ, con tre motivi. Si è costituita la s.p.a. Poste Italiane, nella quale si è trasformato 1' Ente Poste Italiane, con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge 407/1990, la quale consente ai lavoratori dipendenti, anche se abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva, di lavorare sino al 62° anno di età (limite poi elevato a 65 anni dalla L. 421/1992). Axey Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione delle stese disposizioni di legge, sotto il profilo (da considerarsi subordinato) che consentano la risoluzione automatica per i lavoratori che abbiano già esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 300/1970, 2118 cod. civ., nonché delle leggi 604/1966, 108/1990 e 223/1991. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca nel ritenere che la clausola del contratto integrativo del 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'EPI -- la quale prevede la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al della massima anzianità contributiva diraggiungimento quaranta anni (senza obbligo di preavviso né di erogazione --della corrispondente indennità) è affetta da nullità ex art. 1418 cod. civ., perché non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di Azu lavoro a tempo indeterminato diverse ed ulteriori rispetto (dimissioni, mutuoa quelle previste dall'ordinamento ovvero licenziamento nei casi previsti dall'art. consenso, 18 legge 20 maggio 1970 n. 300). A questo orientamento, inaugurato dalla sent. 2 marzo 1999 n. 1758, hanno aderito tutte le pronunce successive (come ricordato lealmente dalla stessa resistente): nn. 2266, 4861, 5501, 5584, 6051, 6701 del 1999; 6175, 6176, 10782, 12889, 12697, 12903, 13221, 13127, 12896, 13259, 13558, 13565, 13854 del 2000. Evidenti ragioni attinenti alla funzione nomofilattica di questa Corte Suprema, volta ad assicurare la certezza del diritto, inducono il Collegio ad aderire all'orientamento esposto. 5 In effetti, esso è coerente con la giurisprudenza precedente di questa Corte, formatasi su analoghe clausole di diversi contratti collettivi, quale ad es. quello per i dipendenti dell'Enel (Cass. sent. n. 12558 del 18-12-1993, la quale ha ritenuto che il compimento del sessantesimo anno di età, previsto dal contratto collettivo 25 gennaio 1983 come causa di cessazione del rapporto di lavoro, determina non già l'automatica estinzione del rapporto stesso - attesa l'illegittimità della previsione di un siffatto automatismo - ma solo la cessazione del regime di stabilità e della tutela prevista dalla legge n. 604 del 1966). Agen Ed il fondamento giuridico di tale orientamento sta appunto nella considerazione che il compimento del limite di età, o il possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non determinano l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, ma solo la cessazione del relativo regime di stabilità, con restituzione al datore di lavoro del potere di recesso ad nutum ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., che prevede il preavviso (Cass. n. 3754 del 29-03-1995). E prima ancora la giurisprudenza aveva ritenuto che solo l'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile conferiva al datore di lavoro il potere di recesso ad nutum, mentre l'esercizio anteriore a tale evento, con preavviso scadente in coincidenza con il giorno in cui il lavoratore avrebbe raggiunto l'età utile per il pensionamento di vecchiaia correlativi requisiti, èsarebbe stato in possesso dei illegittimo (Cass. sent. n. 2868 del 29-04-1980, ed altre conformi: n. 5964 del 10/11/1981, n. 4635 del 08/07/1983, n. 657 del 27/01/1984, 351 del 16/01/1987, n. 2300 del n. 04/03/1987, n. 7151 del 01/09/1987, n. 2613 del 30/05/1989, n. 8306 del 24/07/1991, n. 1110 del 03/02/1992, n. 5977 del 27/05/1995). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Torino, il quale si atterrà al principio di diritto già enunciato da questa Corte con la sent. 20 maggio 1999 n. 4861, sopra riportato, e dalle altre conformi citate, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Consiglio della Così deciso in Roma, nella camera di I D Sezione Lavoro il 6 dicembre 2000. 3 , 0 3 O 1 A 5 Il Presidente Ма йно Зантороний L S . L S . T O A R N B T A , ' 3 L A 7 L S де Майей - Il Consigliere Estensore Aldo E E 8 P I D - S 1 D I Stll I S 1 N A N lav\epi-risoluzione automatica G T E E S O S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA G O I A P G RG 7629/1998 A D Depositata in Cancelleria E M I E L O , T A O T A D I oggi, 3 MAR 2001 R L T R E I L S T I DI CANCELLERIAче E D G N A IL COLLABORATORE D E M E O E S R R E P