Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
L'eventuale errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità rilevando che l'errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, a maggior ragione nel caso in cui l'aggravamento della situazione clinica del ferito e la necessità di interventi chirurgici complessi risultino preventivabili in ragione della gravità delle lesioni determinate dall'incidente stradale).
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La massima In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo (Cassazione penale , sez. V , 21/01/2022 , n. 15269). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi …
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I potenziali errori di cura costituiscono, rispetto ad un soggetto vittima di un precedente fatto lesivo, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale. Con specifico riguardo a comportamenti negligenti dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorchè di elevata gravità, non elide, di per sè, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2007, n. 41293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41293 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 04/10/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1445
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 005555/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 22.11.2004 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione di reato, rigetto del ricorso per i soli effetti civili. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 22.12.2003 il Tribunale di Taranto ha dichiarato EL LI colpevole dei delitti di omicidio colposo in danno di NI RO e di lesioni personali colpose in danno di NI AN;
ritenuto il concorso formale fra i due reati, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
Era contestato al EL di essersi, in data 29.8.1997 alla guida di autovettura, approssimato ad un incrocio tenendo una velocità di 65 km. orari in violazione di norme di comune prudenza e dell'art. 141 C.d.S., commi 1 e 2, art. 142 C.d.S., stante il limite di 50 km. orari, andando a collidere con l'autovettura condotta da NI RO, con a bordo NI AN, che stava svoltando a sinistra senza concedere la dovuta precedenza. NI RO era deceduta il 12.9.1997 dopo il ricovero ospedaliero.
2. Rigettando l'impugnazione proposta dall'imputato, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado ed ha condannato il EL al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. La Corte territoriale ha dichiarato in primo luogo di condividere le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato, in punto di attendibilità della deposizione della persona offesa NI AN, in punto di riscontro degli accertamenti di p.g., in punto di violazione di norme di comune prudenza e specifiche del codice stradale (artt. 141, 142, 143 C.d.S.), in punto di comportamento di guida della NI sull'incrocio agli effetti dell'obbligo di dare la precedenza, come pure in ordine alla valutazione della velocità di 65 km. orari tenuta dal EL. In secondo luogo ha affermato, in ordine al nesso causale, che la colpa, anche se grave, dei medici nella cura di NI RO non poteva ritenersi causa autonoma e indipendente rispetto al comportamento dell'imputato che, provocando il fatto lesivo, aveva reso necessario l'intervento dei sanitari.
3. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato per 4 motivi.
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla corretta interpretazione ed applicazione degli art. 40 e 41 c.p. per non avere la sentenza impugnata tenuto conto delle risultanze del giudizio di primo grado in ordine al fatto che, a seguito l'intervento chirurgico laparotomico, la signora NI R. era ritornata in condizioni ottimali, il quadro clinico si era aggravato il 3 settembre per un'improvvisa insufficienza cardio-circolatoria, e la morte era sopravvenuta il successivo giorno 12 a causa di un errato intervento dei medici nella sostituzione del catetere venoso centrale, cioè per una causa sopravvenuta, successiva ed autonoma rispetto al sinistro stradale, essendosi evidentemente riesumata la obsoleta ed ormai superata teoria secondo cui causa causae est causa causati. Con il secondo motivo ripropone la questione del nesso causale con riferimento alle risultanze delle varie relazioni peritali, evidenziando che le perizie dei professori Di Nunno, Introna e Quagliara avevano ricondotto alla colpa grave dei medici le cause dell'evento letale.
Con il terzo motivo, sotto il medesimo profilo, censura come affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà la motivazione della Corte di Appello laddove afferma che" la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma e sufficiente ad interrompere il nesso di causalità", stante la colpa grave dei medici. Con il quarto motivo deduce l'errata interpretazione ed applicazione degli art. 192 c.p.p. e art. 141 C.d.S., e segg. per non avere i giudici di merito fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni per cui la consulenza in ordine alla dinamica del sinistro redatta dal consulente della NI, ing. Vantaggiato, era preferibile rispetto a quella del tecnico nominato dall'ufficio, ing. Albanese;
per avere recepito interamente le dichiarazioni rese dalla signora AN RI IA, persona offesa sopravissuta al sinistro, senza considerare che tali dichiarazioni, provenendo da parte interessata, potevano essere ritenute attendibili solo se suffragate da elementi di riscontro;
per non aver tenuto conto dell'affidamento che poteva fare il EL nel diritto di precedenza, per cui non era tenuto ad una velocità così ridotta da consentirgli di evitare la collisione anche nell'ipotesi di improvviso repentino attraversamento della strada a breve distanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Nelle more del giudizio di cassazione è intervenuta la causa estintiva della prescrizione per entrambi i reati non oltre la data del 12.3.2005, dovendosi tener conto, in assenza di cause di sospensione e stante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, del termine massimo di 7 anni e 6 mesi secondo la previgente disciplina più favorevole al reo, applicabile L. n. 251 del 2005, ex art. 10 che fa salve le disposizioni dell'art. 2 c.p..
La causa estintiva va dichiarata ex art. 129 c.p.p., comma 1, non risultando evidente la sussistenza di ragioni assolutorie nel merito secondo la disposizione del comma 2, sussistendo anzi ragioni di conferma della responsabilità, sia pure ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p. in quanto la Corte di Appello ha condannato l'imputato anche al rimborso delle spese in favore delle costituite parti civili.
5. A tale scopo è necessario esaminare compiutamente i motivi addotti dal ricorrente (Cass., sez. 6, 8 giugno 2004, n. 31464). Le censure relative ai primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, attengono al problema dell'interruzione del nesso causale tra l'incidente stradale occorso e l'evento mortale successivamente verificatosi in relazione al comportamento professionale dei medici curanti durante il ricovero ospedaliero. In proposito, la risposta negativa del giudice di merito si sottrae alle censure mosse, avendo in modo congruo e logico ritenuto che la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma e indipendente, ex art. 41 c.p., comma 2, rispetto al comportamento del EL, che rese necessario l'intervento dei sanitari avendo provocato il fatto lesivo. La Corte di appello ha richiamato le risultanze del giudizio di primo grado secondo cui, nonostante ben tre perizie medico-legali, non era stata raggiunta la prova certa di una condotta colposa ascrivibile ai medici che ebbero in cura la NI RO;
aggiungendo che l'errore non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, ed era preventivabile l'ulteriore aggravamento della situazione clinica, ritenuta in primo grado già compromessa per effetto dell'incidente stradale e bisognosa di interventi chirurgici di notevole complessità. Il non aver tenuto conto del miglioramento del quadro clinico prima dell'aggravamento del 3 settembre 1997, come pure del diverso giudizio in ordine al nesso causale espresso da alcuni periti non costituisce vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., avendo il giudice di merito in modo legittimo espresso il proprio convincimento, dando credito ad altri elementi probatori - evidentemente ritenuti più affidabili - nell'ambito delle complessive risultanze processuali.
6. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al quarto motivo di gravame, con il quale si censura la motivazione della sentenza impugnata relativamente all'affermata responsabilità dell'incidente stradale. Non sussiste violazione dell'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione delle dichiarazioni rese da coimputati perché NI AN era semplice persona offesa, quale persona trasportata sulla vettura condotta dalla sorella RO, e la sua attendibilità è stata ampiamente motivata dal giudice di merito per il resoconto preciso e coerente fornito, concretamente supportato da altri elementi, in ordine alle modalità del sinistro direttamente vissuto. Circa la dinamica del sinistro, la decisione di appello ha ampiamente richiamato, condividendola, quella di primo grado, ed ha fornito logica motivazione del fatto che il primo giudice aveva correttamente in parte disatteso l'affermazione del consulente del P.M. circa il mancato rispetto da parte della NI dell'art. 145 C.d.S. sul diritto di precedenza, richiamando la disposizione di cui all'art. 154, comma 3, lett. b, rispettata dalla donna nella manovra di svolta a sinistra.
Quanto all'affidamento che poteva fare il EL sul diritto di precedenza, i giudici di merito hanno evidenziato il nesso causale tra l'evento ed il comportamento imprudente di costui, essendo emerso anche dagli accertamenti di p.g. che egli aveva affrontato un incrocio in zona densamente popolata, distratto da animata discussione con passeggero trasportato sul veicolo da lui condotto, senza rispettare la destra ed i limiti di velocità. Trattasi anche in questo caso di esaustiva motivazione, logica e coerente, come tale incensurabile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso per le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007